| COMUNE
DI MARCIANO DELLA CHIANA
(Provincia di Arezzo)
STATUTO
(Testo coordinato a seguito delle
modificazioni apportate
con delibera Comunale n.3 del 18.02.1994)
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| INDICE |
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Titolo I Art. 27 - Esercizio
delle funzioni assessoriali 14
NORME GENERALI
Pag. Capo II
Art. 1 - Principi 4 IL SINDACO
Art. 2 - Sede 4
Art. 3 - Stemma e gonfalone 4 Art. 28 - Ruolo 15
Art. 4 - Albo Pretorio e informazione 4 Art. 29 - Rappresentanza 15
Art. 5 - Finalità 4 Art. 30 - Elezione e durata in carica 15
Art. 31 - Competenze del Sindaco 16
Titolo II Art. 32 - Attribuzioni del Sindaco come 17
GLI ORGANI DEL COMUNE Ufficiale di Governo
Art. 33 - Poteri d' ordinanza 17
Art. 6 - Organi 5 Art. 34 - Il Vice Sindaco 18
IL CONSIGLIO COMUNALE Titolo IV
LA PARTECIPAZIONE
Art. 7 - Composizione, elezione, durata 5
In carica decadenza e scioglimento Capo I
Art. 8 - Competenze 5 PRINCIPI GENERALI
Art. 9 - Norme generali di funzionamento 7
Art. 10 - Convocazione 7 Art. 35 - Associazione e partecipazione
18
Art. 11 - Adunanza 8 dei cittadini
Art. 12 - Votazioni 9
Art. 13 - Commissioni consiliari 9 Capo II
Art. 14 - Gruppi consiliari 9 FORME ASSOCIATIVE
Art. 15 - I Consiglieri comunali: 10
prerogative e compiti Art. 36 - Elenco libere associazioni 19
Art. 16 - Decadenza dei Consiglieri 11 Art. 37 - Iscrizione e cancellazione
19
Art. 17 - Dimissioni dei Consiglieri 11 Art. 38 - Associazioni non
iscritte 20
Art. 18 - Consigliere anziano 11
Art. 19 - Regolamento per il 12 Capo III
funzionamento del Consiglio PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
Titolo III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO Art. 39 - Principi 20
Art. 40 - Accordi con gli interessati 20
Capo I
LA GIUNTA Capo IV
FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE
Art. 20 - Ruolo e composizione 12
Art. 21 - Nomina della Giunta 12 Art. 41 - Assemblea dei cittadini
20
Art. 22 - Durata in carica, cessazione e 13 Art. 42 - Effetti della
determinazione 21
revoca degli assessori assemblare
Art. 23 - Decadenza della Giunta 13 Art. 43 - Altre forme di consultazione
21
Art. 24 - Mozione di sfiducia 13
Art. 25 - Ruolo e competenze generali 13 Capo V
Art. 26 - Funzionamento della Giunta 14 ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE
Art. 44 - Istanze 21
Pag. Pag.
Art. 45 - Petizioni 22 Capo II
Art. 46 - Proposte 22 BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Art. 47 - Procedure relative alle richieste 22 FINANZIARIA
Art. 48 - Diritto generale di istanza 22
Art. 63- Il bilancio di previsione 29
Capo VI Art. 64- Il conto consuntivo 30
IL DIFENSORE CIVICO
Capo III
Art. 49 - Istituzione 22 Controllo finanziario e contabile
Titolo V Art. 65- Il Revisore dei conti 30
UFFICI, SERVIZI E SEGRETARIO Art.66- Requisiti soggettivi del 30
COMUNALE Revisore dei conti
Capo IV
Capo I CONTROLLO DI GESTIONE
GLI UFFICI
Art.67- Controllo interno di gestione 31
Art. 50- Regolamentazione degli uffici e 23
delle strutture Titolo VIII
Art. 51- Organizzazione 23 BENI COMUNALI
Art. 52- Principi informatori per il 24
regolamento organico. Capo I
Art. 53- Contratti di prestazione d'opera 24 BENI DEMANIALI
Capo II Art. 68- Demanialità 31
I SERVIZI
Capo II
Art. 54- Servizi pubblici locali 24 BENI PATRIMONIALI
Art. 55- Le istituzioni le aziende 25
municipali Art. 69- Beni disponibili e indisponibili 31
Capo III Capo III
IL SEGRETARIO COMUNALE INVENTARIO
Art. 56- Status 27 Art. 70- Attività inventariali 32
Art. 57- Attribuzioni 27
Capo IV
Titolo VI CONTRATTI
FORME ASSOCIATIVE-COOPERAZIONI
Art. 71- Modalità di scelta del contraente 32
Art. 58- Principi 28
Art. 59- Convenzioni 28 Titolo IX
Art. 60- Consorzi 28 PARTE NORMATIVA
Art. 61- Accordi di programma 28
Art. 72- Principi della normazione 33
Titolo VII Art. 73- Attività regolamentari 33
FINANZA E CONTABILITA' Art. 74- Efficacia dello Statuto 33
Art. 75- Revisione dello Statuto 33
Capo I Art. 76- Norma transitoria 33
PRINCIPI GENERALI
Art. 62- Finanza locale 29
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Titolo I
NORME GENERALI
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Art. 1
Principi
1. Il Comune di Marciano della Chiana, ente locale autonomo,
rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi
e ne promuove lo sviluppo.
2. Della sua autonomia si avvale per il proseguimento dei
propri fini istituzionali e per l' organizzazione e lo svolgimento
della propria attività, alla quale provvede nel rispetto
dei principi della costituzione e delle leggi dello Stato,
della Regione e del presente Statuto.
Art. 2
Sede
1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo
e dalle seguenti frazioni storicamente riconosciute dalla
comunità: Badicorte, Cesa, San Gioovanni.
2. Il Comune di Marciano della Chiana è confinante
con i Comuni di Arezzo, Monte San Savino, Castiglion Fiorentino,
Foiano della Chiana e Lucignano.
3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato nel
capoluogo in piazza Fanfulla.
4. Le adunanze degli organi istituzionali collegiali si svolgono
nelle sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari
esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi
diversi dalla propria sede.
Art. 3
Stemma e gonfalone
Il Comune ha un proprio stemma e un proprio gonfalone storicamente
in uso e riconosciuti ai sensi di legge.
L'uso e la riproduzione sono consentiti esclusivamente nei
casi e nei modi previsti dalle norme regolamentari.
Art. 4
Albo Pretorio e informazione
1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto
del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.
2. Nel Municipio sono previsti appositi spazi da destinare
ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti,
avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale
forma di pubblicità. Il Segretario, avvalendosi degli
uffici, cura l'affissione degli atti.
3. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione
adeguata sulle attività del Comune, sono previste ulteriori
forme di pubblicità con apposito regolamento.
Art. 5
Finalità
1. Il Comune rappresenta l'intera popolazione del suo territorio
e ne cura unitariamente i relativi interessi nel rispetto
delle caratteristiche etniche e culturali. Ne promuove lo
sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce
la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed all'attività
amministrativa nelle forme previste dalla legge e dal presente
Statuto.
2. Nell'ambito delle competenze assegnate dalle leggi statali
e regionali e in collaborazione con gli altri enti pubblici,
attiva tutte le funzioni amministrative nei settori organici
dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio
e dello sviluppo economico, in particolare ispirando la propria
azione ai seguenti criteri e principi:
a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali
esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica,
pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme
di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed
integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona
anche con le attività delle organizzazioni di volontariato;
d) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali,
storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire
alla collettività una migliore qualità della
vita;
e) il superamento delle discriminazioni esistenti tra i sessi
la determinazione delle effettive condizioni di pari opportunità.
3. Il Comune riconosce e tutela il patrimonio culturale, religioso
e sociale della propria comunità, e i valori e le tradizioni
della stessa.
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Titolo
II
GLI ORGANI DEL COMUNE
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Art. 6
Organi
Gli organi istituzionali del Comune sono il Consiglio, la
Giunta ed il Sindaco.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Art. 7
Composizione, elezione, durata in carica, decadenza e scioglimento
1. Le norme relative alla composizione, alla modalità
di elezione, alla durata in carica, ai casi di scioglimento
del Consiglio comunale e quelle relative alle cause di ineleggibilità,
incompatibilità ed alla decadenza dei Consiglieri comunali
sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio dura comunque in carica sino alla elezione
del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di
indicazione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti
ed improrogabili.
Art. 8
Competenze
1. Il Consigli comunale è il massimo organo di indirizzo
e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. La competenza del consiglio è relativa ai seguenti
atti fondamentali:
a) lo Statuto dell' ente, e delle aziende speciali;
b) i regolamenti compreso quello relativo all' ordinamento
degli uffici e dei servizi;
c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche,
i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, il bilancio
annuale e pluriennale e le relative variazione, il consuntivo,
i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione nonché le eventuali
deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie;
d) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni
del personale, la pianta organica e le relative variazioni;
e) le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia;
f) la costituzione e la modificazione di forme associative;
g) l' istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento
degli organismi di partecipazione;
h) l' assunzione diretta dei pubblici esercizi, la costituzione
di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici
servizi, la partecipazione del Comune a società di
capitali, l' affidamento di attività o servizi mediante
convenzione;
i) l' istituzione e l' ordinamento dei tributi, la disciplina
generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
l) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche
e degli enti dipendenti sovvenzionati e sottoposti a vigilanza;
m) la contrazione dei mutui e l' emissione dei prestiti obbligazionari;
n) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere
continuativo;
o) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative
permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non
ne costituiscono mera esecuzione e che, comunque, non rientrino
nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza
della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
p) per la definizione degli indirizzi per la nomina, designazione
e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende,
istituzioni, consorzi e società nonché per la
nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio
presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società
ad esso espressamente riservate dalla legge.
Nella definizione degli indirizzi di cui sopra dovranno essere
osservate le norme vigenti in materia di pari opportunità;
q) approva gli indirizzi generali di governo, presentati dal
Sindaco.
3.a) In conformità agli indirizzi definiti di cui
alla lettera p) suddetta ed alle norme vigenti in
materia di pari opportunità, il Consiglio comunale
provvede alla nomina, designazione e
revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende, istituzioni,
consorzi e società, la
cui competenza sia ad esso espressamente riservata dalla legge;
b) nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio
o commissione deve far parte un
consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato,
con il rispetto degli indirizzi stabiliti al punto p), dal
Consiglio comunale;
c) alle nomine di cui alla lettera a) e b) provvede entro
45 giorni dalla data di insegnamento degli eletti od entro
i termini di scadenza del precedenti incarico, in seduta pubblica
e con votazione palese, osservando le modalità stabilite
dallo Statuto e dai regolamenti;
d) il Segretario del Comune verifica la sussistenza delle
condizioni di compatibilità, accerta il possesso dei
requisiti necessari per la nomina nonché la rispondenza
agli indizi fissati di cui alla lettera p) del secondo comma
suddetto
Art. 9
Norme generali di funzionamento
1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale
sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il
presente Statuto.
2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal
Sindaco.
La prima adunanza del Consiglio comunale, convoca entro il
termine perentorio di giorni
10 dalla proclamazione degli eletti, per:
b) la convalida degli eletti;
c) la presa d' atto della nomina della Giunta comunale da
parte del Sindaco;
d) l' approvazione degli indirizzi generali di governo è
disposta dal Sindaco e deve avvenire entro 10 giorni dalla
data di convocazione.
3. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco:
a) in sessione ordinaria per esercizio delle funzioni e per
l' adozione per i provvedimenti previsti dalla legge e dallo
Statuto;
b) in sessione straordinaria, in un termine non superiore
a 20 giorni, quando sia richiesto da almeno un quinto dei
consiglieri comunali in carica o dalla Giunta;
c) d' urgenza, nei modi e termini previsti dal regolamento,
quando l' urgenza sia determinata da motivi relativi e indilazionabili
e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei consiglieri
degli atti relativi agli argomenti iscritti all' ordine del
giorno.
4. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa
del Comitato regionale di controllo e del Prefetto, nei casi
previsti dalla legge.
5. Ogni deliberazione del Consiglio comunale s' intende approvata
quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno
eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente
statuto prescrivono espressamente, per l' approvazione, maggioranze
speciali di votanti.
Art. 10
Convocazione
1. Al Sindaco compete la fissazione del giorno della adunanza,
nonché stabilire l'ordine delle trattazioni, secondo
le norme del regolamento.
2. L'avviso di convocazione con allegato ordine del giorno
deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e consegnato dal
messo comunale al domicilio o indirizzo diverso del Consigliere
Comunale. A tal fine si osservano le disposizioni dell'art.
155 del codice di procedura civile.
3. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve
essere consegnato ai Consiglieri almeno 5 giorni prima, e
per le sessioni straordinarie almeno 3 giorni prima di quello
stabilito per la prima adunanza.
5. Nei casi d'urgenza, basta che l'avviso con il relativo
elenco sia consegnato 24 ore prima.
6. I termini di cui al precedente comma trovano applicazione
anche per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta
ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una
determinata seduta.
Art. 11
Adunanza
1. Il Consiglio comunale non può deliberare, in prima
convocazione, se non interviene la metà del numero
dei consiglieri assegnati al Comune. Tuttavia in seconda convocazione,
che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono
valide purchè intervengano almeno 4 membri.
2. La seduta di seconda convocazione è soltanto quella
che succede, al massimo entro gli otto giorni successivi,
alla seduta deserta o a quella disciolta per mancanza del
numero legale dei presenti.
3. Nella seduta di seconda convocazione non possono essere
discussi argomenti che non siano già all'ordine del
giorno della seduta dichiarata deserta o sciolta.
4. Gli argomenti non deliberati entro il termine di cui al
primo comma divengono oggetto, tutti, delle successive sedute
in prima convocazione.
5. È fatto divieto di discutere e deliberare in seconda
convocazione, se non con la partecipazione della metà
del numero dei Consiglieri assegnati, i seguenti atti:
- la costituzione di istituzioni e aziende speciali;
- lo statuto delle aziende speciali;
- la partecipazione a società di capitali;
- la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei
beni e dei servizi;
- l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
- i regolamenti;
- i bilanci annuali e pluriennali;
- i piani regolatori generali e le variazioni agli stessi;
- i programmi;
- il conto consuntivo;
- la costituzione e la modificazione di forme associative
con gli altri enti;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
- la contrazione di mutui.
6. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
a) i Consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parti
del Consiglio. Questi ultimi intervengono alle adunanze del
Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto
di voto.
7. Nasce l'obbligo di astenersi e di allontanarsi dalla sala
delle adunanze durante la trattazione quando si deliberi su
questioni nelle quali i Consiglieri o loro parenti o affini
siano al quarto grado o il coniuge abbiano interesse proprio.
8. L'allontanamento se non è spontaneo, è disposto
dal Presidente del consesso e la questione non può
essere trattata sino a che l'interessato non sia uscito dall'aula.
I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano
nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non
nel numero dei votanti.
9. Quando la seduta degli organi collegiali di governo, consultivi,
o di giudizio, trascorsi 30 minuti dall'ora fissata, non può
aver luogo per mancanza del numero legale o questo venga meno
durante la seduta stessa, il Presidente o chi lo sostituisce,
o in mancanza, il Segretario dell'organo, dichiara la diserzione
della seduta.
10. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti
dal regolamento che disciplina il funzionamento del Consiglio,
e, se si tratti di questioni riguardanti le qualità,
le attitudini e le moralità delle persone.
11. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con voto espresso dalla maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati.
Art. 12
Votazioni
1. Le votazioni hanno luogo con voto palese. Avvengono per
voto segreto nei casi riguardanti persone secondo quanto previsto
dalla legge e dal regolamento consiliare
2. Il Sindaco, prima delle votazioni, specifica se sono stati
espressi dai responsabili competenti eventuali pareri negativi
o sostanziali rilievi sulla regolarità tecnica, amministrativa,
e contabile e sulla legittimità dell' atto deliberativo
in oggetto.
3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il
voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi
i casi in cui si è richiesta una maggioranza qualificata.
4. Non si computano per determinare il numero dei votanti:
a) coloro che si astengono;
b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.
Art. 13
Commissioni consiliari
1. Il Consiglio comunale istituisce nel suo seno commissioni
permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di
competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto
del criterio proporzionale.
3. Le commissioni posso invitare a partecipare ai propri lavori
Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti
di forze sociali, politiche ed economiche per l' esame di
specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori
ogni qual volta questi lo richiedono.
5. Compito principale delle commissioni permanenti è
l' esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio
al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'
organo stesso.
6. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali
è l' esame di materie relative a questione di carattere
particolare o generale individuate dal Consiglio comunale.
7. La commissione nomina il proprio presidente secondo le
modalità stabilite dal regolamento.
8. Il Consiglio comunale, a maggioranza dei propri membri,
può istituire al proprio interno commissioni di indagine
sull' attività dell' Amministrazione. I poteri, la
composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni
sono disciplinati dall' apposito regolamento.
Art. 14
Gruppi consiliari
1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi e nominano i
rispettivi capigruppo. Sono ammesse successive modifiche.
2. Nelle more dell' approvazione i capigruppo sono indicati
nei Consiglieri che abbiano riportato più voti in ogni
lista.
3. Nel caso che la cessazione dalla carica di Consigliere
comunale comporti la diminuzione dei componenti di un gruppo
consiliare ad un numero inferiore a 3, la richiesta di convocazione
del Consiglio comunale può essere avanzata dai componenti
rimasti in carica.
Art. 15
I Consiglieri comunali: prerogative e compiti
1. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità
locale ed esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinioni
e di voto.
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della
loro convalida ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata
dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. La posizione giuridica dei Consiglieri comunali è
regolata dalla legge che determina anche le indennità
spettanti per lo svolgimento delle loro funzioni.
4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal
regolamento, ha diritto di:
a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti
sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, interpellanze,
mozioni, proposte di ordini del giorno e risoluzioni;
c) presentare interrogazioni ed ogni altra istanza di sindacato
ispettivo, in forma scritta e debitamente firmate. A dette
richieste, il Sindaco o gli Assessori hanno l'obbligo di rispondere
entro trenta giorni dalla data di assunzione al protocollo
generale del Comune. Il regolamento sugli organi disciplinerà
detto istituto.
5. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, il
Sindaco è tenuto a riunire in seduta
straordinaria, il Consiglio comunale, entro un termine non
superiore a 20 giorni, per gli
esami degli argomenti richiesti.
6. Su richiesta scritta e motivata di un quinto dei Consiglieri,
da presentarsi entro dieci giorni dall'affissione all'Albo
pretorio, sono sottoposte a controllo preventivo di legittimità
da parte del competente Organo regionale, nei limiti delle
illegittimità denunciate, le deliberazioni di competenza
della Giunta comunale inerenti le seguenti materie:
a) acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i
contratti;
b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni
ad amministratori, a dipendenti od a terzi;
c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del
personale.
7. Su richiesta scritta e motivata di un quinto dei Consiglieri
sono sottoposte a controllo
preventivo di legittimità, entro gli stessi termini
di cui al comma 6, le deliberazioni della
Giunta comunale ritenute viziate di incompetenza od assunte
in contrasto con atti fondamentali deliberati dal Consiglio
comunale.
8. L'esecuzione delle richieste di cui ai commi 6 e 7 è
affidata al Segretario comunale.
9. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela,
professionali o di altra natura abbia interesse ad una deliberazione,
deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito
e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò
sia fatto constare a verbale.
10. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento
del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
11. Per l'espletamento del proprio mandato, i Consiglieri
hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché
dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie
e le informazioni in loro possesso.
12. Il seggio di Consigliere comunale, che durante il quadriennio
rimanga vacante, per qualsiasi causa, anche se è sopravvenuta,
è attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto.
13. Nel caso di sospensione di un Consigliere, adottata ai
sensi di legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva
alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla
temporanea sostituzione, affidando la supplenza, per l'esercizio
delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista
che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti.
La supplenza a termine con la cessazione della sospensione.
14. Qualora, dopo la sospensione di cui al comma precedente,
sopravvenga la decadenza, si procederà alla surrogazione
a norma del comma 12.
15. Ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi
ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti
o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 16
Decadenza dei Consiglieri
1. Si ha decadenza dalla carica di Consigliere comunale:
a) per il verificarsi di uno degli impedimenti, delle incompatibilità
o delle incapacità contemplate dalla legge;
b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, a tre
sedute consiliari consecutive.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
Art. 17
Dimissioni dei Consiglieri
Il Consigliere comunale può dimettersi dal suo incarico.
Le dimissioni, indirizzate al Consiglio comunale, consistono
in una dichiarazione scritta dal Consigliere di rinuncia alla
carica. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di
presa d' atto e diventano efficaci non appena il Consiglio
abbia provveduto alla surrogazione, da farsi comunque entro
venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni
stesse.
Art. 18
Consigliere anziano
Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella
elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più
alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti
di preferenza. Il Consigliere anziano esercita le funzioni
previste dalla legge e dal presente Statuto. In caso di assenza
o di impedimento del Consigliere anziano, esercita le funzioni
il Consigliere che, nella graduatoria di anzianità
occupa il posto immediatamente successivo.
Art. 19
Regolamento per il funzionamento del Consiglio
1. Le norme relative all' organizzazione ed al funzionamento
del Consiglio comunale, e delle commissioni consiliari sono
contenute in un apposito regolamento approvato entro quattro
mesi, decorrenti dall' entrata in vigore del presente Statuto,
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune
2. Esso dovrà disciplinare l' organizzazione ed il
funzionamento del Consiglio comunale, delle commissioni e
dei gruppi consiliari, informandosi ai principi esposti negli
articoli precedenti.
3. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni
del regolamento.
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Titolo
III
GIUNTA COMUNALE E SINDACO
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Capo I
LA GIUNTA
Art. 20
Ruolo e composizione
1. La Giunta comunale è l' organo di governo del Comune
cui compete, in attuazione degli indirizzi generali deliberati
dal Consiglio comunale, adottare gli atti attraverso i quali
si realizza il programma dell' Amministrazione. Esercita le
funzioni conferite dalle leggi, dal presente Statuto e dai
regolamenti.
2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la
convoca e la presiede, e da due Assessori, uno può
essere scelto fra cittadini non facenti parte del Consiglio
comunale. Di norma, gli assessori devono rappresentare entrambi
i sessi.
3. L' Assessore non facente parte del Consiglio comunale può
essere scelto se in possesso dei requisiti di compatibilità
e di eleggibilità alla carica di Consigliere nonché
di riconosciute doti di professionalità o esperienza
amministrativa, con esclusione di colui che abbia concorso,
senza essere stato eletto, come candidato alle elezioni comunali
del mandato in corso.
4. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti,
i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del
Sindaco; come pure gli stessi non possono essere nominati
rappresentanti del Comune.
5. Gli Assessori che hanno ricoperto in due mandati consecutivi
la carica, presso l' Ente, non possono essere nel mandato
successivo ulteriormente nominati Assessori.
6. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi od assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 21
Nomina della Giunta
1. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco.
2. Dell' avvenuta nomina della Giunta, il Sindaco dà
comunicazione, nella prima seduta, al Consiglio comunale,
dopo la convalida degli eletti, e prima della proposta degli
indirizzi generali di governo.
3. La proposta degli indirizzi di governo, deve essere consegnata,
a cura del Sindaco, entro il quinto giorno dalla date di proclamazione
degli eletti, alla Segretaria comunale, che provvederà
al deposito, insieme ai provvedimenti di nomina degli Assessori
e del Vice-Sindaco in libera visione dei Consiglieri comunali.
La proposta degli indirizzi di cui sopra deve essere sottoscritta
dal Sindaco.
Art. 22
Durata in carica, cessazione e revoca degli assessori.
1. La Giunta comunale dura in carica 4 anni e comunque fino
all' insediamento della nuova Giunta.
2. Gli Assessori cessano singolarmente dalla carica per morte,
dimissioni, revoca o decadenza.
3. In caso di cessazione dalla carica di singoli Assessori,
il Sindaco, nella prima adunanza, ne comunica i motivi al
consiglio.In detta sede, il Sindaco da comunicazione dei nuovi
Assessori nominati.
4. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori,
dandone motiva comunicazione al Consiglio unitamente ai provvedimenti
di sostituzione.
Art 23.
Decadenza della Giunta
Si ha la decadenza della Giunta comunale nei casi prevista
al successivo art. 34, comma 3, nonché nell' eventualità
di scioglimento del Consiglio comunale.
Art. 24
Mozione di sfiducia
1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi
al Consiglio comunale. Il voto contrario da parte del Consiglio
comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta
le dimissioni degli stessi
2. Il Sindaco e la Giunta comunale cessano, dalla carica contemporaneamente,
a seguito dell'approvazione, da parte della maggioranza assoluta
dei componenti il Consiglio, di una mozione di sfiducia, votata
per appello nominale.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta
da almeno due quinti dei consiglieri assegnati; viene messa
in discussione non prima di 10e non oltre 30 giorni dalla
sua presentazione.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento
del Consiglio comunale.
Art..25
Ruolo e competenze generali
1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti
d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla
legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti. La
Giunta collabora con il Sindaco ed opera attraverso deliberazioni
collegiali.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli
indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli
atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria
attività con gli orientamenti di politica amministrativa,
ai quali si ispira l'azione del Consiglio.
3. La Giunta esercita l'attività di iniziativa e di
impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo
allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per
l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.
4. La Giunta persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione
ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio,
la realizzazione del programma di governo.
5. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sull'attività
svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione
del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche
e dei singoli piani programmatici.
6. La Giunta può, in caso di urgenza e sotto la propria
responsabilità, adottare deliberazioni attinenti variazioni
di bilancio, restando beninteso che l'urgenza, determinata
da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare,
deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione
del Consiglio. Le deliberazioni d'urgenza suddette sono da
sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi
a pena di decadenza.
Art. 26
Funzionamento della Giunta
1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla
sua competenza dalla legge e dallo Statuto in forma collegiale,
con le modalità stabilite dal regolamento. L'attività
della Giunta è diretta e coordinata dal Sindaco che
assicura l'unitarietà dell'indirizzo politico-amministrativo
e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate
2. Le sedute sono convocate dal Sindaco che fissa la data
della riunione e stabilisce gli argomenti da iscrivere all'ordine
del giorno.
3. Per la validità delle adunanze della Giunta è
necessaria la presenza della metà dei suoi componenti,
arrotondata all'unità superiore. Le deliberazioni sono
valide quando ottengono la maggioranza dei voti dei presenti.
4. La Giunta è presieduta dal Sindaco o, in sua assenza
dal Vice-Sindaco.
5. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse
partecipa il Segretario comunale.
6. Il Sindaco può disporre che alle adunanze della
Giunta, nel corso dell'esame di particolari argomenti, siano
presenti, con funzioni consultive, i responsabili dei servizi
del Comune.
7. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per
essere consultati, al fine di acquisire ulteriori elementi
di valutazione e giudizio su specifici punti iscritti all'ordine
del giorno, il Revisore dei conti, i rappresentanti del Comune
in enti, aziende, consorzi, commissioni, i rappresentanti
degli organi istituzionali o degli istituti di partecipazione,
esperti giuridici o tecnici di fiducia dell'Amministrazione.
8. Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante
affissioni all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo
specifiche disposizioni di legge.
9. Le deliberazioni della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili.
Art. 27
Esercizio delle funzioni assessoriali
1. Gli assessori concorrono con le loro proposte ed il loro
voto all' esercizio della potestà collegiale della
Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di
sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici
ed all' esecuzione degli atti, nell' ambito delle aree e dei
settori di attività specificatamente definiti nella
delega predetta. La delega attribuisce al delegato le responsabilità
connesse alle funzioni con la stessa conferite e può
essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento. In via del
tutto eccezionale, in caso di assenza od impedimento del Vice-Sindaco,
le funzioni vicarie del Sindaco possono essere conferite dal
medesimo, in via temporanea, all' altro Assessore, allo scopo
di assicurare la continuità dell' attività dell'
Ente.
2. Il regolamento definisce le modalità per il conferimento
delle deleghe.
3. Gli Assessori, nell' ambito delle proprie competenze, rispondono,
entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza
di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri.
Capo II
IL SINDACO
Art. 28
Ruolo
1. Il Sindaco nelle funzioni di capo dell' amministrazione
comunale, rappresenta la comunità e promuove le iniziative
e gli interventi più idonei da parte degli organi collegiali
dell' organizzazione del Comune per realizzare il progresso
ed il benessere di tutti i cittadini.
2. Il Sindaco svolge, altresì, le funzioni di ufficiale
di governo attribuite dalla legge.
3. Il Sindaco è garante, infine, del rispetto della
legge, dell' attuazione dello Statuto, dell' osservanza dei
regolamenti.
4. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore
con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della
spalla destra.
Art. 29
Rappresentanza
1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi
ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore
ed esercitare tali funzioni.
2. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei consorzi
ai quali lo stesso partecipa e può delegare un assessore
ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità
per gli stessi previste dal presente statuto.
Art. 30
Elezione e durata in carica
1. Il Sindaco viene eletto, con sistema maggioritario, contestualmente
all' elezione del Consiglio comunale di cui è membro.
2. Il Sindaco, in qualità di capo dell' amministrazione,
entra in carica alla fine delle operazioni relative alla proclamazione
degli eletti; mentre, come ufficiale di governo, entra in
carica dopo la convalida degli eletti ed il giuramento nelle
mani del Prefetto.
3. Il Sindaco resta in carica per quattro anni. Il Sindaco,
che ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica presso
l' Ente, non è allo scadere del secondo mandato, immediatamente
rieleggibile alla stessa carica.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco si applica quanto previsto
dal 3° comma dell' art. 34.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili
e producono gli effetti di cui al comma precedente, trascorso
il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
6. Il Sindaco, insieme alla Giunta, decade dalla carica nel
caso dello scioglimento del Consiglio comunale.
7. Il Sindaco nei casi di vacanza, assenza o di impedimento
temporaneo, nonché di sospensione dall' esercizio delle
funzioni, è sostituito dal Vice-Sindaco, anche, se
nel caso, in quelle di ufficiale di governo.
8. Il Sindaco, insieme alla Giunta, cessa dalla carica in
caso di approvazione di una mozione di sfiducia da parte del
Consiglio comunale come previsto dall' articolo 24.
9. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere
consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
Art. 31
Competenze del Sindaco
1. Il Sindaco è responsabile dell' amministrazione
del Comune e sovrintende all' esercizio delle funzioni attribuite
dalle leggi, dal presente Statuto e dai regolamenti. Sovrintende,
altresì, all' espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al Comune.
2. In particolare, il Sindaco:
a) esercita la rappresentanza politica-istituzionale del
Comune; nomina gli Assessori comunali e conferisce, ad uno
degli Assessori le funzioni di Vice-Sindaco, dandone comunicazione
al Consiglio comunale.
b) Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, con le modalità
previste dal presente Statuto e dal regolamento;
c) Quale presidente della Giunta comunale ne esprime l' unità
d' indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando,
in tale direzione, l' attività degli Assessori, per
il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
d) dà comunicazione al Consiglio comunale della sostituzione
degli Assessori, del Vice-Sindaco, cessati dalla carica;
e) dà comunicazione al Consiglio della decadenza e
della revoca degli Assessori e del Vice-Sindaco;
f) indice le consultazioni popolari;
g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici
ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori
e con la collaborazione prestata, secondo le sue direttive,
dal Segretario comunale;
h) provvede, per quanto di sua competenza, alla nomina, alla
designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune
presso enti, aziende, istituzioni, consorzi e società
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale
in conformità dell'art. 8;
i) presiede la commissione di disciplina;
l) emana le ordinanze di cui al primo comma del successivo
art. 33;
m) nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli
indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina gli orari
degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, degli orari
di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni
pubbliche, disponendo, nelle relative ordinanze, i provvedimenti
più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei
servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
n) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, in base
alle modalità ed ai criteri stabiliti dal presente
Statuto nonché dal relativo regolamento di organizzazione,
tenuto conto di quelli dell'art. 51 legge 8-6-90, numero 142,
in base alla riorganizzazione dei servizi;
o) attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione
esterna,;
p) risponde, entro 30giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri;
q) in via del tutto eccezionale, in caso di assenza od impedimento
del Vice-Sindaco, conferisce le funzioni vicarie, in via temporanea,
all'altro Assessore, allo scopo di assicurare la continuità
dell'attività dell'ente.
3. Il Sindaco in quanto autorità comunale di protezione
civile, sovrintende alla
programmazione, alla realizzazione ed alla attuazione di provvedimenti
e di azioni
volti a prevenire ed eliminare, con il concorso delle risorse
umane, sociali, tecniche e
scientifiche presenti nel Comune, gravi pericoli che minacciano
le incolumità dei
cittadini.
Art. 32
Attribuzioni del Sindaco come Ufficiale di governo
1. In qualità di Ufficiale di governo, il Sindaco
sovrintende allo svolgimento delle seguenti funzioni:
a) tenuta dei registri di stato civile e di popolazione;
adempimenti in materia elettorale, di leva militare e di statistica
b) emanazione delle ordinanze in materia di ordine e di sicurezza
pubblica, di sanità e di igiene pubblica, di cui al
secondo comma del successivo articolo 33;
c) svolgimento dei compiti affidati in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;
d) vigilanza e trasmissione di informazioni al Prefetto su
tutto quanto possa inserire la sicurezza e l'ordine pubblico;
e) ogni altra attività attribuita in tale veste dalla
legge.
Art. 33
Poteri d'Ordinanza
1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale,
ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza,
da parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti
o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari
dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo adotta i provvedimenti
contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità
e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità
dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può
richiedere al Prefetto, ove occorre, l'assistenza della forza
pubblica. Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate
e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco
può provvedere d'ufficio a spese degli interessati,
senza pregiudizio dell'eventuale azione penale.
3. Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati
e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti
amministrativi.
4. In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che
lo sostituisce, esercita in via generale anche le funzioni
dio cui al presente articolo. È comunque riservata
al Sindaco la facoltà di delegare le singole funzioni
di Ufficiale di governo, delegabili ai sensi di legge, anche
al Segretario comunale, ai responsabili dei servizi o funzionari
comunali.
5. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelli
di partecipazione al procedimento dei diretti interessati
sono stabilite dal presente statuto e dal regolamento.
Art. 34
Il Vice Sindaco
1. In sede di nomina dei componenti della Giunta comunale,
il Sindaco attribuisce con separato provvedimento, le funzioni
di Vice-Sindaco ad un Assessore.
2. Il Vice-Sindaco sostituisce, anche nelle funzioni ufficiali
di governo, il Sindaco, nei casi di vacanza, assenza od impedimento
temporaneo nonché di sospensione dall' esercizio della
funzione, disposta ai sensi di legge.
3. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade con il conseguente
scioglimento del Consiglio comunale. Il Consiglio e la Giunta
rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio
e del nuovo Sindaco e, sino alle predette elezioni, le funzioni
del Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.
4. In caso di dimissioni, limitate alle funzioni di Vice-Sindaco,
o nel caso di revoca di dette funzioni, il Sindaco provvede
a conferire le medesime all' altro Assessore, dandone comunicazione
al Consiglio comunale.
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Titolo
IV
LA PARTECIPAZIONE
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Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 35
Associazione e partecipazione dei cittadini
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei
cittadini all' attività dell' Ente, al fine di assicurare
il buon andamento, l' imparzialità e la trasparenza.
2. A tal fine il Comune:
a) riconosce e valorizza le libere forme associative e le
organizzazioni del volontariato, che perseguano finalità
sociali, riconosciute di pubblico interesse, senza scopi di
lucro;
b) garantisce l' intervento dei cittadini nei procedimenti
amministrativi di formazione di atti che coinvolgano i loro
interessi;
c) Prevede la consultazione dei cittadini in specifici problemi
e la presentazione da parte di essi di istanze, petizioni
e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore
tutela di interessi collettivi;
d) Assicura ai cittadini l' accesso all' informazione in ordine
alla attività amministrativa comunale.
3. Con le associazioni e le organizzazione del volontariato
che diano garanzia di serietà e di capacità
organizzativa, il Comune può stimolare convenzioni
per lo svolgimento di iniziative, di attività e di
servizi di rilevante utilità sociale
Capo II
FORME ASSOCIATIVE
Art. 36
Elenco libere associazioni
1. Il Comune valorizza quelle libere associazioni che abbiano
richiesto ed
ottenuto l' iscrizione in un apposito elenco, conservato ed
aggiornato a cura del
Sindaco.
2. In tale elenco hanno titolo di essere scritte le libere
associazioni che rispondono a
tutti i seguenti requisiti:
a) che la forma associativa sia organizzata al suo interno
su base democratica;
b) che la forma associativa operi attivamente nel territorio
comunale;
c) che la forma associativa sia costituita in associazione
riconosciuta, ovvero sia conforme a quanto previsto dagli
artt. 36 e seguenti o 39 e seguenti del codice civile in tema
di associazioni non riconosciute o di comitati;
d) che la forma associativa abbia tenuto nel corso del precedente
anno solare almeno una assemblea degli associati residenti
nel comune;
e) che lo scopo sociali risultante dallo Statuto o dall' atto
costitutivo, risponda a ragioni di tutela o di promozione
di interessi significativi e rilevanti per la comunità
locale.
Art. 37
Iscrizione e cancellazione
1. L' iscrizione delle forme associative nell' elenco previsto
all' art. 36 è disposto dal
Sindaco su richiesta dei legali rappresentanti della forma
associativa. Ai fini dell'
iscrizione, il Sindaco verifica la sussistenza, in capo alle
forme associative, dei
requisiti fissati nel secondo comma del predetto art. 36,
e a tal fine chiede alla norma
associativa di depositare presso il Comune copia dei propri
atti fondamentali.
2. Il Sindaco cancella anche d' ufficio dall' elenco, le forme
associative che abbiano
cessato la loro attività o che comunque non abbiano
più i requisiti indicati nel
precedente articolo.
3. All' atto della richiesta di iscrizione nell' elenco, la
forma associativa deve indicare
un recapito nel Comune e il nominativo di un rappresentante
residente nel Comune
stesso. Eventuali variazioni sono efficaci solo dopo la loro
segnalazione al Sindaco.
Art. 38
Associazioni non iscritte
E' riconosciuto alle forme associative non iscritte nell'
elenco di cui all' art. 36, il diritto di svolgere istanze,
petizioni e proposte all' amministrazione comunale.
Capo III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 39
Principi
1. Il Comune, nell'adozione di atti che incidano su situazioni
giuridiche soggettive,
assicura ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento
amministrativo,
fornendo agli stessi comunicazioni ed ogni utile notizia sull'
avvio e sullo
svolgimento procedurale, indicando l'oggetto del procedimento
iniziato, l'ufficio e la
persona responsabile del procedimento presso cui si può
prendere visione degli atti.
2. Qualunque soggetto, portatore di interesse collettivo,
diffuso o legittimo, al quale
possa derivare un pregiudizio dal provvedimento a facoltà
di intervenire nel
procedimento.
3. L'interessato, indipendentemente dalle azioni del Comune
o delle sue istituzioni,
ha il diritto di conoscere in ogni momento, lo stato degli
atti che lo riguardano, con
libertà di accesso ai documenti ed alla informazione,
salvo casi di segretezza o di
esigenze di riservatezza da salvaguardare.
4. Il rifiuto di accesso, il differimento e la limitazione
debbono essere motivati.
5. L' interessato ha diritto di presentare memorie scritte
e documenti che l'
amministrazione comunale ha l' obbligo di valutare quando
siano pertinenti all'
oggetto del procedimento.
Art. 40
Accordi con gli interessati
1. L' amministrazione comunale può concludere accordi
con i soggetti intervenuti nel
procedimento per determinare il contenuto discrezionale del
provvedimento
2. Il regolamento disciplina le modalità d' esercizio
dell' intervento dei cittadini nei
procedimenti amministrativi, in applicazione con le norme
di legge e del presente
Statuto.
Capo IV
FORME DI CONSULTAZIONE POPOLARE
Art. 41
Assemblea dei cittadini
1. Il Sindaco , su determinazione della Giunta assunta anche
in base a richiesta dei
cittadini indice consultazioni della popolazione, convocando
l'assemblea dei
cittadini residenti nel Comune e che abbiano la maggiore età,
per l'esame di proposte
di deliberazione inerenti l'adozione di atti di competenza
del Consiglio o della
Giunta o per l'esame di iniziative da assumere, relative ad
interventi di spettanza
comunale.
2. Le modalità per la convocazione e la disciplina
dell'assemblea saranno oggetto di
apposito regolamenta.
Art. 42
Effetti della determinazione Assemblare
1. Le determinazioni dell'assemblea non hanno effetti vincolanti
nei confronti degli
organi comunali. Tuttavia nel caso che l'assemblea abbia accolto
una proposta di
deliberazione, il Sindaco è tenuto, entro sessanta
giorni dalla data dell'assemblea, a
porre la questione all'ordine del giorno dell'organo deliberante,
per la sua
discussione.
2. Le disposizioni degli articoli precedenti, in quanto applicabili,
valgono anche nel
caso di assemblee limitate a categorie particolari di cittadini
o ai residenti in una
singola frazione.
Art. 43
Altre forme di consultazione
1. La Giunta comunale può disporre forme di consultazione
diretta dei cittadini per
acquisire elementi di valutazione su iniziative, proposte,
servizi, comunque di
competenza del Comune
2. Tali consultazioni si svolgono nella forma di sondaggi,
raccolta firme, questionari ed
altre modalità analoghe.
3. Nel caso di consultazioni di questioni relative a servizi
pubblici a domanda
individuale la consultazione può essere estesa oltre
che ai cittadini residenti nel
Comune, agli altri utenti dell'eventuale servizio.
4. Le modalità di svolgimento delle consultazioni e
in generale della loro disciplina
sono dettate da un apposito regolamento.
5. L'esito della consultazione comunque non ha effetti vincolanti
nei confronti degli
organi del Comune.
Capo V
ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE
Art. 44
Istanze
1. Le istanze consistono in richieste scritte presentate
dai cittadini singoli o da associati
residenti nel Comune per sollecitare, nell'interesse collettivo,
il compimento di atti
doverosi di competenza degli organi comunali.
2. L'organo competente provvede sull'istanza entro trenta
giorni dal suo ricevimento da
parte del Comune.
Art. 45
Petizioni
1. La petizione rappresenta la formale domanda al Consiglio
comunale o alla Giunta,
per esporre comuni necessità e chiedere adeguati provvedimenti
amministrativi.
2. I regolamenti del Consiglio comunale e della Giunta stabiliscono
i criteri di esame
delle petizioni prevedendo comunque una risposta motivata
entro quaranta giorni
dalla presentazione, in cui si dà atto dei provvedimenti
consequenziali assunti ovvero
della impossibilità a provvedere.
Art. 46
Proposte
1. Le proposte consistono in richieste scritte, presentate
da un numero di cittadini
residenti nel Comune pari ad almeno il 3 % del corpo elettorale,
dirette all'adozione
da parte del competente organo di un testo di deliberazione
comprensivo
dell'eventuale impegno di spesa, rispondente ad un interesse
collettivo.
2. Il Sindaco deve acquisire sulla proposta i pareri previsti
dall'art. 53 della L. 142/90
e inserisce la stessa nell'ordine del giorno dell'organo deliberante
competente entro
sessanta giorni dal suo ricevimento.
3. Qualora trattasi di atto di competenza del Sindaco o del
Segretario questi
provvederanno analogamente.
Art. 47
Procedure relative alle richieste
1. Le istanze, le petizioni e le proposte, sono indirizzate,
per iscritto, al Sindaco che ne
cura la trasmissione agli uffici competenti per materia, che
potendosi avvalere anche
di contributi esterni dovranno esaminare ed esprimere un parere
sulla questione entro
sessanta giorni.
2. Copia delle stesse richieste è affissa all'Albo
Pretorio per almeno dieci giorni.
3. Degli atti o degli interventi assunti dagli organi e uffici
comunali in esito alla
istruttoria delle richieste il Sindaco dà notizia motivata,
per iscritto al primo
firmatario entro i quindici giorni successivi
4. Nel caso di riscontro positivo, vengono indicati, con pari
comunicazione, i futuri
sviluppi procedimentali con la indicazione degli uffici preposti
e responsabili.
Art. 48
Diritto generale di istanza
La disciplina prevista negli articoli precedenti è
dettata con piena salvezza del diritto generale di istanza
riconosciuto ai singoli cittadini o associati dalle leggi
vigenti.
Capo VI
IL DIFENSORE CIVICO
Art. 49
Istituzione
1. Il Comune di Marciano della Chiana promuove la costituzione
a livello
sovracomunale del Difensore civico, affinché, agli
garantisca l'imparzialità e il buon
andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando
anche di propria
iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi
dell'amministrazione nei
confronti dei cittadini.
2. Raggiunto l'accordo con gli altri Comuni interessati alla
istituzione della nuova
figura l'amministrazione comunale inserisce nello Statuto
le norme concordate in
ordine all'elezione, le prerogative ed i mezzi del Difensore
civico, ed ai suoi rapporti
con il Consiglio comunale.
Titolo V
UFFICI, SERVIZI E SEGRETARIO COMUNALE
Capo I
GLI UFFICI
Art. 50
Regolamentazione degli uffici e delle strutture
1. Il Comune organizza le proprie strutture funzionali ispirandosi
ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti,
bensì per progetti obiettivi e per programmi;
b) analisi ed individuazione delle produttività e dei
carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'
attività svolta da ciascun elemento dell' apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata
all' ambito di economia decisionale dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella
divisione del lavoro e massima flessibilità della strutture
e del personale. L' organizzazione deve caratterizzarsi per
la più ampia snellezza, funzionalità e flessibilità;
e) moduli organizzativi ove sia assicurata autonomia operativa
nell' ambito degli indirizzi espressi dagli organi competenti
e nel rispetto dei principi di sovraordinazione ed integrazione;
f) le strutture organizzative curano l' elaborazione, la istruttoria,
la formazione e l' esecuzione degli atti e delle operazioni
di spettanza dell' ente, nell' osservanza degli obiettivi
determinati dagli organi di governo.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione
e di gestione della
struttura interna
Art. 51
Organizzazione
1. La struttura dell' ente si articola in unità organizzative
di diversa entità e complessità,
in relazione alle esigenza funzionali e gestionali derivanti
dall' espletamento dell'
attività istituzionale e secondo i principi di professionalità
e di responsabilità
2. Il Segretario comunale dirige l' attività degli
apparati, distribuisce i carichi di lavoro,
coordina lo svolgimento dello stesso e vigila sul perseguimento
degli obiettivi dell'
ente.
3. Nel caso in cui vengano istituite strutture funzionali
per la elaborazione di piani e
programmi, anche con ricorso a persone esterne, tra le strutture
caratterizzate per loro
natura da un' operatività a termine, dipendono direttamente
dal Segretario comunale.
4. La copertura dei posti di responsabili dei servizi o di
alta specializzazione può
avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto
pubblico o
eccezionalmente e con deliberazione motivata della Giunta
comunale, di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica
da ricoprire.
5. Per obiettivi determinati e con convenzione a termine di
regolamento per l'
organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere
collaborazioni esterne ad alto
contenuto di professionalità.
Art. 52
Principi informatori per il regolamento organico
1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni
del personale
attraverso l' ammodernamento delle strutture, la formazione,
la qualificazione
professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. La disciplina del personale è riservata agli atti
normativi del Comune che danno
esecuzione alle leggi e allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale
disciplina in
particolare:
a) struttura organizzativo - funzionale;
b) dotazione organica;
c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
d) diritti, doveri e sanzioni;
e) modalità organizzative della Commissione di disciplina;
f) trattamento economico.
Art. 53
Contratti di prestazione d' opera
1. Per lo svolgimento di attività di contenuto professionale
o di peculiare qualificazione,
ovvero in casi di particolare necessità, il Comune
può stipulare contratti di
prestazione d' opera ai sensi degli artt. 2222, 2229 e seguenti
del codice civile.
2. Tali contratti devono connettersi allo svolgimento di una
specifica attività ed essere
limitati nel tempo.
3. I contratti di cui al presente articolo sono stipulati
previa deliberazione della Giunta.
Capo II
I SERVIZI
Art. 54
Servizi pubblici locali
1. I servizi pubblici esercitabili dal Comune rivolti alla
produzione di beni ed attività
per la realizzazione di fini sociali, economici e civili,
possono essere riservati in via
esclusiva all' amministrazione o svolti in concorrenza con
altri soggetti pubblici e
privati.
2. I servizi riservati in via esclusiva sono stabiliti dalla
legge.
3. La cessione dei servizi si impronta a criteri di efficienza,
efficacia ed economicità.
Essa può avvenire nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le
caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire
una costituzione od una azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche
economiche e di opportunità sociale;
c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più
servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istruzione, per l' esercizio di servizi sociali
senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della
proprietà maggioritaria , qualora si renda opportuna,
in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione
di altri soggetti pubblici o provati.
4. I modi e le forme di organizzazione dei servizi formano
oggetto di apposito
regolamento.
Art. 55
Le Istituzioni e le aziende municipali
A) LE ISTITUZIONI
1. Per l' esercizio di servizi di particolare importanza
sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio
comunale può istituire uno o più organismi strumentali
del Comune, denominati istituzioni, dotati di autonomia gestionale,
con l' obbligo del pareggio della gestione finanziaria assicurato
attraverso l' equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
2. Il Consiglio comunale costituisce l' istituzione con deliberazione
in cui sono indicati le finalità, il capitale di dotazione,
i beni patrimoniali, i mezzi ed il personali preposto. Alla
deliberazione, da adottare come voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri assegnati, è allegato il regolamento
per il funzionamento e la gestione, nel quale, tra l' altro,
sono determinati:
a) gli atti fondamentali da sottoporre all' approvazione del
Consiglio comunale;
b) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
e gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti
degli organi;
c) le competenze del Presidente, del Consiglio di Amministrazione
e del Direttore dell' istituzione ed i reciproci rapporti;
d) le modalità con cui il Consiglio comunale definisce
annualmente gli indirizzi programmatici dell' istituzione
e provvede alla copertura degli eventuali posti sociali;
e) le forme di vigilanza e di controllo sulla gestione da
parte degli organi del Comune;
f) i criteri di redazione del bilancio dell' istituzione;
g) la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'
istituzione;
h) le ipotesi e le modalità dello scioglimento dell'
istituzione nonché le forme di liquidazione del patrimonio.
3. Gli organi dell'istituzione restano in carica per la durata
del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al nuovo
rinnovo.
4. Il regolamento sulle istituzioni determina il compenso
per il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione.
B) LE AZIENDE SPECIALI
1. Per la gestione dei servizi di particolare rilevanza economica
ed imprenditoriale, il Consiglio comunale può istituire
una o più aziende speciali dotati di personalità
giuridica. La deliberazione istitutiva deve essere adottata
a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Le aziende speciali uniformano la loro attività
a criteri di efficacia, efficienza economica ed hanno l' obbligo
del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso
l' equilibrio tra costi e ricavi compresi i trasferimenti.
3. Lo statuto delle aziende speciali è approvato dal
Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza
dei consiglieri assegnati. Esso disciplina, in particolare:
a) il getto e le finalità dell' azienda;
b) gli atti fondamentali da sottoporre all' approvazione degli
organi elettivi del Comune tra cui, comunque, il bilancio
annuale cui è allegata una relazione in cui gli organi
dell' azienda danno atto del rispetto degli indirizzi e del
raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio comunale,
delle cause del loro, eventuale, mancato raggiungimento, degli
interventi gestionali correttivi previsti;
c) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione e
gli eventuali requisiti particolari richiesti per i componenti
degli organi;
d) le competenze del Presidente, del Consiglio di Amministrazione,
del Direttore del Collegio dei Revisori dei conti e dei rapporti
reciproci;
e) le modalità di organizzazione e di funzionamento
dell' azienda;
f) le modalità di controllo, di vigilanza e di verifica
della gestione aziendale da parte degli Organi del Comune;
g) le ipotesi e le modalità di scioglimento dell' azienda
speciale, nonché le forme di liquidazione del patrimonio
aziendale;
h) il compenso da attribuire al Presidente ed ai componenti
il Consiglio di Amministrazione;
4. Gli organi dell' azienda restano in carica per la durata
del Consiglio comunale ed esercitano le funzioni fino al loro
rinnovo.
5. Gli eventuali costi sociali, per i quali è prevista
la possibile copertura di spesa annuale da parte del Comune
si riferiscono esclusivamente a particolari agevolazioni praticate
nei confronti dell' utenza e deliberate specificamente dal
Consiglio comunale.
C) NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ISTITUZIONI
E
DELLE AZIENDE SPECIALI
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione dell' istituzione
e dell' azienda speciale sono nominati con provvedimento del
Sindaco. Per dette nomine, il Sindaco deve tener conto dei
requisiti di professionalità definiti dai rispettivi
regolamenti o statuti nonché di quelli stabiliti dal
Consiglio comunale, come previsto dall' art. 8.
2. Il Sindaco con separato provvedimento nomina, nell' ambito
dei componenti del Consiglio di Amministrazione, i rispettivi
Presidenti.
3. I componenti dei Consigli di Amministrazione suddetti non
possono essere Consiglieri né Assessori comunali dell'
Ente. I predetti non possono, inoltre, svolgere attività
incompatibile con gli scopi connessi alla carica.
4. Le dimissioni dei Presidenti dei componenti i Consigli
di Amministrazione sono presentate al Sindaco, che provvede
alle relative sostituzioni.
5. La decadenza e la revoca del Presidente e dei componenti
il Consiglio d' Amministrazione delle istituzioni e delle
aziende speciali sono di competenza del Sindaco, mediante
atti da adottare in conformità dei rispettivi statuti
o regolamenti.
6. Dei provvedimenti di nomina, di decadenza e di revoca,
il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale.
Capo III
IL SEGRETARIO COMUNALE
Art. 56
Status
1. Il Segretario comunale, nel rispetto della legge che ne
disciplina lo stato giuridico, il trattamento economico e
le funzioni è l'organo burocratico che assicura la
direzione amministrativa degli uffici e servizi.
2. Il Segretario comunale ha autonomia e responsabilità
nello svolgimento della propria azione, nel rispetto della
definizione degli obbiettivi programmatici, della relative
scale di priorità, delle conseguenti direttive generali
e della verifica dei risultati, spettanti agli organi politici.
Art. 57
Attribuzioni
1. Il Segretario comunale, in particolare:
a) sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili
dei servizi coordinandone l'attività. Le modalità
di coordinamento dovranno essere stabilite dal regolamento;
b) emana i provvedimenti di gestione del personale che non
comportino valutazioni discrezionali, con esclusioni comunque
dei provvedimenti attuativi dei regolamenti di recepimento
degli accordi di lavoro;
c) cura l'attuazione dei provvedimenti;
d) è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni;
e) assicura, adottando i provvedimenti necessari, l'applicazione
da parte degli uffici e servizi delle norme sul procedimento
amministrativo;
f) sovraintende ai servizi che assicurano la pubblicazione
e la pubblicità degli atti ed il loro inoltro, quando
previsto, agli organi di controllo;
g) partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e
adotta gli atti ed i provvedimenti a rilevanza esterna connessi
all'esercizio delle sue competenze;
h) è membro della commissione di disciplina;
i) roga i contratti nell'interesse del Comune quando ne viene
richiesto;
l) esprime parere in ordine alla legittimità delle
proposte di deliberazione sottoposte al Consiglio comunale
o alla Giunta;
m) può esercitare la facoltà di delega;
n) riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità
o di disfunzione gestionale;
o) emana atti di mera esecuzione non demandati alla competenza
del Sindaco e comunque privi di discrezionalità.
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Titolo
VI
FORME ASSOCIATIVE - COOPERAZIONE
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Art. 58
Principi
Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione
con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare
ed organizzare unitamente agli stessi funzioni e servizi e
di migliorarne conseguentemente la funzionalità e l'economicità
di gestione.
Art. 59
Convenzioni
1. Per lo svolgimento coordinato di determinate funzioni
e servizi l' amministrazione comunale può speculare
apposite convenzioni con altri enti, ai sensi dell' art.24
della legge 8.6.1990, n. 142.
2. La convenzione deriva da un accordo dalle parti assumendo
la forma scritta, determina tempi, modi, soggetti e procedure
e finanziamenti per la propria realizzazione.
3. Essa deve essere sottoposta all' approvazione del Consiglio
comunale.
Art. 60
Consorzi
1. Per la gestione associata di uno o più servizi,
il Comune di Marciano della Chiana può costituire,
con altri comuni e insieme con la Provincia, un consorzio
secondo le norme delle aziende speciali, previste dalla legge
in quanto compatibili.
2. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza
assoluta dei componenti una convocazione ai sensi del precedente
articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
3. La composizione ed il funzionamento del consorzio sono
regolate dalla legge e dal proprio statuto.
4. Gli atti fondamentali del consorzio sono pubblicati all'
Albo Pretorio.
Art. 61
Accordi di programma
Il Sindaco può concludere accordi per la definizione
e l' attuazione di opere, di interventi o di programmi, che
per la loro realizzazione richiedano l' azione integrata e
coordinata di Comuni, Provincia e Regione, di amministrazioni
statali e di altri soggetti pubblici nei modi e nelle forme
previsti dalla legge.
Titolo VII
FINANZA E CONTABILITA'
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 62
Finanza locale
1. Nell' ambito e nei limiti imposti dalle leggi sulla finanza
locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata
su certezze di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha altresì, autonoma podestà impositiva
nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi
in tale azione ai relativi precetti costituzionali e ai principi
stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. La finanza del Comune è costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti
h) altre entrate
4. I trasferimenti erariali garantiscono i servizi locali
indispensabili.
5. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti
necessari allo sviluppo della comunità, integrando
altresì i contributi erariali per l'erogazione dei
servizi indispensabili.
6. Spettano al Comune le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi sui servizi di propria competenza.
Capo II
BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
Art. 63
Il bilancio di previsione
1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune si informa
alle disposizioni di leggi vigenti in materia.
2. Il bilancio di previsione per l'anno successivo deve essere
deliberato entro il 31 ottobre di ciascun anno.
3. Nella redazione e predisposizione dello stesso vanno osservati
i principi dell'annualità, della universalità,
della legalità, della veridicità, della pubblicità
e del pareggio, economico e finanziario.
4. Il bilancio è corredato della relazione previsionale
e programmatica nonché del bilancio pluriennale elaborato
in termini di sola competenza e di durata pari a quello regionale.
5. Il bilancio e i suoi allegati debbono, altresì,
conformarsi al principio della chiarezza e della specificazione.
In particolare essi vanno redatti in modo tale da consentirne
la lettura dettagliata ed intellegibile per programmi, servizi
ed interventi.
6. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione
della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile
dell'ufficio di ragioneria.
Art. 64
Il conto consuntivo
1. I risultati di gestione, attinenti ai costi sostenuti
e i risultati conseguiti per ciascun servizio, programma o
intervento, sono rilevati mediante contabilità economica.
Essi vengono desunti nel rendiconto che ricomprende sia il
rendiconto finanziario che quello patrimoniale, oltre alla
relazione illustrativa della Giunta comunale che esprime le
valutazioni in merito ai risultati ottenuti in rapporto ai
programmi fissati e alle risorse impiegate.
2. Il conto consuntivo deve essere deliberato dal Consiglio
comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Capo III
CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE
Art. 65
Il revisore dei conti
1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei
suoi membri il Revisore
dei conti, scegliendolo o nel ruolo dei Revisori ufficiali
dei conti o nell'Albo dei
dottori commercialisti o nell'Albo dei ragionieri.
2. Il Revisore dura in carica tre anni, non è revocabile,
salvo inadempienze, ed è
rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua
funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha facoltà
di partecipare senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio
anche quando i lavori sono interdetti al pubblico, e della
Giunta comunale se richiesto.
4. Il Revisore vigila sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione, attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita
relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare
del conto consuntivo. Per questi scopi egli ha accesso agli
atti e documenti del Comune. Nella relazione che accompagna
il conto consuntivo il Revisore esprime rilievi e proposte
tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
5. Il Revisore risponde della verità delle sue attestazioni
ed adempie ai suoi doveri con diligenza e rettitudine.
6. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione
dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
Art. 66
Requisiti soggettivi del Revisore dei conti
Riguardo ai requisiti soggettivi di eleggibilità,
alla decadenza ed alla revoca del Revisore, valgono le norme
vigenti in materia ed in particolari, per quanto compatibili,
le disposizioni di cui agli articoli 2399 e seguenti del codice
civile.
Capo IV
CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 67
Controllo interno di gestione
1. Con apposite norme regolamentari vengono definite le linee
guida per il contorno interno di gestione. Esso deve consentire
la verifica di risultati rispetto agli obiettivi previsti
dai programmi e, mediante rivelazioni sistematiche in corso
d' esercizio, la valutazione dell' andamento della gestione
e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire
i risultati prefissati.
2. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate
sull' impiego delle risorse finanziarie ed organizzative,
sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla
produttività di benefici in termini quantitativi e
qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'
ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche
e per guidare il processo di sviluppo dell' organizzazione.
3. Nel caso che attraverso l' attività di controllo
si accertino squilibri nella gestione di bilancio dell' esercizio
in corso che possano determinare situazioni deficitarie, la
Giunta propone immediatamente al Consiglio comunale i provvedimenti
necessari.
Titolo VIII
BENI COMUNALI
Capo I
BENI DEMANIALI
Art. 68
Demanialità
1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali, il
Comune si avvale del complesso dei beni di cui dispone.
2. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni
patrimoniali.
3. Sono demaniali quei beni di proprietà del Comune
che appartengono ai tipi indicati negli articoli 822 e 824
CC.
4. La demanialità si estende anche sulle relative pertinenze
e servitù eventualmente costituite a favore dei beni
stessi.
5. Tali beni seguono il regime giuridico attribuito loro dalla
legge.
6. Alla classificazione è competente il Consiglio comunale.
Capo II
BENI PATRIMONIALI
Art. 69
Beni disponibili e indisponibili
1. I beni appartenenti al Comune che non sono assoggettati
al regime del demanio
pubblico costituiscono il patrimonio del Comune stesso.
2. Fanno parte del patrimonio comunale indisponibile i beni
la cui destinazione economica riveste un carattere di utilità
pubblica immediata in quanto destinati ad un servizio pubblico
o in quanto rivestono un carattere pubblico; essi non possono
essere sottratti alla loro destinazione se non nei modi stabiliti
dalla legge.
3. Fanno parte del patrimonio culturale disponibile quei beni
che rivestono una utilità puramente strumentale in
quanto forniscono i mezzi attraverso i quali vengono soddisfatti
pubblici bisogni.
Capo III
Inventario
Art. 70
Attività inventariale
1. Di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili
deve essere redatto un apposito inventario.
2. Lo stesso va compilato secondo quanto stabilito dalle norme
in materia.
3. Il titolare dell' ufficio ragioneria è responsabile
personalmente della corretta tenuta dell' inventario, delle
successive aggiunte e modificazioni, della conservazione dei
titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
4. Il riepilogo dell' inventario deve essere applicato al
conto consultivo.
5. L' attività gestionale dei beni, che si esplica
attraverso gli atti che concernono l' acquisizione, la manutenzione,
la conservazione e l' utilizzazione dei beni stessi, nonché
le modalità della tenuta e dell' aggiornamento dell'
inventario dei beni medesimi, sono disciplinati dal regolamento
nell' ambito dei principi di legge.
Capo IV
CONTRATTI
Art. 71
Modalità di scelta del contraente
1. Come stabilito dalle vigenti norme in materia, i contratti
del Comune riguardanti alienazioni, locazioni acquisti, somministrazioni
od appalti d' opere, devono essere proceduti, di regola, da
pubblici incanti, ovvero da lecitazione privata, con le forme
stabilite per i contratti dello Stato.
2. Nel rispetto delle leggi regionali e statali nonché
delle procedure previste dalla normativa della comunità
economica europea recepita o comunque vigente nell' ordinamento
giuridico italiano, è ammesso il ricorso alla trattativa
privata:
1) quando l' asta pubblica o la licitazione privata siano
andate deserte o si abbiano fondate prove per ritenere che,
ove vi sperimentassero, andrebbero deserte;
2) quando si tratti dell' acquisto di cose che una sola ditta
può fornire coi requisiti tecnici, le caratteristiche
ed il grado di perfezione richiesto, o la cui produzione sia
garantita da privativa industriale o per la cui natura non
sia possibile promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3) quando si debbono prendere in affitto locazioni destinati
a servizio o ad uffici del Comune;
4) quando l' urgenza delle prestazioni previste dal contratto
non consenta l' indugio dell' asta pubblica o della licitazione;
5) quando ricorrono altre eccezionali o speciali circostanze.
Per lavori e forniture che implichino particolare competenza
o l' applicazione di mezzi di esecuzione speciale, può
essere seguita la procedura dell' appalto-concorso, secondo
le norme della contabilità dello Stato.
Titolo IX
PARTE NORMATIVA
Art. 72
Principi della normazione
1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento
comunale e ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi
del Comune.
2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con
il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
3. Qual'ora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione
è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30
giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due
volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri
assegnati.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano
anche alle modifiche statutarie.
Art. 73
Attività regolamentare
Nel rispetto della legge e del presente Statuto, il Comune
adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento
delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per
il funzionamento degli organi e degli uffici, per l'esercizio
delle funzioni e materie di sua competenza.
Art. 74
Efficacia dello Statuto
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale
della regione purché sia stato affisso per egual periodo
nell'Albo Pretorio del Comune.
2. Le disposizioni del presente Statuto sono immediatamente
prevalenti su ogni altra diversa disposizione normativa e
sono immediatamente applicabili.
Art. 75
Previsioni dello Statuto
Le proposte di revisione dello Statuto di norma sono esaminate
dal consiglio contestualmente in apposita sessione annuale
da tenere nel mese di giugno
Art. 76
Norma transitoria
Decorso un anno dall'entrata in vigore del precedente Statuto
la Giunta presenta al Consiglio una relazione sulla sua attuazione
e applicazione unitamente ad eventuali conseguenti proposte
di modificazione e integrazione.
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