| COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA VARIANTE N 1 GENNAIO 1999 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL P.R.G.C. .......... 3 TITOLO II ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. ART. 8 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. ....... 14 TITOLO III NORME PER ZONE ART. 16 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE OMOGENEE .......................
23 TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ART. 53 - ABROGAZIONE DI STRUMENTI URBANISTICI E NORMATIVE PREESISTENTI
....... 115 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
1 Sono elementi costitutivi del Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.)
gli elaborati e le tavole qui di seguito indicati: Allegato A: Relazione Illustrativa Allegato B: Norme Tecniche di Attuazione Allegato C: Documento Programmatico Da tavola n. 1 a tavola n. 3: Viabilità e azzonamento in scala 1:5.000 di tutto il territorio comunale. Tavola n. 4: Viabilità e azzonamento in scala 1:2.000 - Capoluogo Tavola n. 5: Viabilità e azzonamento in scala 1:2.000 - Cesa Tavola n. 6: Viabilità e azzonamento in scala 1:2.000 - Badicorte 2 Nel caso di eventuale non corrispondenza fra tavole a scale diverse, fa in ogni caso testo la tavola alla scala di maggior dettaglio. ART. 2 - APPLICAZIONE DEL PIANO 1 Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale è disciplinata dal Piano Regolatore Generale ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche statali e regionali. 2 Gli immobili che alla data di adozione del P.R.G.C. sono in contrasto con quanto disposto da esso potranno essere trasformati soltanto per adeguarvisi. 3 Le presenti norme e gli elaborati grafici di P.R.G.C. prevalgono in caso di contrasto sulle norme del Regolamento edilizio, del Regolamento di igiene, e degli altri regolamenti comunali, fatta eccezione per gli articoli che vanno dal 3 al 16. ART. 3 - FINALITA' DELLE NORME E TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE 1 Le presenti norme di attuazione sono rivolte a meglio precisare e definire sia il contenuto pianificatorio del P.R.G.C. che le modalità per la sua attuazione. 2 Qualunque intervento che determini trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio è sottoposto a concessioni, o autorizzazioni del Sindaco. 3 In particolare sono soggette a concessione edilizia (onerosa o gratuita secondo quanto disposto dalle vigenti leggi) le opere di seguito riportate: 1 - Nuove costruzioni; 2 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui alla L. 457
(5.8.1978) ed all'allegato della L.R. 59 (21.5.1980) quali: 3 - Modifiche alle destinazioni d'uso dei fabbricati esistenti che non rientrino nelle facoltà concesse dalle leggi nazionali e regionali di cui al punto 2 del presente comma; fatto in ogni caso salvo il rispetto della L.R. n? 39/94 4 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 5 - Cappelle, edicole e monumenti funerari in genere; 6 - Abbattimenti di alberi in parchi e giardini appartenenti a complessi di elevato valore ambientale; 7 - Modifiche alla Viabilità privata esistente in genere, a quella di carattere storico in particolare ed infine a quella vicinale; 8 - Costruzioni ed impianti relativi all'esercizio della attività estrattiva; 9 - Case e strutture mobili collocate stabilmente; 10 - Demolizioni di costruzioni esistenti; 11 - Realizzazione di muri di sostegno, di cinta, cancellate e recinzioni di qualsiasi tipo se prospicienti spazi di uso pubblico; 12 - Opere di arredo urbano; 13 - Varianti e opere in corso di attuazione o di progetti già approvati.
1 - Interventi di manutenzione straordinaria (art. 31 L. 457/1978 e L.R. 59/1980); 2 - Interventi di restauro, 3 - Interventi di installazione e trasformazione di vetrine, insegne, mostre, tende esterne mobili, cartelloni pubblicitari o di indicazioni, impianti di illuminazione esterna di carattere permanente che sono situati in luoghi pubblici, manufatti di carattere precario e di durata limitata nel tempo, perforazione di pozzi per l'estrazione delle acque; 4 - Sono altresì soggette ad autorizzazione, a condizione che
siano conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e non sottoposte
ai vincoli previsti dalla L. 1.6.1939 n? 1089 e L. 29.6.1939 n? 1497,
le seguenti opere: 5 - Le opere di fognatura e depurazione civile ed industriale. 5 Per le opere sopra descritte soggette ad autorizzazione sono in ogni caso richiesti ai sensi di legge i pareri degli organi competenti ai vincoli previsti dalle leggi 1.6.1939 n? 1089 e 29.6.1939 n? 1497. 6 Non sono soggette a concessione edilizia né ad autorizzazione ma a semplice comunicazione al Sindaco le seguenti opere: 1 - Gli interventi di manutenzione ordinaria (definiti dall'art. 31 della L. 5.8.1978 n? 457 e delle normative regionali di cui alla L.R. 21.5.1980 n? 59 e dalle specifiche articolazioni delle disposizioni regionali inserite negli strumenti urbanistici vigenti, se più restrittive); 2 - Le opere così come definite dall'art. 26 della legge n. 47/1985 (Legge sul condono edilizio). 7 Per gli interventi situati nelle aree di pianura (Valle della Chiana), in qualunque modo siano classificate dal punto di vista della pericolosità e fattibilità, sia redatto in sede di progettazione esecutiva uno studio dettagliato sull'idrologia qualora la tipologia degli interventi possa fare presupporre interferenze con le acque del sottosuolo. ART. 4 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI E TERMINOLOGIA URBANISTICA 1 Al fine di individuare le caratteristiche quantitative degli interventi ammessi nell'ambito comunale, vengono previsti gli indici seguenti, da adottarsi a seconda delle diverse scale ed in base ai vari metodi d'intervento: 1 - St = Superficie territoriale 2 - Sf = Superficie fondiaria 3 - Sc = Superficie coperta 4 - S.U.C. = Superficie utile complessiva 5 - V = Volume 6 - H max = Altezza massima 7 - It = Indice di fabbricabilità territoriale V/St 8 - Ut = Indice di utilizzazione territoriale Slp/St 9 - If = Indice di fabbricabilità fondiaria V/Sf 10 - Uf = Indice di utilizzazione fondiaria S.l.p./Sf 11 - Rc = Rapporto di copertura Sc/Sf 13 - S.U. = Superficie Utile ART. 5 - UTILIZZAZIONE DEGLI INDICI 1 Gli indici di cui al precedente articolo vengono applicati in base
alle norme che regolano le diverse zone e sottozone di P.R.G.C. ed in
rapporto ai differenti tipi di intervento edilizio urbanistico. ART. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1 Le opere di urbanizzazione primaria, ai sensi dell'art. 4 della L.
29.9.1964 n? 847 sono: ART. 7 - OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 1 Le opere di urbanizzazione secondaria, ai sensi dell'art. 44 della
L. 22.10.1971 n? 865, sono: Per le zone a prevalente destinazione produttiva (industriale, artigianale, ecc.), così come per le zone a prevalente destinazione commerciale, le opere di urbanizzazione secondaria comprendono, ai sensi del D.M. 2.4.1968 n? 1444, servizi aziendali collettivi quali mense, sedi sindacali, sale di riunione, centri culturali, centri sociali e simili. Il P.R.G.C. individua quali opere di urbanizzazione secondaria, oltre a quelle succitate, anche quelle di seguito riportate: a) Impianti per l'istruzione superiore comprese le attrezzature accessorie e scoperte; b) Le attrezzature sanitarie ed ospedaliere; c) Le attrezzature per il tempo libero d'interesse urbano e territoriali, i parchi territoriali, gli impianti sportivi pubblici di interesse urbano e territoriale. TITOLO II ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. ART. 8 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. 1 Il P.R.G.C. si attua tramite: a) Piani Particolareggiati (P.P.), ai sensi della Legge 1150/1942 modificata ed integrata dalle leggi 765/1967, 1187/1968, 865/1971 e 10/1977. b) Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), ai sensi della L. 167/1962 modificata ed integrata dalle leggi 765/1967, 865/1971 e 10/1977. c) Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.), ai sensi dell'art. 27 della L. 865/1971. d) Piani per le Zone Agricole. e) Piani di Lottizzazione convenzionata (P.L.), ai sensi della L. 1150/1942 modificata ed integrata dalle leggi 765/1967, 865/1971 e 10/1977. f) Piani di Recupero ai sensi della L. 457/78. g) Progetti Comunali esecutivi. h) Interventi edilizi diretti. ART. 9 - PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.P.)
2 I P.P. devono almeno interessare unità minime d'intervento comparti, individuati sulle tavole di P.R.G.C. e/o da apposita deliberazione del Consiglio Comunale. 3 Oltre alle normative e indicazioni tecniche che regolano sia l'esecuzione
delle opere di competenza pubblica che privata i P.P. devono in particolare
prevedere: ART. 10 - PIANI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (P.E.E.P.) 1 I P.E.E.P. sono compilati a cura dell'Amministrazione Comunale ed adottati dal Consiglio Comunale, acquisiti i pareri dei competenti organi tecnici. 2 Oltre alle normative e le indicazioni tecniche che regolano l'esecuzione
delle opere da realizzare il P.E.E.P. dovrà indicare: 3 Per quanto non contenuto nel presente articolo si rimanda alla L. 167/1962 e successive integrazioni e modificazioni. ART. 11 - PIANI DI RECUPERO (P.R.) 1 I Piani di Recupero, di iniziativa pubblica o privata da redigersi ai sensi degli artt. 28 e 30 della L. 457/1978 sono adottati dal Consiglio Comunale, acquisiti i pareri dei competenti organi tecnici. 2 I Piani di Recupero, da compilarsi conformemente alla L. 457/1978 ed agli artt. 9 e 10 della L.R. 59/1980 possono interessare singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree localizzate nelle tavole di P.R.G.C. o individuate successivamente dal Comune con deliberazione consiliare ai sensi dell'articolo 27 della L. 457/1978. 3 I Piani di Recupero interessano il patrimonio edilizio esistente, ricadente nelle diverse zone omogenee, che, per situazioni di degrado urbanistico, igienico, socio-economico, geofisico, necessita di interventi finalizzati al suo miglior utilizzo. 4 I Piani di Recupero dovranno in particolare indicare: - Gli assetti di massima degli edifici. ART. 12- PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) 1 I piani per insediamenti produttivi (P.I.P.), ai sensi dell'art. 27 della L. 865/1971, sono compilati a cura dell'Amministrazione Comunale ed adottati dal Consiglio Comunale, acquisiti i pareri dei competenti organi tecnici. 2 Oltre alle normative e le indicazioni tecniche che regolano l'esecuzione
delle opere da realizzare il P.I.P. dovràindicare: b) Lo schema di convenzione-tipo per la concessione di aree in proprietà e/o la concessione in diritto di superficie. c) Gli indici catastali di tutte le proprietà. d) L'indicazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la valutazione e modalità di riparto degli oneri corrispondenti. 3 Per quanto non contenuto nel presente articolo si rimanda all'articolo 27 della L. 865/1971. ART. 13 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA (P.L.) 1 I Piani di Lottizzazione (P.L.), ai sensi dell'art. 28 della L. 1150/1942, sono compilati dai privati ed adottati dal Consiglio Comunale, acquisiti i pareri dei competenti organi tecnici. 2 Oltre alle normative ed alle indicazioni tecniche che regolano l'esecuzione di tutte le opere da realizzare i P.L. dovranno indicare: a) Le aree che dovranno essere cedute al patrimonio pubblico e relativo elenco catastale. b) Le opere di urbanizzazione primaria. c) La suddivisione dell'area edificabile in unità d'intervento (lotti) con le relative indicazioni planivolumetriche e normative che definiscono l'intervento edilizio. d) Le destinazioni d'uso relative ai singoli edifici. e) Il programma d'intervento, i tempi di attuazione e le eventuali zone di primo intervento. f) Lo schema di convenzione-tipo che preveda quanto disposto dal comma 5 dell'art. 28 della L. 1150/1942. 3 In assenza di iniziative dei proprietari, ovvero quando questi non riescano a raggiungere un accordo per l'edificazione convenzionata il Comune potrà avvalersi della facoltà prevista dal penultimo comma dell'art. 28 L. 1150/1942 attraverso la compilazione di Piano di Lottizzazione d'Ufficio. 4 Per quanto non contenuto nel presente articolo si rimanda all'art. 28 della L. 1150/1942 e successive integrazioni e modificazioni. ART. 14 - PROGETTI COMUNALI ESECUTIVI 1 L'Amministrazione Comunale, al fine di realizzare opere ed attrezzature pubbliche sulla base di prescrizioni ed indicazioni di P.R.G.C., ovvero di Piani Attuativi, redige Progetti Comunali Esecutivi che, acquisiti i competenti pareri degli organi tecnici, vengono deliberati dal Consiglio Comunale. ART. 15 - INTERVENTI EDILIZI DIRETTI E CONCESSIONE AD EDIFICARE 1 Nelle zone ove è previsto l'intervento preventivo, la Concessione è subordinata all'approvazione dei Piani Attuativi di cui al Titolo II, art. 8 delle presenti norme, ed al rispetto delle condizioni e prescrizioni previste dai Piani stessi, nonché alla stipula delle relative convenzioni. 2 Nelle aree urbanizzate ai sensi dell'art. 6 delle presenti norme non assoggettate a intervento preventivo (P.P., P.L., P.I.P., P.E.E.P., P.R.) o in queste ultime se provviste di strumenti urbanistici attuativi, la Concessione è rilasciata dal Sindaco, acquisiti i pareri degli organi tecnici competenti. 3 Il rilascio della Concessione è subordinato al rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia, nonché delle norme generali di P.R.G.C. e per le aree interessate da Piani Attuativi è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni previste da questi ultimi. 4 La Concessione può essere rilasciata anche su aree sprovviste di opere di urbanizzazione primaria purché inserita nel Programma Pluriennale di Attuazione. 5 Il rilascio della Concessione è subordinato alla stipula di convenzione per aree interessate dai Piani Attuativi di cui all'art. 8 e nei casi in cui il concessionario s'impegni in forza dell'art. 11 della L. 10/1977 a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune a scomputo totale o parziale del contributo di cui all'art. 3 della L. 10/1977. 6 La concessione sarà inoltre subordinata alla stipula di Convenzione nei casi in cui la particolare complessità funzionale, il particolare valore ambientale del contesto, la rilevanza degli interventi di sistemazione esterna cosi come, nel caso di interventi sull'esistente, il particolare valore storico-ambientale degli edifici interessati, richiedano garanzie rispetto ai tempi di esecuzione, alla stretta osservanza di quanto previsto nel progetto sia in rapporto alle norme e prescrizioni urbanistiche sia in rapporto alle destinazioni d'uso delle singole unità immobiliari cosi come delle aree libere. 7 Al fine del rilascio della Concessione, oltre alla documentazione richiesta
dal Regolamento Edilizio, dovranno essere predisposti elaborati, che consentano
la lettura dell'insediamento nel contesto circostante, che precisino chiaramente
le sistemazioni esterne e che indichino i materiali da usarsi. In particolare
dovranno essere prodotti i seguenti elaborati: 8 Sono ammesse deroghe al P.R.G.C. per interventi su edifici ed impianti pubblici ovvero di pubblico interesse nei casi di cui all'art. 41-quater della L. 17.8.1942 n? 1150 e successive modificazioni ed integrazioni e nel rispetto delle procedure ivi previste. TITOLO III NORME PER ZONE
1 Il P.R.G.C., in applicazione del D.M. 1444/1968 ed ai sensi dell'art. 17 della L. 765/1967, suddivide il territorio comunale in zone omogenee. ZONE A - Sono le parti del territorio comunale interessate da agglomerati o complessi urbani e da singoli edifici che rivestono caratteri architettonici storico-artistici e le aree di particolare pregio ambientale e paesistico. ZONE B - Sono le parti del territorio comunale totalmente o parzialmente edificate, che non presentano particolari valori architettonici, storici ed ambientali. ZONE C - Sono le parti del territorio comunale inedificate o limitatamente edificate destinate dal P.R.G.C. a nuovi complessi insediativi. ZONE D - Sono le parti del territorio comunale interessate da insediamenti produttivi o su cui il P.R.G.C. ne prevede la costruzione. ZONE E - Sono le parti del territorio comunale interessate dalla produzione agricola o suscettibili di divenire tali. ZONE F - Sono le parti del territorio comunale destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale. ZONE "A"
1 Le zone "A" interessano il patrimonio edilizio qualificato che riveste particolari caratteri architettonici, storici, artistici ed ambientali, sia esso costituito da singoli manufatti (case coloniche, ville e case padronali, edifici per il cultocastelli, torri, ecc.) che da tessuti edilizi antichi di diversa dimensione (complessi, nuclei, agglomerati, centri storici ecc.). 2 Tali zone comprendono anche gli ambiti circostanti costituiti da pertinenze
cortilive, orti, giardini, parchi, viali, alberature, etc.; da considerarsi,
per le loro caratteristiche storiche, ambientali, morfologiche o di vegetazione,
parti integranti dell'edificato. 4 La tutela dei valori propri (monumentali, ambientali, storici, tipologici, funzionali, sociali etc.) dei diversi manufatti, o delle aree od agglomerati comporta l'ammissibilità di interventi sia fisici che funzionali coerenti con l'esistente. 5 Di norma gli interventi che vanno a interessare gli assetti urbanistici, architettonici o funzionali dovranno essere preventivamente progettati attraverso strumenti urbanistici di dettaglio, quali P.P., P.E.E.P., e P.R., che interessano ambiti organici e che precisino i modi d'intervento in rapporto alle diverse situazioni di preesistenza. 6 In assenza di strumento preventivo di cui al precedente comma 5, gli interventi edilizi possono essere ammessi con concessione diretta o autorizzazione conformemente con quanto disposto dall'art. 4 della L.R. 59/1980 e comunque nel rispetto di tutti i commi del presente articolo. 7 In particolare per le zone "A" individuate con apposito perimetro sulla cartografia del P.R.G.C. valgono gli elaborati e le Norme di Attuazione della Variante n? 8 redatta ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n? 59/80 che fa parte integrante del P.R.G.C.. 8 Terminologia di riferimento: Per edilizia di base si intendono gli edifici che hanno caratteri stilistici e costruttivi propri della tecnica e della cultura locali e destinazione a residenza corrente (monofamiliare o plurifamiliare), con possibile specializzazione del piano terreno per attività diverse dalla residenza; questi edifici sono il prodotto di un processo collettivo, sostanzialmente autoctono, di progressivo aggiornamento di un'idea di casa iniziale (tipo edilizio), comprensiva dei rapporti tra le sue componenti alle varie scale - elementi costruttivi, strutture, im-pianto distributivo, linguaggio architettonico. Per edilizia speciale si intendono di norma gli edifici emergenti e comunque quelli che hanno caratteri strutturali-stilistici maggiormente qualificati rispetto a quelli dell'aggregato di base, e destinazione in tutto o in parte diversa da quella residenziale; questi edifici sono prodotti dall'accezione locale di processi tipologici a dimensione interareale o internazionale, caratterizzati dal riferimento a modelli (singoli edifici) e, quindi, in generale, da componenti tecniche e culturali d'importazione. In particolare si distinguono: - Edifici speciali destinati a funzioni unitarie, o a più funzioni
complementarizzate, di interesse collettivo; Per rifusione non-unitaria di edifici si intendeogni associazione di edifici non unificata in tutte le componenti; caso frequente l'unificazione distributiva, ma non strutturale e formale. Per aggregato edilizio si intende ogni insieme di edifici; ciascun insieme fa riferimento ad un concetto di aggregazione (tessuto edilizio) relazionato al tipo. Per superfetazione si intende ogni aggiunta, modifica o sostituzione non coerente con i caratteri tipici ambientali. Per superfetazione dell'edificio si intende ogni aggiunta, modifica o sostituzione non coerente con i caratteri tecnologici, strutturali, stilistici, distributivi e volumetrici del processo tipologico, come inverato nel singolo edificio. Per oggetti di arredo si intendono tutti gli elementi che concorrono
a rendere lo spazio pubblico della città razionalmente o correttamente
utilizzabile: pensiline di attesa dei mezzi pubblici, mezzi di contenimento
ed incanalamento del traffico veicolare e pedonale, fontane, edicole,
chioschi, etc. a) Oggetti a più dimensioni, leggibili o riconoscibili mediante
lettere dell'alfabeto o figurazioni convenzionali; Per restituzione tipologica si intende l'eliminazione delle superfetazioni attraverso operazioni di restauro. Per ordinaria manutenzione, straordinaria manutenzione, restauro, ristrutturazione, come definite nell'allegato alla L.R. 21.5.1980 n? 59, sono intese le operazioni che non si configurino come introduzione o mantenimento di superfetazioni. Per unità d'intervento minima s'intende la dimensione non ulteriormente
frazionabile dalle operazioni di cui al punto precedente, dimensione coincidente
con la singola unità immobiliare, purché non produca significative
alterazioni dell'assetto raggiunto nel rapporto con l'unità edilizia. 9 Nelle zone "A" relative ai nuclei urbani "storici" le attività ammesse per ciascuna unità immobiliare o unita edilizia, se compatibili con gli assetti tipologici, sono esclusivamente quelle precisate nei successivi punti del presente comma. Per gli edifici di base: attività esclusivamente residenziali, con la sola eccezione del piano terreno, qualora questo presenti un impianto strutturale e distributivo, non superfetativo, atto ad ospitare attività artigianali produttive se non ritenute insalubri, o attività artigianali di servizio e commerciali. Per gli edifici speciali a destinazione mista: uffici e residenza, oppure solo residenza, con la eventuale eccezione del piano terreno per il quale vale il disposto del punto precedente. Non è ammessa l'estensione della destinazione residenziale ai piani terreni degli edifici che presentino i caratteri tipologici non residenziali. Per gli edifici speciali a destinazione unitaria: attività di interesse pubblico o prevalentemente pubblico. Sono ammissibili, se compatibili con gli assetti tipologici, le attività attualmente insediate di tipo commerciale, artigianale di servizio, artigianale di produzione se non ritenute nocive e moleste. 10 Nelle zone "A" relative all'edificato sparso di pregio le attività ammesse per ciascuna unità immobiliare o unita edilizia, se compatibili con gli assetti tipologici, sono esclusivamente quelle precisate nei successivi punti del presente comma. Per gli edifici di base case coloniche, edifici rurali, aggregati rurali, etc.: attività residenziali, stabili o stagionali, attività artigianali se modeste e non inquinanti, attività agricole e/o di supporto all'agricoltura, attività agrituristiche. Per gli edifici speciali a destinazione mista ville, grandi fattorie, complessi agricoli, etc.: attività residenziali, stabili e stagionali, attività socio-culturali, modeste attività artigianali solo se non inquinanti, attività agricole e/o di supporto all'agricoltura, attività agrituristiche, modeste attività turistico-ricettive e di ristoro. In particolare le attività di cui al punto precedente relative alle ville sono ammesse solo se non comportano in alcun caso modifiche all'impianto distributivo, strutturale e delle finiture dell'edificio, così come all'assetto ambientale dei parchi, dei giardini, delle aree di pertinenza, etc. Per gli edifici speciali a destinazione unitaria chiese, conventi, castelli, torri, etc.: sono ammissibili le attività di interesse pubblico o prevalentemente pubblico attualmente insediate o da insediare se compatibili con gli assetti tipologici dell'edificio che non comportino in alcun caso modifiche all'impianto distributivo, strutturale e delle finiture del fabbricato così come dell'assetto ambientale dei parchi, dei giardini, delle aree di pertinenza, etc. In ogni caso per tutti gli interventi su edifici speciali a destinazione mista e/o unitaria non regolamentati da strumenti urbanistici di dettaglio l'eventuale cambio di destinazione d'uso dovrà essere autorizzato con specifica delibera del Consiglio Comunale. 11 Nelle zone "A" gli interventi ammessi sono quelli volti essenzialmente alla restituzione tipologica degli edifici intesa come recupero e conservazione della loro tipica unità di forma, distribuzione e struttura. Nella redazione degli strumenti di dettaglio, così come nella redazione dei singoli progetti, dovranno essere proposti interventi tesi alla eliminazione e, ove necessario, alla loro sostituzione con materiali o elementi idonei, delle seguenti classi di superfetazione: - Superfetazioni tecnologiche, quali i materiali non tradizionali, le condutture e canalizzazioni relative ad impianti tecnologici che potrebbero essere incassate senza pregiudizio per la loro efficienza e sicurezza, gli elementi di rivestimento, di copertura, gli infissi e i serramenti, le tinteggiature, diversi da quelli tradizionalmente usati; - Superfetazioni strutturali e stilistiche, quali gli elementi strutturali e stilistici realizzati con materiali non tradizionali e comunque contrastanti con i caratteri prevalenti che questi elementi hanno nel contesto; - Superfetazioni distributive, quali le modificazioni degli spazi, in particolare degli spazi distributori, conseguenti ad un uso improprio (non tipico) degli edifici; - Superfetazioni volumetriche, quali le sopraelevazioni strutturalmente non coerenti, i volumi e i piani aggettanti, gli intasamenti delle aree di pertinenza. In particolare gli interventi dovranno prevedere: - La conservazione o il ripristino delle strutture portanti verticali o orizzontali, della copertura, dell'ubicazione dell'ingresso o dell'atrio, del blocco scala, dei percorsi orizzontali di distribuzione interna, dei prospetti, propri del tipo edilizio. In particolare non sono ammessi: - La variazione degli interpiani originari; - Nuovi collegamenti verticali fra i piani abitabili o agibili, a meno che non venga dimostrata la precedente esistenza di collegamenti verticali alternativi a quelli esistenti, sulla base di documenti grafici o reperti; - Nuove bucature sui prospetti, anche posteriori, o modificazioni delle bucature esistenti; - Assemblamenti e/o connessioni, tramite nuovi percorsi orizzontali di distribuzione, di unità di intervento distinte e in sé funzionali. Gli interventi di restauro degli edifici debbono obbligatoriamente estendersi alle aree di pertinenza degli stessi. L'inserimento dei servizi igienici e tecnologici non dovrà essere causa di alterazioni distributive e volumetriche degli edifici, né attraverso intasamento degli spazi comuni e distributori, aperti o coperti, né attraverso modifiche del profilo e dell'andamento delle falde del tetto. E' esclusa qualsiasi opera di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, delle superfetazioni degli edifici; queste devono essere eliminate o sostituite tramite restauro esteso almeno all'unità di intervento minima. In linea generale la segnaletica non deve alterare la percezione della struttura architettonica. La nuova segnaletica di carattere commerciale dovrà essere di norma collocata all'interno della sagoma delle aperture al piano terreno e, comunque, dovrà avere collocazione e dimensioni tali da non nascondere alcun particolare architettonico o decorativo esistente. Non sono in alcun caso ammesse: - Insegne a bandiera o applicate ai balconi; - Insegne applicate al di sopra del marcapiano, reale o ideale, fra piano terreno e primo piano. Ove già esistano antichi elementi funzionali e/o decorativi di supporto delle insegne commerciali si dovrà studiarne la possibile riutilizzazione. Gli oggetti di arredo non possono essere utilizzati come supporto di segnaletica commerciale. I serramenti dovranno rispettare le seguenti caratteristiche: il telaio fisso e il telaio mobile del serramento, nonché le persiane o gli sportelli per l'oscuramento, devono essere in legno tinteggiato con vernice coprente nei colori tradizionali o lasciato a legno naturale; sono rigorosamente vietati gli avvolgibili e le ante scorrevoli su guida posta all'interno della superficie muraria; sono ammesse saracinesche ad anelli metallici soltanto nelle vetrine di esposizione per la loro protezione, purché non sporgano rispetto alla superficie esterna del muro. 12 All'interno del perimetro delle zone A sono vietate: - Ogni e qualsiasi demolizione e/o ricostruzione; - Ogni aggiunta edilizia; - Ogni modifica dell'arredo urbano antico; - Ogni modifica delle mura e dei muri confinari e di sostegno in pietrame. In particolare non sono ammessi: - Incrementi edilizi, anche realizzati con strutture di carattere provvisorio o prefabbricate, comprese le tettoie: sopraelevazioni, volumi e piani in aggetto (balconi), intasamenti delle aree di pertinenza o delle aree inedificate, che devono restare inalterate anche nella forma.
Quando l'unità operativa minima non sia chiaramente identificabile, il Sindaco può richiedere un approfondimento del rilievo e/o della documentazione di progetto. 14 Alle richieste di concessione dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) Stato di fatto: - Stralcio dalla mappa catastale; - Rilievo in scala 1:50 comprendente: - Piante di tutti i piani estese all'eventuale area di pertinenza; - Pianta della copertura; - Sezione longitudinale passante sul corpo scala ed estesa a tutta l'area
di pertinenza; - Documentazione fotografica di tutte le fronti e dei principali dettagli stilistici e costruttivi, nonché delle eventuali sopraelevazioni e/o intasamenti dell'area di pertinenza; b) Progetto: - Indicazione dettagliata, su copia dei disegni di rilievo, di tutte le operazioni di restauro che si intendono eseguire, ivi comprese quelle relative all'area di pertinenza; c) Relazione tecnica: - Illustrazione dettagliata dei materiali, delle strutture e della destinazione dei singoli piani allo stato di fatto, con particolare riguardo alla modificazione delle funzioni esistenti per ciascun alloggio; - Illustrazione dettagliata delle operazioni tecnologiche e strutturali che si intendono e seguire e delle destinazioni previste per ciascun piano; d) Per richieste di concessione che interessino più proprietà, l'elenco catastale delle stesse.
1Le zone "B" sono quelle che comprendono parti del territorio totalmente o parzialmente edificato, comunque sostanzialmente urbanizzato, diverse dai "centri storici"; sono prodotte per incremento dei nuclei urbani o per urbanizzazione recente di aree agricole in corrispondenza di nodalità territoriali, anche di diverso livello di importanza. 2 Le zone "B" riscontrabili nel territorio sono prevalentemente formate da: aggregati continui o discontinui di lotti, con caratteristiche di forma e dimensioni omogenee o disomogenee, utilizzati con edifici che presentano un prevalente rapporto con il lotto ovvero con il percorso, riferibili a tipi di casa monofamiliare o plurifamiliare isolata o aggregata. 3 In rapporto ai caratteri specifici degli ambiti interessati, la zona "B" è stata suddivisa in sottozone per ognuna delle quali sono state determinate relative modalità d'intervento. ART. 19 - SOTTOZONE "B1" 1 Le sottozone "B1", costituite da nuclei o aggregati edilizi di antica formazione, parzialmente modificati nella loro struttura edilizia attraverso interventi succedutisi spontaneamente in epoche diverse, sono quelle che necessitano di un riordino igienico-funzionale delle unità immobiliari nel rispetto dell'attuale assetto urbanistico. 2 In tali sottozone, costituite prevalentemente da aggregati continui di lotti omogenei con edificato omogeneo, costituito da tipi edilizi prevalentemente monofamiliari, sono consentiti interventi atti ad adeguare le strutture edilizie alle nuove necessità abitative ed a favorire il mantenimento del carattere degli insediamenti esistenti. 3 In queste zone sono previste le seguenti destinazioni: a) Residenza stabile o stagionale e pertinenze residenziali; b) Artigianato con l'esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; c) Attività ricettive e di ristoro di modesta entità; d) Commercio al dettaglio, se legato alla produzione agricola o comunque riferibile alle esigenze del contesto residenziale limitrofo; e) Attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili.
Nelle zone "B1" sono di norma ammessi interventi tendenti al recupero e alla valorizzazione dei manufatti edilizi esistenti. In particolare gli interventi di recupero ammessi sono: - Manutenzione ordinaria; - Manutenzione straordinaria; - Restauro; - Ristrutturazione edilizia di tipo D1, così come definite dall'allegato
A alla L.R. n? 59 del 1980. In deroga al rispetto degli indici e parametri di zona è consentito il rialzamento del tetto, solo e soltanto se il sottotetto ha già caratteristiche abitabili, in particolare è dotato di finestre, fino al raggiungimento dell'altezza media di mt. 2,40; tale deroga è comunque esclusa se il rialzamento determina la formazione di un nuovo piano abitabile, e/o se la composizione architettonica della facciata si presenta con un disegno compiuto e unitario. In ogni caso il criterio generale per la realizzazione degli interventi è quello della continuità con le leggi di progressiva formazione del costruito esistente; tale continuità dovrà realizzarsi nell'aggiornamento delle tecniche costruttive e degli impianti distributivi e non con la contrapposizione di impianti distributivi, tecnologie e tecniche estranee alla cultura costruttiva e abitativa dei luoghi.
Tutti gli interventi sul costruito, devono essere conformati secondo i comportamenti consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia, presente nell'area. Caratteri fondamentali di tali comportamenti sono: - L'aggregazione per continuità lungo il percorso; - La disposizione dell'incremento e/o delle volumetrie in sostituzione all'interno del lotto di pertinenza, secondo i comportamenti tipici riscontrabili nella zona; - L'adeguamento all'andamento morfologico del terreno anche attraverso l'articolazione volumetrica; - L'altezza in gronda non eccedente quella dell'esistente. Il soddisfacimento di tali requisiti costituisce valutazione prioritaria di fattibilità dell'intervento proposto. I nuovi volumi dovranno essere, di norma, coperti con tetti a falde. E' fatto obbligo negli interventi di ampliamento e/o di sopraelevazione
di rispettare le caratteristiche dimensionali e formali delle bucature
esterne, delle logge, delle scale esterne, etc., degli edifici oggetto
dell'ampliamento e/o della sopraelevazione. E' vietata la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che conservano i caratteri tipici presenti negli insediamenti. Sono, peraltro, ammessi parziali interventi di demolizione e ricostruzione in sito delle strutture portanti verticali e orizzontali degradate al fine del loro consolidamento. E', inoltre, ammesso il ripristino di volumi in stato di degrado o anche di parziale demolizione, purché ne vengano chiaramente documentati l'assetto e la forma preesistenti. Tutte le categorie d'intervento ammesse sono vincolate al ripristino o al mantenimento dei seguenti elementi: scale esterne ed eventuali coperture a queste connesse, loggiati, forni esterni, etc. Le nuove bucature dovranno essere coordinate con la composizione dei prospetti ed essere realizzate con forme e materiali analoghi a quelli delle bucature esistenti. Tutti gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: 1) E' previsto per i manti di copertura l'uso di tegole e coppi staccati ed è altresì prescritta la sostituzione di coperture realizzate con altro materiale. 2) E' prevista la conservazione, il restauro ed il ripristino delle mensole in legno e degli aggetti piani in pietra o in cotto delle gronde sporgenti della copertura. 3) E' previsto, per gli intonaci ed i rivestimenti esterni, l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale. In particolare dove l'edificio non sia in pietra a vista è previsto l'impiego di malta bastarda per gli intonaci, senza che questi vengano perfettamente regolarizzati. 4) Per i prospetti esterni è prescritto l'impiego di colori tipici della tradizione e cultura locale, fatto salvo il mantenimento e/o il ripristino delle coloriture esistenti. 5) Per gli infissi esterni, a finestra a due ante, così come per le eventuali persiane è previsto l'uso del legno naturale o tinteggiato nei colori tipici locali. 6) E' prevista inoltre per i canali di gronda e per 8) Oltre a quanto sopra dovranno essere tutelati e valorizzati tutti i manufatti del paesaggio e le sistemazioni esterne quali: piazzali lastricati, muretti, giardini, orti, pozzi, elementi di verde, etc. 9)Nella sottozona «B1", individuata con il numero 1, posta in località Badicorte, è in ogni caso ammessa la realizzazione di una volumetria non superiore a mc. 600, nel rispetto degli indici e parametri di cui alla sottozona «B2". ART. 20 - SOTTOZONE "B2" 1 Le sottozone "B2", interessate da edifici singoli, aggregati edilizi, nuclei o centri minori non rapportati organicamente con i contesti urbani più significativi ma essenzialmente riferibili al territorio ed all'ambiente agricolo, ed in larga misura espressione di assetti socio-economici misti, sono quelle che necessitano di interventi di trasformazione igienico-sanitaria, di ricontrollo degli assetti funzionali, così come di interventi volti alla tutela e salvaguardia dei valori ambientali esistenti. 2 In tali sottozone, caratterizzate dalla compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, così come di attività legate all'agricoltura, sono consentiti interventi coerenti con il carattere misto degli insediamenti esistenti. 3 In queste zone sono previste le seguenti destinazioni: a) Residenza stabile o stagionale e pertinenze residenziali; b) Di supporto all'agricoltura anche con la creazione di spazi da adibire a ricovero attrezzi, macchine agricole, nonché alla conservazione ed eventuale prima trasformazione dei prodotti agricoli; c) Artigianato con l'esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; d) Attività commerciali; e) Attività ricettive e di ristoro di modesta entità; f) Attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili; g) Attività agrituristiche. 4 Gli interventi edilizi ammessi sono: a) Manutenzione ordinaria e straordinaria; b) Restauro e risanamento conservativo; c) Ristrutturazione edilizia ed ampliamento; d) Nuova edificazione. 5 In tali sottozone tutti gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti indici e parametri: a) Indice di fabbricabilità fondiaria: If = 1,5 mc/mq b) Rapporto di copertura: Rc = 0,40 c) Altezza massima: H max = 9,00 - Per interventi di sopraelevazione potranno essere ammesse altezze superiori a quelle di sottozona, purché non eccedenti quelle degli edifici oggetto dell'intervento stesso. d) Numero piani fuori terra: n. 3 e) Distanza minima dei fabbricati: tra loro: ml 10,00 - Tale minimo può essere ridotto alle distanze prescritte dal Codice Civile se trattasi di pareti o parti di pareti non finestrate. dai confini: ml 5,00 - Detta distanza può essere ridotta a quella prevista dal Codice Civile, solo per ampliamenti che non determinino laumento delle unità immobiliari, purché venga rispettato quanto disposto alla linea precedente. dalle strade: Secondo gli allineamenti esistenti. 6 In deroga al rispetto degli indici e parametri di zona è consentito il rialzamento del tetto degli edifici esistenti, solo e soltanto se il sottotetto ha già caratteristiche abitabili, fino al raggiungimento dell'altezza interna media di ml 2,40. 7 In tali sottozone la progettazione degli edifici dovrà tenere conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia di base dell'area quali: i rapporti tra il percorso di adduzione e il lotto di pertinenza dell'edificio, il rapporto tra la dislocazione dell'edificio e il lotto di pertinenza, e in particolare l'aggregazione per continuità lungo il percorso, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari, i rapporti con gli eventuali annessi, e in particolare, la progettazione di nuovi edifici, dovrà uniformarsi alle articolazioni volumetriche (Planivo-lumetriche) riscontrabili nell'edilizia di base del contesto e sottostare alle prescrizioni di seguito riportate: a) Per la costituzione del lotto sul quale insiste l'edificio si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno, le eventuali emergenze naturalistiche e/o manufatti edilizi, realizzare sistemazioni esterne che comportino modesti movimenti di terra e conseguenti muri di contenimento, o comunque garantire una corretta integrazione delle trasformazioni nell'assetto del terreno circostante. (Le trasformazioni per la costituzione del lotto edilizio dovranno essere documentate in sede di progetto). b) La copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 35%. c) Per i manti di copertura è previsto l'uso di tegole e coppi staccati. d) Per le strutture in elevazione è previsto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale, e in particolare per gli intonaci esterni è previsto l'uso di malta bastarda e l'impiego, per la tinteggiatura, di colori tipici presenti nella zona. e) Per gli infissi esterni, a finestra a due ante, così come per le eventuali persiane è previsto l'uso del legno naturale o tinteggiato nei colori tipici. f) Per i canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, è prevista la coloritura nelle tonalità del verde, del grigio e del marrone. 8 In queste sottozone è fatto obbligo del mantenimento di particolari preesistenze ambientali sia naturali che frutto del lavoro dell'uomo nelle diverse epoche, allo scopo di tutelare e salvaguardare tutti quegli elementi che esprimono un valore di testimonianza dell'area culturale. 9 Nel caso di interventi di nuova edificazione e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite in ogni caso le quantità minime di parcheggio privato a servizio delle diverse unità immobiliari così come stabilito dalle leggi in materia. 10 Di norma in tali sottozone il P.R.G.C. si attua tramite intervento diretto. 11 Allinterno delle due zone, poste in località Cesa lungo
la via della Pescaia, di seguito individuate su apposita cartografia,
gli interventi ammessi non potranno in ogni caso comportare rispettivamente
aumenti di superficie coperta superiori a mq. 200. 1 Le sottozone "B3", interessate da aggregati edilizi caratterizzati da edifici costruiti in epoche più o meno recenti, sono quelle che in ragione di una valida ed accettabile struttura urbana, sia per la distribuzione e la qualità delle infrastrutture, sia per il rapporto adeguato con le aree a servizi, consentono interventi di completamento. 2 In queste sottozone a prevalenza residenziale sono previste le seguenti destinazioni: a) Residenza e pertinenze residenziali; b) Servizi sociali di proprietà pubblica; c) Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; d) Ristoranti, bar, alberghi; e) Artigianato con esclusione delle attività nocive, moleste o inquinanti e comunque non compatibili con la residenza; f) Attività commerciali; g) Uffici pubblici e privati. 3 Gli interventi edilizi ammessi sono: a) Manutenzione ordinaria e straordinaria; b) Restauro o risanamento conservativo; c) Ristrutturazione edilizia; d) Ampliamento e nuova edificazione. 4 Tutti gli interventi, ammessi nel rispetto degli indici e dei parametri di zona, devono essere coerenti con i comportamenti di crescita dei tessuti edilizi e consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia presente nell'area. Più in particolare i nuovi volumi dovranno essere coperti con tetti a falde inclinate. E' inoltre fatto obbligo negli interventi di ampliamento e/o di sopraelevazione di rispettare le caratteristiche dimensionali e formali delle bucature esterne, delle logge, delle scale esterne, etc., degli edifici oggetto dell'ampliamento e/o della sopraelevazione. E' vietata la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti che conservano i caratteri tipici presenti negli insediamenti. 5 Nel caso di interventi di nuova edificazione e/o di demolizione e ricostruzione, dovranno essere reperite in ogni caso le quantità minime di parcheggio privato a servizio delle diverse unità immobiliari così come stabilito dalle leggi in materia. 6 Per le zone "B3.1" gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti indici e parametri: a) Indice di fabbricabilità fondiaria: If = 2 mc/mq b) Rapporto di copertura: Rc = 0,45 c) Altezza massima: H max = ml 9,00 d) Numero piani fuori terra: n. 3 e) Distanza minima dei fabbricati: tra di loro: ml 10,00 - Tale minimo può essere ridotto alle distanze descritte dal Codice Civile, se trattasi di pareti o parti di pareti non finestrate. dai confini: ml 5,00 - Detta distanza può essere ridotta a quella prevista dal Codice Civile, solo per ampliamenti che non determinino laumento delle unità immobiliari, purché venga rispettato quanto disposto alla linea precedente. dalle strade: - Secondo gli allineamenti esistenti e/o fino al confine tra il lotto e il marciapiede. In località Cesa, allinterno della sottozona «B3.1»
posta in fregio a Via Dante Alighieri, è ammesso il raggiungimento
dellindice di fabbricabilità 2,8 limitatamente alla Particella
n? 116 del Foglio 21. 7 Per le zone "B3.2" gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto dei seguenti indici e parametri: a) Indice di fabbricabilità fondiaria: If = 2,8 mc/mq b) Rapporto di copertura: Rc = 0,45 c) Altezza massima: H max = ml 11,00 d) Numero piani fuori terra: n. 3 più eventuale piano sottotetto. e) Distanza minima dei fabbricati: tra di loro: ml 10,00 - Tale minimo può essere ridotto alle distanze descritte dal Codice Civile se trattasi di pareti o parti di pareti non finestrati dai confini: ml 5,00 - Detta distanza può essere ridotta a quella prevista dal Codice Civile, solo per ampliamenti che non determinino laumento delle unità immobiliari, purché venga rispettato quanto disposto alla linea precedente. dalle strade: - Secondo gli allineamenti esistenti e/o fino al confine tra il lotto e il marciapiede.
1 Sono le parti del territorio comunale di norma non edificate e destinate a nuovi insediamenti a prevalente destinazione residenziale. 2 In tali zone il P.R.G.C. si attua tramite intervento preventivo. 3 I piani di dettaglio, di iniziativa pubblica o privata, dovranno in ogni caso interessare tutte le aree, anche con destinazione diversa da quella di zone "C", compresi nei "comparti" così come in-dividuati sulle tavole di Piano, e/o come successivamente definiti con apposita delibera consiliare. 4 Tutte le aree comprese nei "comparti" concorrono alla potenzialità edificatoria che viene fissata nelle norme delle singole sottozone ove sono definiti il "volume minimo" ed il "volume massimo" ammissibili. 5 Nella pianificazione particolareggiata dovranno essere reperite, all'interno dei "comparti" oggetto di intervento, almeno le seguenti quantità minime di spazi di uso pubblico in rapporto alle varie destinazioni ammesse: a) Spazi di sosta e parcheggio pubblico: - Per le destinazioni residenziali: mq 3,0 di parcheggio ogni abitante; - Per destinazioni artigianali e simili: mq 10,0 di parcheggio ogni 100,0 mq di superficie fondiaria; - Per destinazioni commerciali, ricettive, direzionali e simili: mq 40,0 di parcheggio per ogni mq 100,0 di superficie lorda di pavimento. b) Spazi verde pubblico: - Per le destinazioni residenziali: mq 3,0 ogni abitante; - Per destinazioni artigianali e simili: mq 3,0 ogni mq 100,0 di superficie fondiaria; - Per destinazioni commerciali, ricettive, direzionali e simili mq 40,0 ogni mq 100,0 di superficie lorda di pavimento. 6 Le dotazioni di standards di cui al precedente comma, lettera a) e b), dovranno essere previste nello strumento attuativo, fatto salvo il rispetto delle eventuali quantità individuate e definite all'interno dei "comparti" così come individuati nelle tavole di P.R.G.C. e/o come successivamente definite con apposita delibera consiliare. 7 In particolare le aree a parcheggio individuate nella cartografia di P.R.G.C. sono da considerarsi vincolanti, mentre quelle a verde pubblico, sempre nel rispetto del punto 5 lettera b), potranno essere utilizzate anche per reperire quote per spazi di sosta atte a soddisfare le dotazioni così come previste nel presente articolo. 8 Oltre agli spazi di uso pubblico di cui al comma 5, in queste zone dovranno essere reperite in ogni caso le quantità di parcheggio privato a servizio delle diverse unità immobiliari, così come previsto dalle vigenti leggi in materia. 9 Nell'attuazione dei piani particolareggiati di cui all'art. 8 della
presente normativa non saranno autorizzati, all'interno dei singoli lotti,
interventi che prevedono una volumetria inferiore all'80% di quella individuata
ed indicata nei piani di dettaglio stessi. 1 Tali sottozone sono quelle già parzialmente o totalmente interessate da strumenti urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica o privata. 2 I piani attuativi potranno interessare tutte le aree interne al comparto così come perimetrato sulla cartografia di P.R.G.C. o, in alternativa, essere riferiti alle sole aree in ampliamento, per le quali la volumetria ammessa sarà quella ottenuta come differenza tra quella di cui al punto 5 del presente articolo e quella riferita allo strumento particolareggiato approvato. 3 In queste zone a prevalenza residenziale, tutti gli interventi saranno regolamentati sulla base di quanto disposto per le sottozone C2. 4 In tali sottozone tutti gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi di cui agli strumenti particolareggiati già adottati. 5 Volumetrie minime e massime ammesse nelle singole sottozone così come individuate nella cartografia del P.R.G.C.: Volume mc. Volumetria Codici Località approvata e/o sottozone
Minimo Massimo realizzata C0.3 Marciano 6.600 4.400 Le volumetrie sono da intendersi comprensive di quelle realizzate o approvate attraverso strumento attuativo. Quanto detto ai commi precedenti trova attuazione nel rispetto di quanto contenuto nei Piani di Attuazione già approvati e/o adottati.
1 Le sottozone "C1" sono quelle che interessano aree relazionate a nuclei agricoli e centri minori e che ne costituiscono il completamento edilizio oltre ad elevarne il livello qualitativo. 2 In tali sottozone, relazionate a nuclei caratterizzati dalla compresenza di attività residenziali, artigianali, commerciali, così come di attività legate all'agricoltura, sono consentiti interventi coerenti con il carattere misto degli insediamenti esistenti. 3 In queste zone sono previste le seguenti destinazioni: a) Residenza stabile o stagionale e pertinenze residenziali; b) Di supporto all'agricoltura anche con la creazione di spazi da adibire
a ricovero attrezzi, c) Artigianato con l'esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e comunque incompatibili con la residenza; d) Attività commerciali; e) Attività ricettive e di ristoro; f) Attività culturali, ricreative, politiche, religiose e simili; g) Attività agrituristiche. 4 Nella progettazione degli strumenti urbanistici di dettaglio così come nella progettazione degli edifici si dovrà tenere conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia di base dell'area quali: i rapporti tra il percorso di adduzione e i lotti di pertinenza degli edifici, il rapporto tra la dislocazione degli edifici e il lotto di pertinenza, e in particolare l'aggregazione per continuità lungo il percorso, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari, i rapporti con gli eventuali annessi e, in particolare, la progettazione degli edifici dovràuniformarsi alle articolazioni volumetriche (Plani-volumetriche) riscontrabili nell'edilizia di base del contesto e sottostare alle prescrizioni di se-guito riportate: a) Per la costituzione dei lotti sui quali insisteranno gli edifici si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno, le eventuali emergenze naturalistiche, realizzare sistemazioni esterne che comportino modesti movimenti di terra e conseguenti muri di contenimento, o comunque garantire una corretta integrazione delle trasformazioni nell'assetto del terreno circostante. (Le trasformazioni per la costituzione dei lotti edilizi dovranno essere documentate in sede di progetto). b) La copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 35%. c) Per i manti di copertura è previsto l'uso di tegole e coppi in laterizio. d) Per le strutture in elevazione è previsto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale, e in particolare per gli intonaci esterni è previsto l'uso di malta bastarda e l'impiego, per la tinteggiatura, di colori tipici presenti nella zona. e) Per gli infissi esterni, porte e finestre, così come per le eventuali persiane è prevista la tinteggiatura nei colori tipici. f) Per i canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, è prevista la coloritura nelle tonalità tipiche della tradizione locale.
a) Rapporto di copertura: Rc = 0,40 b) Altezza massima: H max = ml 7,50 c) Numero piani fuori terra: n. 2 d) Le distanze minime dei fabbricati dai confini, dalle strade e tra di loro saranno determinate in sede di redazione dello strumento attuativo. e) Volumetrie massime e minime ammesse nelle singole sottozone così come individuate nelle cartografie di P.R.G.C.:
C1.3 Cesa 1.600 2.000 C1.4 Cesa 4.800 6.000 C1.5 Cesa 4.800 6.000 C1.6 Marciano 2.400 3.000 C1.7 Marciano 1.600 2.000 C1.8 Marciano 3.200 4.000 ART. 25 - SOTTOZONE "C2" 1 Le sottozone "C2" sono quelle che interessano aree relazionate agli insediamenti maggiori che ne costituiscono il completamento urbano e la loro naturale crescita. 2 In queste zone a prevalenza residenziale sono previste le seguenti destinazioni: a) Residenza e pertinenze residenziali in misura non inferiore al 60%; b) Servizi sociali di proprietà pubblica; c) Associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose; d) Ristoranti, bar, alberghi; e) Artigianato con esclusione delle attività nocive, moleste o inquinanti e comunque non compatibili con la residenza; f) Attività commerciali; g) Uffici pubblici e privati. 3 Nella progettazione degli strumenti urbanistici di dettaglio così come nella progettazione degli edifici si dovràtenere conto dei comportamenti tipici consolidati nel processo evolutivo dell'edilizia di base dell'area quali: i rapporti tra il percorso di adduzione e i lotti di pertinenza degli edifici, il rapporto tra la dislocazione degli edifici e il lotto di pertinenza, e in particolare l'aggregazione per continuità lungo il percorso, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari, i rapporti con gli eventuali annessi e, in particolare, la progettazione degli edifici dovràuniformarsi alle articolazioni volumetriche (Plani-volumetriche) riscontrabili nell'edilizia di base del contesto e sottostare alle prescrizioni di seguito riportate: a) Per la costituzione dei lotti sui quali insisteranno gli edifici si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno, le eventuali emergenze naturalistiche, realizzare sistemazioni esterne che comportino modesti movimenti di terra e conseguenti muri di contenimento, o comunque garantire una corretta integrazione delle trasformazioni nell'assetto del terreno circostante. (Le trasformazioni per la costituzione dei lotti edilizi dovranno essere documentate in sede di progetto). b) La copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione non superiore al 35%. c) Per i manti di copertura è previsto l'uso di tegole e coppi in laterizio. d) Per le strutture in elevazione è previsto l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale, e in particolare per gli intonaci esterni è previsto l'uso di malta bastarda e l'impiego, per la tinteggiatura, di colori tipici presenti nella zona. e) Per gli infissi esterni, porte e finestre, così come per le eventuali persiane è prevista la tinteggiatura nei colori tipici. f) Per i canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, è prevista la coloritura nelle tonalità tipiche della tradizione locale. 4 Gli interventi edilizi sono assoggettati al rispetto dei seguenti indici: a) Rapporto di copertura: Rc = 0,45 b) Altezza massima: H max = ml 9,00 c) Numero piani fuori terra: n. 3 d) Le distanze minime dei fabbricati dai confini, alle strade e tra di loro saranno determinate in sede di redazione dello strumento attuativo. e) Volumetrie massime e minime ammesse nelle singole sottozone così come individuate nelle cartografie di P.R.G.C.: sottozone Località Codici C2.6 Cesa 9.600 12.000 ZONE "D"
1 Le zone "D" sono quelle che comprendono le parti del territorio, totalmente o parzialmente edificato, già destinate ad attività produttive industriali, artigianali o assimilabili, ovvero previste a nuova espansione produttiva. 2 Tali zone, in rapporto ai caratteri prevalenti riferiti alle aree già interessate da insediamenti produttivi e in considerazione della qualità e del peso delle nuove attività insediabili, sono state suddivise in singole sottozone. ART. 27 - SOTTOZONE "D0" 1 Tali sottozone sono quelle già parzialmente o totalmente interessate da strumenti urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica o privata. 2 Le zone di cui al precedente punto sono quelle interne al comparto così come perimetrato sulla cartografia di P.R.G.C. 3 In queste zone, a prevalenza artigianale tutti gli interventi saranno regolamentati sulla base di quanto disposto per le sottozone D2, fatta eccezione per l'indice fondiario (If) pari a quello dei rispettivi strumenti di dettaglio già approvati. ART. 28 - SOTTOZONE "D1" 1 Le sottozone "D1" sono rappresentate da parti del territorio comunale parzialmente o totalmente interessate da attività produttive a prevalenza artigianale. 2 In tali sottozone, ferme restando le facoltà da parte dell'Amministrazione Comunale di provvedere direttamente o richiedere ai privati progetti di sistemazione urbanistica sarà ammesso di norma l'intervento diretto. 3 In queste sottozone sono ammesse le seguenti de-stinazioni: a) Impianti artigianali ed industriali; b) Servizi tecnici ed amministrativi a servizio degli impianti produttivi; c) Sale per mostre; d) Depositi e magazzini. 4 Oltre a quanto sopra potranno essere ammesse anche attività commerciali direttamente collegate con le attività produttive ivi insediate o insediabili. 5 Saranno inoltre ammessi impianti commerciali, diversi da quelli del precedente comma 4, in proporzione non superiore al 40% delle superfici utili ammesse e limitatamente a: a) Commercio all'ingrosso di ogni genere e/o settore merceologico; b) Commercio al dettaglio, limitatamente a quei generi che per superfici di vendita e/o per carichi urbanistici indotti risultano incompatibili con le zone a prevalente destinazione residenziale; c) Sarà inoltre ammesso il mantenimento e potenziamento delle attività esistenti. 6 Nel caso in cui gli edifici non siano più utilizzati ai fini produttivi, essi potranno previa specifica deliberazione del Consiglio comunale, essere destinati in tutto o in parte ad attività diverse comunque previste nel presente articolo con l'esclusione di quelle residenziali se non nei limiti di cui al punto successivo. 7 Oltre a quanto sopra, è ammessa la costruzione di unità abitative, di superficie utile non superiore a mq 150, per ogni impianto produttivo, ad uso del custode o del titolare dell'azienda. 8 Gli interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri: a) Indice di utilizzazione fondiaria: If = 3 mc/mq b) Rapporto di copertura: Rc = 0,60 - Saranno ammesse altezze superiori per l'ampliamento di edifici con altezze eccedenti quelle di sottozona. d) Distanza dei fabbricati: dai confini: ml 5,00 tra loro: ml 10,00 dalle strade: secondo gli allineamenti esistenti 9 Per il calcolo delle altezze non si considerano ciminiere, camini, antenne, volumi tecnici speciali, etc. 10 Nel caso di interventi unitari che interessino più proprietà, assoggettati a piano preventivo di dettaglio, potranno essere effettuati anche fabbricati in continuità. 11 In tali sottozone, dovranno essere reperiti all'interno dei singoli lotti mq 10,0 di parcheggio a servizio dell'insediamento ogni 100,0 mq di superficie fondiaria. Per attività commerciali, direzionali e simili saranno previsti mq 40,0 ogni 100,0 mq di superficie lorda di pavimento. 12 Per tutti gli interventi ammessi è fatto obbligo del rispetto delle prescrizioni di seguito riportate: a) Gli ampliamenti così come le nuove edificazione, dovranno essere relazionati al contesto dei tessuti edilizi e/o fondiari esistenti, con particolare attenzione ai percorsi, alla modularità dei lotti, agli allineamenti e alla disposizione degli edifici sul lotto, al fine di garantire il rispetto dei principi formativi del tessuto esistente. b) Gli ampliamenti così come la nuova edificazione dovranno essere di norma conformati attraverso volumi semplici e regolari. c) Gli ampliamenti dovranno essere effettuati con tecniche e materiali uguali o analoghi a quelli degli edifici esistenti e che comunque non si configurino con caratteri di precarietè. d) Le tecniche costruttive, i materiali così come le rifiniture
degli edifici di nuova costruzione dovranno essere coerenti con i caratteri
tipici dei manufatti edilizi del contesto territoriale. 1 Le sottozone "D2" sono quelle che interessano aree del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti produttivi a prevalenza artigianale. 2 In queste sottozone al fine di garantire uno sviluppo ordinato, coerente con le indicazioni e prescrizioni di P.R.G.C., sarà fatto obbligo di piano preventivo di cui all'art. 8 delle presenti norme. 3 In tali sottozone sono ammesse le seguenti de-stinazioni: a) Impianti artigianali; b) Impianti industriali; 4 Oltre a quanto sopra potranno essere ammesse anche attività commerciali direttamente collegate con le attività produttive ivi insediabili. 5 Saranno inoltre ammessi impianti commerciali, diversi da quelli del precedente comma 4, in proporzione non superiore al 40% delle superfici lorde di pavimento ammesse e limitatamente a: a) Commercio all'ingrosso di ogni genere e/o settore merceologico. b) Commercio al dettaglio, limitatamente a quei generi che per superfici di vendita e/o per carichi urbanistici indotti risultano incompatibili con le zone a prevalente destinazione residenziale.
7 La concessione sarà subordinata a stipula di convenzione o atto d'obbligo unilaterale con cui il richiedente si impegni in particolare a garantire: 1) Il regime non inquinante degli scarichi di qualsiasi genere conformemente a quanto disposto dalla L. 319/1976 (Legge Merli). 2) L'adeguamento delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme sulla sicurezza del lavoro e sulla assistenza dei lavoratori. 3) La corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione ed all'eventuale costo di costruzione, con le modalità e nelle percentuali previste da apposita deliberazione consiliare. 4) Il rispetto delle previsioni e delle destinazioni d'uso così come da progetto edilizio approvato. 8 Gli interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri: a) Indice di utilizzazione territoriale: U.T. = 0,50 b) Indice di utilizzazione fondiario: Uf = 0,60 mq/mq c) Rapporto di copertura: Rc = 0.60 d) Altezza massima: H max = ml 10,00 9 Nella pianificazione particolareggiata dovranno essere reperite almeno le seguenti quantità minime di spazi di uso pubblico in rapporto alle varie destinazioni ammesse: a) Spazi di sosta e parcheggio pubblico: - Per le destinazioni residenziali: mq 3,0 di parcheggio ogni abitante; - Per destinazioni artigianali e simili: mq 10,0 di parcheggio ogni 100,0 mq di superficie fondiaria. - Per destinazioni commerciali, direzionali e mili: mq 40,0 di parcheggio per ogni mq 100,0 di superficie lorda di pavimento. b) Spazi verde pubblico: - Per le destinazioni residenziali: mq 3,0 ogni abitante; - Per destinazioni artigianali e simili: mq 15,0 ogni mq 100,0 di superficie fondiaria; - Per destinazioni commerciali, direzionali e simili mq 40,0 ogni mq 100,0 di superficie lorda di pavimento. 10 Le dotazioni di standards di cui al precedente comma, lettera a) e
b), dovranno in ogni caso essere previste nello strumento attuativo, fatto
salvo il rispetto delle eventuali maggiori quantità individuate
all'interno dei comparti, cosi come individuati nelle tavole di P.R.G.C.
e/o come successivamente definiti con apposita delibera consiliare. 11 I piani di dettaglio di cui al precedente comma 2 del presente articolo dovranno interessare tutte le aree, anche se con destinazione diversa da quella di zona D, che fanno parte dei comparti così come individuati nelle tavole di P.R.G.C. e/o da individuarsi successivamente attraverso apposita delibera consiliare. 12 Tutte le aree comprese nei comparti concorrono alla potenzialità edificatoria da desumersi in base agli indici e parametri di cui al precedente comma 8 riferiti alle sole aree individuate quali "D2". 13 Non sono computate ai fini del rispetto delle altezze massime di zona (H max) le ciminiere, i camini, le antenne, i volumi tecnici, etc. 14 Il piano attuativo dovrà, prioritariamente, essere informato
al criterio della unitarietà complessiva, come risultante della
omogeneità dei singoli interventi, anche se realizzati in tempi
successivi. ART. 30 - SOTTOZONE "D3" 1 Le sottozone "D3" sono rappresentate da parti del territorio comunale da destinare ad attività connesse con la produzione agricola. 2 In tali sottozone tutti gli interventi saranno subordinati alla predisposizione di strumenti urbanistici di dettaglio. 3 In questa sottozona sono ammessi impianti per l'allevamento e la commercializzazione
di animali da cortile. 4 Oltre a quanto sopra è ammessa la costruzione di una sola unità abitativa, di superficie utile non superiore a mq 150 per ogni impianto produttivo, ad uso del custode o del titolare dell'azienda. 5 Gli interventi edilizi ammessi saranno assoggettati al rispetto dei seguenti indici e parametri: a) Indice di utilizzazione territoriale: U.f. = 0,20 mq/mq b) Altezza massima: H Max = 6,00 ml dai confini: ml 5,00 tra loro: ml 10,00 dalle strade: ml 10,00 6 Per il calcolo delle altezze non si considerano ciminiere, camini, antenne, volumi tecnici speciali, etc. 7 All'interno di tali sottozone, dovranno essere reperiti all'interno dei singoli lotti mq 10,0 di parcheggio a servizio dell'insediamento ogni 100,0 mq di superficie fondiaria.
1 Le zone agricole sono vaste aree che contengono, l'insieme strutturale maggiormente rappresentativo della condizione umana nell'atto di attrezzare l'ambiente per la sua vita associata e sono il tessuto connettivo dell'organizzazione presente sul territorio. Tale insieme strutturale ha avuto una parallela fase di sviluppo della civiltè umana che ha interferito, insieme alla struttura naturale dell'ambiente e in un rapporto reciproco di connessioni, alla modifica del suo assetto, scandendo periodi temporali, fasi storiche, associate ad altrettante fasi territoriali. 2 Le zone agricole sono destinate al mantenimento ed al potenziamento della produzione agricola intesa quale attività capace di garantire il soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e di innescare processi di sviluppo economico. 3 In tali zone l'esercizio dell'agricoltura è tutelato e valorizzato non solo in funzione della produttivitè, ma anche quale fattore di difesa ambientale con funzioni di tutela del sistema idrogeologico, e della stratificazione storica sotto forma di paesaggio agrario. 4 Più in particolare il permanere delle attività agricole dovràgarantire il mantenimento dell'attuale assetto morfologico, agrario, vegetale e topografico favorendo altresì il permanere degli equilibri naturali all'interno dell'ambiente vegetale, ma anche tra piante ed animali e le tradizioni culturali e sociali. 5 Le zone agricole sono anche da intendersi quali parti del territorio funzionali ad uso alternativo del tempo libero, favorendo non solo momenti di fruizione contemplativa, ma sviluppando il campo delle osservazioni scientifiche e promuovendo iniziative capaci di corrispondere a sempre nuove esigenze culturali. 6 Oltre a quanto sopra il territorio agricolo è strutturato "in
fasce", in modo diversificato a seconda dell'assetto oro-idrografico;
ciascuna fascia esprime un fondamentale modo di rapporto tra società
civile e territorio. 7 All'interno di tali zone gli interventi ammessi sono di norma quelli rivolti alla tutela del carattere produttivo, alla salvaguardia dei valori naturali ed ambientali, così come alla difesa degli elementi di testimonianza della cultura e della tradizione locale. 8 All'interno di tutte le sottozone "E" il P.R.G.C. individua zone di recupero relative a edifici rurali, i loro fabbricati annessi e le limitrofe aree coltivate di valore che presentano le caratteristiche proprie delle case coloniche. 9 Per tali zone potranno essere redatti, tenendo conto dei parametri di cui all'art. 18, strumenti urbanistici di dettaglio di iniziativa pubblica o privata. 10 In particolare i piani di dettaglio dovranno essere finalizzati: - alla riqualificazione della residenza dei lavoratori agricoli; - all'utilizzazione residenziale quale civile abitazione stabile o stagionale; - alla formazione dei servizi per la produzione agricola e dei centri di vendita diretta dei prodotti agricoli; - alla formazione dei centri ricettivi finalizzati all'agriturismo o di modeste attività di ristoro e turistico ricettive; - allo svolgimento di attività di supporto all'agricoltura e di modeste attività artigianali integrative dell'economia del nucleo familiare; - alla realizzazione di attrezzature sociali, ricreative e di servizi pubblici e privati. 11 I piani di dettaglio potranno prevedere interventi tendenti al recupero e alla valorizzazione dei manufatti edilizi esistenti e in particolare: - Manutenzione ordinaria; - Manutenzione straordinaria; - Restauro; - Ristrutturazione edilizia di tipo D1 così come definita dall'Allegato A alla L.R. 59/1980; - Ripristino di volumi in stato di degrado o anche di parziale demolizione; - Demolizione e ricostruzione di volumetrie incongrue rispetto alle caratteristiche storico-tipologiche proprie dell'edilizia rurale. 12 In particolare i piani di dettaglio dovranno normare, in riferimento ai commi dell'art. 18 relativi alle classi di superfetazioni e ai vari tipi di degrado, le modalità di intervento e stabilire i criteri tipologici ai quali fare riferimento per la demolizione e ricostruzione delle volumetrie incongrue e specificatamente: - Le leggi di formazione e crescita dei nuclei rurali; - I rapporti tra i percorsi di adduzione e le aree corti) di pertinenza dell'edificato; - I rapporti tra la dislocazione degli edifici e le aree di pertinenza,
la preminenza degli affacci - Il processo evolutivo dell'edilizia rurale e la ricostruzione planivolumetrica
di principali tipi - Gli assetti strutturali verticali e orizzontali e i materiali e le tecnologie da usare negli interventi ammessi. 13 In assenza di Piani attuativi gli interventi ammessi sull'edificato esistente, individuato in cartografia come zona di recupero, non potranno prevedere cambi di destinazione d'uso né demolizione e ricostruzione di volumetrie esistenti. 14 Gli oggetti d'intervento e i modi d'intervento sono individuati nelle singole sottozone, di cui ai successivi articoli. 15 Al fine del rilascio della concessione o autorizzazione sono richiesti i seguenti elaborati: a) Relazione Tecnica con descrizione delle caratteristiche dell'intervento; b) Documentazione catastale; c) Rilievo grafico dello stato attuale esteso all'intorno, con l'indicazione di tutti i manufatti paesaggistici quali le Viabilità, le alberature, i muretti di recinzione e/o di sostegno, i pozzi, i lastricati, etc.; d) Documentazione fotografica, atta ad evidenziare le caratteristiche ambientali ed architettoniche, effettuate da diversi punti di vista; e) Oltre a quanto sopra dovranno essere prodotti tutti gli elaborati, così come le documentazioni previste dal Regolamento Edilizio, dalle leggi nazionali e regionali vigenti, dalle norme di Piano specifiche per le singole sottozone. 16 All'interno delle zone "E" e relative sottozone è fatto obbligo del rispetto di tutti i vincoli e limitazioni posti ai sensi delle leggi vigenti sempre fatto salvo il rispetto di limitazioni e prescrizioni più restrittive delle singole sottozone. 17 Sono in ogni caso vincolate alla non edificabilità le zone boscate, individuate o meno nelle tavole di P.R.G.C., comprese quelle non qualificate catastalmente come tali, ancorché percorse dal fuoco. 18 Per quanto non espressamente detto nelle presenti normative si rimanda alla Legge Regionale n? 25 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni. 19 Ai sensi della delibera del C.R.T. n? 94/83, per le aree individuate nella Cartografia di Fattibilità in scala 1:10.000 e 1:5.000, integrativa della cartografia di indagine Geomorfologica che diviene parte integrante del P.R.G.C. adottato con delibera n? 22 del 21.03.1992, aree contraddistinte con classe di fattibilità F2 e F3 e riferite alle sottozone E1 e E2 di cui ai successivi articoli 32 e 33 delle presenti N.T.A. del P.R.G.C., è fatto obbligo sia nel caso di redazione di strumenti urbanistici attuativi sia sul caso di interventi diretti del rispetto delle seguenti prescrizioni: a) Aree con classe di fattibilità F2: è prescritta, per tutti gli interventi ammessi nelle singole sottozone E1 e E2, la presentazione di una relazione di indagine geotecnica riferita al luogo di intervento. Nei casi, inoltre, previsti dai D.M. 21.01.1981 e 11.03.1981 e successive modifiche e integrazioni è fatto obbligo anche della redazione di indagine geologica. b) Aree con classe di fattibilità F3: è prescritta, per tutti gli interventi ammessi nelle singole sottozone E1 e E2, la presentazione di una relazione di indagine geologica, sia nel caso di aree soggette a frana, sia nel caso di aree soggette ad esondazione. In particolare per le aree soggette a frana è fatto obbligo della presentazione di una relazione di indagine geotecnica estesa a tutta l'area classificata quale F3 (classe di pericolosità 3). In ogni caso tutti gli interventi edilizi non dovranno prevedere la realizzazione di volumi interrati o seminterrati nè sarà ammesso l'uso abitativo ai piani terra degli edifici. Inoltre per le nuove costruzioni edilizie in zone con destinazione prevalentemente produttiva con realizzazione di manufatti edilizi (capannoni, laboratori con macchinari, etc.) a livello del piano di campagna è fatto obbligo, oltre a quanto sopra, della redazione di uno studio idraulico preliminare al fine di valutare da parte degli organi competenti in materia, la possibilità della realizzazione di opere di contenimento idraulico atte a minimizzare l'effetto esondativo. ART. 32 - SOTTOZONE "E1" Le sottozone "E1" sono quelle a carattere prevalentemente pianeggiante o collinare, morfologicamente definite dagli invasi vallivi secondari e dalle aree emerse all'interno delle zone di pianura così come individuate nella cartografia di P.R.G.C. 2 Tali sottozone sono la sede preferenziale di una fase di espansione del ciclo di fondovalle che prevede l'estensione dagli invasi principali (Val di Chiana) alle valli secondarie (Valle d'Esse) dei caratteri tipici delle strutturazioni di piano quali la formazione di percorsi di fondovalle secondari, la bonifica, la suddivisione e l'assegnazione dei territori pianeggianti lungo le valli minori fino alla saldatura con le aree basso collinari e collinari precedentemente occupate compreso l'occupazione delle aree in rilievo presenti all'interno della zona di pianura. 3 Le opere, i manufatti o le colture ammissibili nelle sottozone "E1"
sono: - Impianti ricreativi di pertinenza della residenza; - Annessi a servizio della produzione agricola esistenti; Tali interventi sono specificatamente normati nei seguenti commi. 4 Movimenti di terra 6 Muri di sostegno Recinzioni I muri di sostegno o di recinzione di nuova realizzazione dovranno avere caratteristiche formali analoghe a quelli esistenti. Le opere di recinzione con caratteristiche strutturali e formali tipiche
dell'ambiente dovranno essere mantenute. 7 Aree boscate 8 Aree coltivate Oltre a quanto sopra sarà consentita la manutenzione, il ripristino e la realizzazione di pozzi per l'approvvigionamento idrico e relativi impianti di sollevamento, da eseguirsi nel rispetto del Regolamento Edilizio così come delle specifiche norme comunali in materia. 10 Serre In ogni caso il criterio generale per la realizzazione degli interventi è quello della continuità con le leggi di progressiva formazione del costruito esistente; tale continuità dovrà realizzarsi nell'aggiornamento delle tecniche costruttive e degli impianti distributivi e non con la contrapposizione di impianti distributivi tecnologie e tecniche estranee alla cultura costruttiva e abitativa dei luoghi. 12 Edifici specialistici esistenti 13 Edifici residenziali esistenti Per gli interventi in ampliamento e/o in soprelevazione si applicano
le disposizioni delle distanze dai confini previste dal Codice Civile. Le nuove bucature dovranno essere coordinate con la composizione dei prospetti ed essere realizzate con forme e materiali analoghi a quelli delle bucature esistenti. Tutti gli interventi ammessi dovranno essere effettuati nel rispetto
delle prescrizioni di seguito riportate: 2) E' prevista la conservazione, il restauro ed il ripristino delle mensole in legno e degli aggetti piani in cotto delle gronde sporgenti della copertura. 3) E' previsto, per gli intonaci ed i rivestimenti esterni, l'uso di materiali e tecnologie che si uniformino ai caratteri tipici della tradizione locale. In particolare, dove l'edificio non sia in pietra a vista, è previsto l'impiego di malta bastarda per gli intonaci, senza che questi vengano regolarizzati. 4) Per i prospetti esterni intonacati è prescritto l'impiego di colori tipici della tradizione e cultura locale, fatto salvo il mantenimento e/o il ripristino delle coloriture esistenti. 5) Per gli infissi esterni, a finestra a due ante, così come per le eventuali persiane è previsto l'uso del legno naturale o tinteggiato nei colori tipici locali. 6) E' prevista inoltre per i canali di gronda e per i discendenti, che non siano realizzati in lamierino di rame, la coloritura nelle tonalità tipiche della tradizione locale. 7) Tutte le coloriture dovranno in ogni caso essere preventivamente concordate con i competenti organi comunali prima del rilascio della concessione o della autorizzazione. 8) Oltre a quanto sopra dovranno essere tutelati e valorizzati tutti i manufatti paesaggistici e le sistemazioni esterne quali aie, piazzali lastricati, muretti, giardini, orti, pozzi elementi di verde, così come percorsi pedonali e carrabili, viali alberati, etc. 14 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui ai punti precedenti,
che comportino cambio d'uso, possono essere finalizzati alla realizzazione
di residenze stabili o stagionali di civile abitazione, nonché
alla realizzazione di attività agrituristiche. 15 Edifici residenziali di nuova costruzione Nelle zone «E1» sono ammessi interventi di nuova edificazione nel rispetto e nei limiti di cui alla Legge Regionale n? 25/97. La progettazione degli edifici dovrà tenere conto dei comportamenti consolidati nel processo evolutivo delledilizia di base dellarea quali: i rapporti tra il percorso di adduzione e il lotto di pertinenza delledificio, il rapporto tra la dislocazione delledificio e il lotto di pertinenza, la preminenza degli affacci principali su quelli secondari, lisorientamento, i rapporti con gli eventuali annessi, e, in particolare, la progettazione dei nuovi edifici dovrà uniformarsi alle articolazioni volumetriche (Planivolumetriche) riscontrabili nelledilizia di base del contesto e sottostare alle prescrizioni di seguito riportate: a) Per la costituzione del lotto sul quale insiste ledificio si dovranno rispettare gli andamenti morfologici del terreno, le eventuali emergenze naturalistiche e/o manufatti edlizi, realizzare sistemazioni esterne che comportino modesti movimenti di terra e conseguenti muri di contenimento, o comunque garantire una corretta integrazione delle trasformazioni nell'assetto del terreno circostante (Le trasformazioni per la costituzione del lotto edilizio dovranno essere documentate in sede di progetto). b) La copertura degli edifici deve essere a falde inclinate con inclinazione
non superiore al 35%. |