COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA


Provincia di AREZZO

REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA
INDICE SISTEMATICO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o auto­rizzazione di occupazione 3
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o auto­rizzazione 3
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti 4
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante 4
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione 5
Art. 6- Occupazioni d’urgenza 6
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione 6
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione 7
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione 7
Art. 10- Obblighi del concessionario 7
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abu­sive 8
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee 8

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Art. 13 - Classificazione del Comune 11
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie 11
Art. 15 - Tariffe 11
Art. 16 - Soggetti passivi 12
Art. 17 - Durata dell’occupazione 12
Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa 13
Art. 19 - Misura dello spazio occupato 13
Art. 20 - Passi carrabili 14
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico 14

Art. 22 - Distributori di carburante 14
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi 15
Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferi­mento 15
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi partico­lari 16
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa 16
Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente 17
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa 18
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea 18
Art. 30 - Esenzione dalla tassa 19
Art. 31 - Esclusione dalla tassa 20
Art 32 - Sanzioni 21
Art 33 - Versamento della tassa 22
Art. 34 - Rimborsi 22
Art. 35 - Ruoli coattivi 23
Art. 36 - Norme transitorie 23
Art. 37 - Entrata in vigore 24

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autoriz­zazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative proce­dure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.


Art. 1

Disciplina per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell’art. 38 commi i e 3, è fatto divieto di occu­pare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pub­blico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione co­munale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell’interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previ­sti dal presente Regolamento.


Art. 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o pri­vate gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare do­manda, in carta legale, all’Amministrazione Comunale (art. 50, commi l e 2).

2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l’ubicazione detta­gliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell’occupazione, le modalità dell’uso nonché la di­chiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le

condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Co­munale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano ca­rattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’opera stessa.
4. Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l’Ammini­strazione richiederà ai fini dell’esame e della decisione sull’istanza.
6. Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l’Ammi­nistrazione, entro DIECI giorni dalla domanda, potrà ri­chiedere documenti, atti, chiarimenti e quant’altro necessario ai fini dell’esame e della decisione sull’istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno DIECI giorni prima della data di richie­sta dell’occupazione.


Art. 3
Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predi­sposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 di­cembre dell’anno di rilascio della concessione medesima.
2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni succes­sivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.


Art. 4
Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suo­natore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle

aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consenti­to lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a con­segnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungar­si nello stesso punto per più di UNA ore ed in ogni ca­so tra un punto e l’altro della sosta dovranno intercorrere almeno CINQUANTA metri.


Art. 5
Concessione e/o autorizzazione

1. Nell’atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell’occu­pazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le even­tuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l’espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessio­nario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.

5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi ter­mini, dalla data di presentazione della documentazione integrati­va di cui al comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la conces­sione o diniego è stabilito in almeno CINQUE giorni lavo­rativi antecedenti la data per cui si richiede l’occupazione.


7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissio­ne e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.


Art. 6
Occupazioni d’urgenza

1. Per far fronte a situazioni d’emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato pri­ma di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autoriz­zazione e/o la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare im­mediata comunicazione dell’occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L’ufficio provvederà ad ac­certare se esistevano le condizioni d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circola­zione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall’art. 30 e se­guenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.


Art. 7
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizza­zione dell’occupazione, ai sensi dell’art. 2 del presente regola­mento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità so­pravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno DIECI giorni la­vorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8
Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizza­zione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri sog­getti in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
- l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o au­torizzazione senza giustificato motivo, nei CINQUE giorni successivi alla data di rilascio dell’atto, nel caso di occu­pazione permanente e nei TRE giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pub­blico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tas­sa già assolta non verrà restituita.


Art. 9
Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suo­lo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l’Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant’ altro.


Art. 10
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni perma­nenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo per­sonale e non ne è consentita la cessione.

2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l’atto di conces­sione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osserva­re le specifiche disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.


Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordi­nanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale ter­mine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsa­bili delle relative spese nonché di quelle di custodia.


Art. 12
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell’art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio del­le condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo “una tantum” pari al 30 per cento delle spese di costruzio­ne delle gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata.


CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA
Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamen­tari di carattere tributario della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.


Art. 13
Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell’art.43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell’applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V° classe. La presa d’atto della classificazione del Comune dovuta a varia­zione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazio­ne con la quale dovranno anche essere modificate conseguente­mente le tariffe, nei termini previsti dall’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.


Art. 14
Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza dell’art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs.
507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le moda­lità stabilite dal predetto art. 42.


Art. 15
Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano

in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la de­liberazione è divenuta esecutiva (art. 40, comma 3).
2. Ai sensi dell’art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima ca­tegoria ed articolati, ai sensi dell’art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 50 per cento;

Art. 16
Soggetti passivi

1. Ai sensi dell’art.39, la tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupan­te di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effetti­vamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo ter­ritorio.


Art. 17
Durata dell’occupazione

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 1, ed ai fini dell’applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;


b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.


Art. 18
Criterio di applicazione della tassa

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell’importanza dell’a­rea sulla quale insiste l’occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant’altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all’art. 14 e nell’elenco di classificazione appro­vato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classifica­zione delle strade e delle altre aree pubbliche.


Art. 19
Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 4 la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulati­vamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno cinquanta centimetri dal vivo del muro, l’estensione dello spa­zio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perime­tro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la su­perficie su cui determinare il tributo.

Art. 20
Passi carrabili

1. Ai sensi dell’art.44 comma 5, la superficie dei passi car­rabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità del marciapiede.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la pro­fondità viene determinata o dalla “striscia” di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di metri 1 (uno).


Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico


1. Ai sensi dell’art. 44, comma 12, del citato Decreto Legi­slativo n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovettu­re adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Co­mune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti as­segnati.
2. L’imposta complessiva dovuta per l’intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.


Art. 22
Distributori di carburante


1. Ai sensi dell’art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non su­periore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la ta­riffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri ser­batoi.


4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribu­zione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupa­zione di cui all’art. 6 del presente regolamento.


Art. 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, per l’impianto e l’eserci­zio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è do­vuta una tassa annuale, come da tariffa.


Art. 24
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell’ art. 45, commi 1 e 2, sono temporanee le oc­cupazioni inferiori all’anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 50 per cento di riduzione; oltre i 30 giorni il 30 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell’art. 47, comma 5, per le occupazioni tempo­ranee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condot­ture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfetaria, secondo la tariffa.

Art. 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari


1. Ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere, per l’esercizio e la ma­nutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata secondo quanto disposto, da ultimo, dall’art.18, comma1 ,legge del 23/12/1999 n. 488.

Art. 26
Maggiorazioni della tassa


1. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordi­nario, aumentata del 20 per cento.
2. Ai sensi dell’art. 45, comma 4 (1), per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e di­vertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è aumentata del 100 per cento se in prima categoria, del 50 per cen­to se in seconda categoria.
3. Ai sensi dell’art. 45 comma 6, per le occupazioni con au­tovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Co­mune,

(1) Facoltativo.


la tariffa è maggiorata (1) del 10 per cento per aree o spazi in prima categoria; maggiorata del 5 per cento se in se­conda categoria


Art 27
Riduzioni della tassa permanente


1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono
stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
1) ai sensi dell’art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati la tariffa è così ridotta:
a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;
b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 20 per cento;
c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 30 per cento.
2) ai sensi dell’art. 44, comma 1, e dell’art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 20 per cento.
3) ai sensi dell’art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
4) ai sensi dell’art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5) Ai sensi dell’art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti di­rettamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell’art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l’eventuale maggiore su­perficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6) ai sensi dell’art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedo­nali, esclusi dall’imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell’art. 31 del presente regolamento e per una superfi­cie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli


aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito car­tello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi, compreso l’avente dirit­to di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 10 per cento.
7) ai sensi del comma 9 dell’art. 44, la tariffa è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comu­ne, che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprie­tario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vin­coli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
8) ai sensi dell’art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ri­dotta al 10 per cento.


Art. 28
Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa


1. Ai sensi dell’art. 44, comma 11, la tassa relativa all’occu­pazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pri­stino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.


Art. 29
Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell’art. 45:
- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma spor­genti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupa­zioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell’80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte ecce­dente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell’80 per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte del 50% se in seconda categoria e tariffe ordi­narie se in prima categoria.


Art. 30
Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammes­si nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previ­denza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei ser­vizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse asse­gnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che


(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa normale.


si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazio­ni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successiva­mente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della con­cessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
gli accessi carrabili.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religio­se. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando av­venga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regola­mento di Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non su­periore ad un’ora;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’e­sterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, cele­brazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movi­bili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.


Art. 31
Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell’art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simi­li infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o tempo­ranee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricomprese all’interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le

occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell’art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sot­tratta all’uso pubblico.


Art. 32
Sanzioni

1. Soprattasse

- Per le violazioni concernenti l’applicazione della tassa si appli­cano le sanzioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- Per l’omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprat­tassa pari al 100 per cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l’omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una so­prattassa pari al 20 per cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo ver­samento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni seme­stre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamen­to si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione (1).
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinan­za sindacale e l’applicazione è irrogata dal Funzionario respon­sabile del servizio.


(1) Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento ri­fiuti solidi urbani.

- La pena pecuniaria è irrogata separatamente all’imposta e rela­tivi accessori e negli stessi termini per il recupero dell’imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l’oggetto della violazione commessa e l’ammontare della san­zione irrogata.


Art. 33
Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l’intero anno del rilascio della concessione e/o autoriz­zazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rila­scio dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di aprile.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comu­ne, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessiona­rio del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è su­periore.
4. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in conco­mitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizza­zione.


Art. 34
Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il ter­mine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.


Art. 35
Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall’art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un’unica soluzione.
2. Si applica l’art. 2752 del codice civile.

Art. 36
Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell’art. 56:
a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l’anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devo­no presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versa­mento dell’eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall’applicazione delle nuove tariffe adottate dall’Amministrazione;
b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all’art.13 del presen­te regolamento, la tassa è pari all’importo dovuto per l’anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferi­mento alle tariffe applicabili per l’anno 1993, aumentate del 50 per cento;
d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annua­lità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigo­re delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annua­lità fino al 994.


Art. 37
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Regolamento approvato con delibera consiliare n.40 del 29/04/1994.
Tariffe approvate con delibera consiliare n.50 del 10/06/1994.
Modifiche apportate con delibera consiliare n.10 del 04/03/2000.
Modifiche apportate con delibera consiliare n.2 del 06/04/2001.

DELIBERA

I. Di approvare le seguenti tariffe della tassa, per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, applicabili in que­sto comune - appartenente alla classe QUINTA dal l° gennaio 1994.

TARIFFA DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE


Comune di Classe QUINTA


PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE - GRADUA­ZIONE E DETERMINAZI9NE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.

2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti od impianti.

3. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, aumentata del 20%.

4. La tassa è graduata, a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione. A tale effetto le strade, gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. DUE categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in mq. o mL Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono cal­colate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura in­feriore al mq. od al ml., la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell’ambito della stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al mq.

6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione deI 10%.

7. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le su­perfici sono calcolate in ragione:
- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.

8. La tassa è determinata in base alle misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.

PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma.
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in base alle seguenti misure di tariffa:

N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE Tariffe x categoria
1° 2°
1. Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L. 34.000 17.000
2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pub­blico - (Riduzione 20%) per mq. L. 6.800 3.400
3. Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. L. 10.200 5.100
4. Passi carrabili:
4.1. Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata (Riduzione obbligatoria al 50%) per mq. L. 17.000 8.500
4.2. Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 10%) per mq. L. 3.400 1.700
4.3. Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq. 9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq. L. 17.000 8.500
4.4. Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 10%) per mq. L. 1.700 850
4.5. Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione al 10%) per mq. L. 1.700 850
5. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq. L. 34.000 17.000
PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito delle cate­gorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel rego­lamento deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50 %.

La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:

N. OCCUPAZIONE CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10 Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L. Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale -(Riduzione del 50%) per mq. L. Occupazioni con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazio­ne della sola parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata corrisposta la tassa per mq. L. Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spet­tacolo viaggiante - (Aumento del 100%) per mq. L. Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e pro-duttori agricoli che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%) per mq. L. Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell’80%) per mq. L. Occupazione con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune - (Aumento del 10%) per mq. L. Occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia - (Riduzione del 50%) per mq. L. Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, cul­turali o sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell’80%) per mq. L. Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione (a tariffa ridotta del 50%) per mq. L. 2.000 1.000 1.400 4.000 1.000 400 2.200 1.000 400 1.000 1.000 500 700 2.000 500 200 1.100 500 200 500
PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione di reti per l’erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente delibera­zione.

2. La tassa è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamen­te occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo le tariffe di seguito indicate.

3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:

N OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA
1° 2°
3.1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alla reti stesse: la tassa è determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione L. 250.000 125.000
3.2. Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad im­pianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effet­tiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura complessiva L. 50.000
3.3. Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari tassa annua L. 100.000 50.000
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua L. 20.000 10.000


4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impian­ti è dovuto dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.


5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:

N. OCCUPAZIONI - CARATFERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA
1° 2°
5.1. Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:
- fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare L L. 10.000 15.000 5.000 7.500
5.2. Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- deI 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino ad 1 Km lineare - superiore al Km lineare L. L. 13.000 19.500 6.500 9.750
5.3. - deI 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino a 180: - fino ad 1 Km lineare - superiore al Km lineare L. L. 15.000 22.500 7.500 11.250
5.4. - del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: - fino ad 1 Km lineare - superiore al Km lineare L. L. 20.000 30.000 10.000 15.000
PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazio­ne del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo la seguente tariffa:

N. LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFA PER CATEGORIA
1° 2°
A B C D Centro abitato L. Zona limitrofa L. Sobborghi e zone periferiche L. Frazioni L. 60.000 50.000 30.000 10.000 30.000 25.000 15.000 5.000


2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

3.. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri. E ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

4. Per i distributori di carburanti muniti di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto i viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui alla presente parte V è dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l’occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.

7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funziona­li o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

PARTE VI- DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI

Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti limiti minimi e massimi:

N. LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI TARIFFA PER CATEGORIA
1° 2°
A B C Centro abitato L. Zona limitrofa L. Frazioni, Sobborghi, zone periferiche L. 20.000 15.000 10.000 10.000 7.500 5.000