| COMUNE DI MARCIANO DELLA
CHIANA
Provincia di AREZZO
REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE E PER L’APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA
INDICE SISTEMATICO
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione 3
Art. 2 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
3
Art. 3 - Denuncia occupazioni permanenti 4
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in
forma itinerante 4
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione 5
Art. 6- Occupazioni d’urgenza 6
Art. 7 - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione 6
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione 7
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione 7
Art. 10- Obblighi del concessionario 7
Art. 11 - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
8
Art. 12 - Costruzione gallerie sotterranee 8
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
Art. 13 - Classificazione del Comune 11
Art. 14 - Suddivisione del territorio in categorie 11
Art. 15 - Tariffe 11
Art. 16 - Soggetti passivi 12
Art. 17 - Durata dell’occupazione 12
Art. 18 - Criterio di applicazione della tassa 13
Art. 19 - Misura dello spazio occupato 13
Art. 20 - Passi carrabili 14
Art. 21 - Autovetture per trasporto pubblico 14
Art. 22 - Distributori di carburante 14
Art. 23 - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi 15
Art. 24 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento
15
Art. 25 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - casi particolari
16
Art. 26 - Maggiorazioni della tassa 16
Art. 27 - Riduzioni della tassa permanente 17
Art. 28 - Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa 18
Art. 29 - Riduzione tassa temporanea 18
Art. 30 - Esenzione dalla tassa 19
Art. 31 - Esclusione dalla tassa 20
Art 32 - Sanzioni 21
Art 33 - Versamento della tassa 22
Art. 34 - Rimborsi 22
Art. 35 - Ruoli coattivi 23
Art. 36 - Norme transitorie 23
Art. 37 - Entrata in vigore 24
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni,
le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure,
in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs.
15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto
D.Lgs.
Art. 1
Disciplina per il rilascio della concessione
e/o autorizzazione di occupazione
1. Ai sensi dell’art. 38 commi i e 3, è
fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate
da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi
sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione
e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco su richiesta dell’interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le
occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti
dal presente Regolamento.
Art. 2
Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
1. Chiunque intende occupare spazi ed aree
pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio,
deve inoltrare domanda, in carta legale, all’Amministrazione Comunale
(art. 50, commi l e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità
complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l’ubicazione
dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte
misure e la durata dell’occupazione, le modalità dell’uso nonché
la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare
a tutte le
condizioni contenute nel presente Regolamento
e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione
Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta
ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di
particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni
e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’opera stessa.
4. Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito
cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l’Amministrazione
richiederà ai fini dell’esame e della decisione sull’istanza.
6. Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l’Amministrazione,
entro DIECI giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti,
atti, chiarimenti e quant’altro necessario ai fini dell’esame e della
decisione sull’istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno
DIECI giorni prima della data di richiesta dell’occupazione.
Art. 3
Denuncia occupazioni permanenti
1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi
dell’art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi
moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente
ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data
di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre
dell’anno di rilascio della concessione medesima.
2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi
a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino
variazioni nella occupazione.
Art. 4
Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante
1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi
(cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare
sulle
aree e spazi pubblici individuati dal Comune
sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività,
senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce
e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione.
La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per
più di UNA ore ed in ogni caso tra un punto e l’altro della
sosta dovranno intercorrere almeno CINQUANTA metri.
Art. 5
Concessione e/o autorizzazione
1. Nell’atto di concessione e/o autorizzazione
rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la
durata dell’occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni
alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le
eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o
revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l’espressa riserva che il Comune
non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi
connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario
di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e
dei pedoni.
5. La competente autorità comunale dovrà
esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni
permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini,
dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui
al comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o
diniego è stabilito in almeno CINQUE giorni lavorativi antecedenti
la data per cui si richiede l’occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati,
impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e
pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.
Art. 6
Occupazioni d’urgenza
1. Per far fronte a situazioni d’emergenza
o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono
alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato
prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione
e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione
e/o la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata
comunicazione dell’occupazione al competente ufficio comunale via fax
o con telegramma. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano
le condizioni d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali
sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente
Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione
si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall’art. 30 e seguenti
del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.
Art. 7
Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
1. Coloro che hanno ottenuto la concessione
e/o autorizzazione dell’occupazione, ai sensi dell’art. 2 del presente
regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità
sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità
per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni
temporanee, almeno DIECI giorni lavorativi prima della scadenza e
deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia
delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche
e del canone di concessione, se dovuto.
Art. 8
Decadenza della concessione e/o autorizzazione
1. Sono cause di decadenza della concessione
e/o autorizzazione:
- le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti
in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
- la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia
di occupazione dei suoli;
- l’uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto
con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto
nella concessione e/o autorizzazione;
- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione
senza giustificato motivo, nei CINQUE giorni successivi alla data di rilascio
dell’atto, nel caso di occupazione permanente e nei TRE giorni successivi,
nel caso di occupazione temporanea;
- il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico
e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già
assolta non verrà restituita.
Art. 9
Revoca della concessione e/o autorizzazione
1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione
di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile
per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l’Amministrazione restituirà la tassa già
pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi
o quant’ altro.
Art. 10
Obblighi del concessionario
1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni
permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo
personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire,
a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti
uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l’atto di concessione
e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare
le specifiche disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione,
di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo
uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione,
il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie
spese.
Art. 11
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
1. Fatta salva ogni diversa disposizione di
legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco,
previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza
per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo
termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione
è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle
relative spese nonché di quelle di custodia.
Art. 12
Costruzione gallerie sotterranee
1. Ai sensi dell’art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93,
il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio
delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di
cui al comma 1 dell’art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo
“una tantum” pari al 30 per cento delle spese di costruzione delle
gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata.
CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA
Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di
carattere tributario della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche,
in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al
D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.
Art. 13
Classificazione del Comune
1. Ai sensi dell’art.43 comma 1, questo Comune,
agli effetti dell’applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla V°
classe. La presa d’atto della classificazione del Comune dovuta a variazione
della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione
con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le
tariffe, nei termini previsti dall’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507.
Art. 14
Suddivisione del territorio in categorie
1. In ottemperanza dell’art. 42, comma 3, del
predetto D.Lgs.
507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in categorie come
da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente
al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto
art. 42.
Art. 15
Tariffe
1. Le tariffe per gli anni successivi al 1994
sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed
entrano
in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo
a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (art.
40, comma 3).
2. Ai sensi dell’art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base
alle misure minime e massime previste dagli art. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs.
n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione
delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed
articolati, ai sensi dell’art. 42 comma 6, nelle seguenti proporzioni:
- Prima categoria 100 per cento;
- Seconda categoria 50 per cento;
Art. 16
Soggetti passivi
1. Ai sensi dell’art.39, la tassa è
dovuta dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in
mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione
alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito
del rispettivo territorio.
Art. 17
Durata dell’occupazione
1. Ai sensi dell’art. 42, comma 1, ed ai fini
dell’applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito
del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque
durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti
o impianti;
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
Art. 18
Criterio di applicazione della tassa
1. Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa
è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato
o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate
con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell’importanza dell’area
sulla quale insiste l’occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant’altro
oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all’art. 14
e nell’elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari
a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma,
in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per
le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle
strade e delle altre aree pubbliche.
Art. 19
Misura dello spazio occupato
1. Ai sensi dell’art. 42, comma 4 la tassa
è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più
occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per
ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi
la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento
al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, purché aggettanti almeno cinquanta
centimetri dal vivo del muro, l’estensione dello spazio va calcolata
sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso
nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su
cui determinare il tributo.
Art. 20
Passi carrabili
1. Ai sensi dell’art.44 comma 5, la superficie
dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo,
misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà
accesso, per la profondità del marciapiede.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità
viene determinata o dalla “striscia” di delimitazione per il camminamento
pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima
di metri 1 (uno).
Art. 21
Autovetture per trasporto pubblico
1. Ai sensi dell’art. 44, comma 12, del citato Decreto Legislativo
n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite
a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune,
la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L’imposta complessiva dovuta per l’intero territorio per le superfici
di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun
titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.
Art. 22
Distributori di carburante
1. Ai sensi dell’art.48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per
i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti
di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore
ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità,
la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di
1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi
sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa
viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità
maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri
serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi
autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo
e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei
carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei,
nonché per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su
una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque
utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all’art.
6 del presente regolamento.
Art. 23
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
1. Ai sensi dell’art. 48, comma 7, per l’impianto
e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi
e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è
dovuta una tassa annuale, come da tariffa.
Art. 24
Occupazioni temporanee
Criteri e misure di riferimento
1. Ai sensi dell’ art. 45, commi 1 e 2, sono
temporanee le occupazioni inferiori all’anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base
alle allegate misure giornaliere di tariffa:
1) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
2) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa
intera; oltre 14 giorni e fino ai 30 giorni il 50 per cento di riduzione;
oltre i 30 giorni il 30 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell’art. 47, comma 5, per le occupazioni temporanee
di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condotture
ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura
forfetaria, secondo la tariffa.
Art. 25
Occupazione sottosuolo e soprassuolo
Casi particolari
1. Ai sensi degli art. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni
permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi,
impianti in genere, per l’esercizio e la manutenzione delle reti
di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata secondo
quanto disposto, da ultimo, dall’art.18, comma1 ,legge del 23/12/1999
n. 488.
Art. 26
Maggiorazioni della tassa
1. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si
protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente,
ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta
per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del
20 per cento.
2. Ai sensi dell’art. 45, comma 4 (1), per le occupazioni effettuate in
occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate
con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo
viaggiante, la tariffa è aumentata del 100 per cento se in prima
categoria, del 50 per cento se in seconda categoria.
3. Ai sensi dell’art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture
di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune,
(1) Facoltativo.
la tariffa è maggiorata (1) del 10 per cento per aree o spazi in
prima categoria; maggiorata del 5 per cento se in seconda categoria
Art 27
Riduzioni della tassa permanente
1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93 vengono
stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
1) ai sensi dell’art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000
metri quadrati la tariffa è così ridotta:
a) per i primi 200 mq. eccedenti, del 10 per cento;
b) per le superfici eccedenti i 1.200 mq. e fino a 1.500 mq., del 20 per
cento;
c) per le superfici eccedenti i 1.500 mq., del 30 per cento.
2) ai sensi dell’art. 44, comma 1, e dell’art. 45, comma 2, lettera c),
per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche
sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 20 per
cento.
3) ai sensi dell’art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende,
fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
4) ai sensi dell’art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è
ridotta al 50 per cento.
5) Ai sensi dell’art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente
dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati
dal comma 2 dell’art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie
di mq. 9. Per l’eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la
tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6) ai sensi dell’art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali,
esclusi dall’imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell’art.
31 del presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq.,
qualora su espressa richiesta degli
aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione
Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col
quale si vieta la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi
medesimi, compreso l’avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria
è ridotta al 10 per cento.
7) ai sensi del comma 9 dell’art. 44, la tariffa è ridotta al 10
per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune,
che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili
e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile
o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità
o da qualsiasi altro rapporto.
8) ai sensi dell’art. 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli
impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta
al 10 per cento.
Art. 28
Passi carrabili - Affrancazione dalla tassa
1. Ai sensi dell’art. 44, comma 11, la tassa relativa all’occupazione
con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante
il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità
del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad
utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita
domanda al Comune. La messa in pristino dell’assetto stradale è
effettuata a spese del richiedente.
Art. 29
Riduzione tassa temporanea
1. Ai sensi dell’art. 45:
- comma 2/c - Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti
e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 50 per cento;
- comma 3 - Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è
ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti,
di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa
va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
- comma 5 - Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate
da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che
vendono direttamente il loro prodotto;
- comma 5 ed art. 42, comma 5 - Per le occupazioni
poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell’80 per cento.
Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50
per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente
i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente
i 1.000 mq.;
- comma 7 - Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni
politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell’80
per cento;
- comma 8 - Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un
mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione
mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
- comma 6 bis (1) - Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia sono ridotte del 50% se in seconda categoria
e tariffe ordinarie se in prima categoria.
Art. 30
Esenzione dalla tassa
1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte
le occupazioni di cui all’art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro
consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello
Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza,
sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi
pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione
stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità,
gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata
pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto
pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione
animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che
(1) Il massimo della riduzione può essere il 50% della tariffa
normale.
si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni
determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico
e allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in
cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente,
la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap;
gli accessi carrabili.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie
in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga
nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di
Polizia Urbana;
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di
sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione
riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un’ora;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno
dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni
o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio
e siano posti in contenitori facilmente movibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde
(es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di
durata non superiore alle 6 ore.
Art. 31
Esclusione dalla tassa
1. Ai sensi dell’art. 38 comma 2, la tassa
non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows
e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti
o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune
o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali
per la parte di esse non ricomprese all’interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le
occupazioni di aree appartenenti al patrimonio
disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell’art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i
semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il
manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda
concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico.
Art. 32
Sanzioni
1. Soprattasse
- Per le violazioni concernenti l’applicazione
della tassa si applicano le sanzioni di cui all’art. 53 del D.Lgs.
507/1993.
- Per l’omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa
pari al 100 per cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa
dovuta.
- Per l’omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa
pari al 20 per cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa
dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento,
effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse
sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli
interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
2. Pene pecuniarie
- Per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione
dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente
regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000,
da determinare in base alla gravità della violazione (1).
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza
sindacale e l’applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile
del servizio.
(1) Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento
rifiuti solidi urbani.
- La pena pecuniaria è irrogata separatamente
all’imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero
dell’imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente
esposto l’oggetto della violazione commessa e l’ammontare della sanzione
irrogata.
Art. 33
Versamento della tassa
1. Per le occupazioni permanenti il versamento
della tassa dovuta per l’intero anno del rilascio della concessione e/o
autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data
di rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque,
non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni
nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di aprile.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento
a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in
caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune,
con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è
superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto
con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento
in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del
relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
Art. 34
Rimborsi
1. I contribuenti possono richiedere, con apposita
istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro
il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello
in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Art. 35
Ruoli coattivi
1. La riscossione coattiva della tassa si effettua
secondo le modalità previste dall’art. 68 del D.P.R. n. 43 del
28 gennaio 1988, in un’unica soluzione.
2. Si applica l’art. 2752 del codice civile.
Art. 36
Norme transitorie
1. La tassa, per il solo anno 1994, è
dovuta come segue, ai sensi dell’art. 56:
a) comma 3 - I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l’anno
1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono
presentare la denuncia di cui al titolo 1 art. 2 del presente regolamento,
ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine
di tempo va effettuato il versamento dell’eventuale differenza tra
gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall’applicazione
delle nuove tariffe adottate dall’Amministrazione;
b) comma 4 - Per le occupazioni di cui all’art.13 del presente regolamento,
la tassa è pari all’importo dovuto per l’anno 1993 aumentato del
10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
c) comma 11 bis - Per le occupazioni temporanee, effettuate da venditori
ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente
il loro prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di
attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa
è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per
l’anno 1993, aumentate del 50 per cento;
d) comma 5 - Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità
precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati
con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con
R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione
dei ruoli, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 43 del
28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta
per le annualità fino al 994.
Art. 37
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo
ai sensi dell’art. 46 della legge n. 142/90, è pubblicato all’Albo
pretorio per 15 giorni consecutivi.
Regolamento approvato con delibera consiliare
n.40 del 29/04/1994.
Tariffe approvate con delibera consiliare n.50 del 10/06/1994.
Modifiche apportate con delibera consiliare n.10 del 04/03/2000.
Modifiche apportate con delibera consiliare n.2 del 06/04/2001.
DELIBERA
I. Di approvare le seguenti tariffe della tassa,
per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali, applicabili in
questo comune - appartenente alla classe QUINTA dal l° gennaio
1994.
TARIFFA DELLA TASSA PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE
Comune di Classe QUINTA
PARTE I - OCCUPAZIONI PERMANENTI O TEMPORANEE - CRITERI DI DISTINZIONE
- GRADUAZIONE E DETERMINAZI9NE DELLA TARIFFA - SUPERFICIE
1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche
sono permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere
stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione,
aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza
di manufatti od impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni di durata
inferiore all’anno.
Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore
a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore
all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee,
aumentata del 20%.
4. La tassa è graduata, a seconda dell’importanza
dell’area sulla quale insiste l’occupazione. A tale effetto le strade,
gli spazi e le aree sulla quale sono state classificate in n. DUE categorie.
5. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in
mq. o mL Le frazioni inferiori al mq od al ml. sono calcolate con
arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni,
anche della stessa natura, di misura inferiore al mq. od al ml.,
la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni
temporanee del sottosuolo o soprassuolo, effettuate nell’ambito della
stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente
con arrotondamento al mq.
6. Le superfici eccedenti i 1.000 mq. per le
occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in
ragione deI 10%.
7. Per le occupazioni realizzate con installazioni
di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici
sono calcolate in ragione:
- del 50% sino a 100 mq;
- del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino al 1.000 mq;
- del 10% per la parte eccedente 1.000 mq.
8. La tassa è determinata in base alle
misure previste dalle successive parti II, III, IV e V.
PARTE II - OCCUPAZIONI PERMANENTI
Per le occupazioni permanenti la tassa è
dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione
tributaria autonoma.
La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica in
base alle seguenti misure di tariffa:
N. OCCUPAZIONI - CARATTERISTICHE Tariffe x categoria
1° 2°
1. Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq. L. 34.000 17.000
2. Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico
- (Riduzione 20%) per mq. L. 6.800 3.400
3. Occupazione con tende fisse o retrattili aggettanti direttamente sul
suolo pubblico (Riduzione obbligatoria al 30%) per mq. L. 10.200 5.100
4. Passi carrabili:
4.1. Passi costruiti da privati e soggetti a tassa per la superficie occupata
(Riduzione obbligatoria al 50%) per mq. L. 17.000 8.500
4.2. Divieto di sosta indiscriminata imposto dal Comune a richiesta dei
proprietari di accessi carrabili o pedonali (Riduzione al 10%) per mq.
L. 3.400 1.700
4.3. Passi costruiti direttamente dal Comune: - superficie fino a mq.
9 soggetta a tariffa ordinaria intera; - oltre mq. 9 la superficie eccedente
si calcola in ragione del 10%; (Riduzione obbligatoria del 50%) per mq.
L. 17.000 8.500
4.4. Passi costruiti dal Comune e che risultano non utilizzabili o non
utilizzati dal proprietario - (Riduzione al 10%) per mq. L. 1.700 850
4.5. Passi di accesso ad impianti di distribuzione carburanti - (Riduzione
al 10%) per mq. L. 1.700 850
5. Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico
nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq.
L. 34.000 17.000
PARTE III - OCCUPAZIONI TEMPORANEE
Per le occupazioni temporanee la tassa è
commisurata alla superficie occupata ed è graduata nell’ambito
delle categorie di cui al n. 4 della parte I, in rapporto alla durata
della occupazione. I tempi di occupazione sono indicati nel regolamento
deliberato dal Comune. In ogni caso, per le occupazioni di durata non
inferiore a 15 giorni, la tariffa è ridotta nella misura del 50
%.
La tassa si applica, in relazione alle ore
di occupazione, in base alle misure giornaliere di cui alla seguente tariffa:
N. OCCUPAZIONE CARATTERISTICHE TARIFFA PER
CATEGORIA
2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10 Occupazione ordinaria
del suolo comunale per mq. L. Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti
e sottostanti al suolo comunale -(Riduzione del 50%) per mq. L. Occupazioni
con tende e simili. Riduzione tariffa del 30%. Tassazione della sola
parte sporgente da banchi od aree per le quali già è stata
corrisposta la tassa per mq. L. Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti,
con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante - (Aumento del 100%) per mq. L. Occupazioni
realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e pro-duttori agricoli
che vendono il loro prodotto - (Riduzione del 50%) per mq. L. Occupazioni
poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti
dello spettacolo viaggiante - (Riduzione dell’80%) per mq. L. Occupazione
con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate
dal Comune - (Aumento del 10%) per mq. L. Occupazioni realizzate per l’esercizio
dell’attività edilizia - (Riduzione del 50%) per mq. L. Occupazioni
realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o
sportive - (Riduzione della tariffa ordinaria dell’80%) per mq. L. Occupazioni
temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con
carattere ricorrente la riscossione è effettuata mediante convenzione
(a tariffa ridotta del 50%) per mq. L. 2.000 1.000 1.400 4.000 1.000 400
2.200 1.000 400 1.000 1.000 500 700 2.000 500 200 1.100 500 200 500
PARTE IV - OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO
1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio ed
alla manutenzione di reti per l’erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché seggiovie
e funivie sono tassati in base alle tariffe stabilite con la presente
deliberazione.
2. La tassa è determinata forfetariamente
in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente
occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio,
secondo le tariffe di seguito indicate.
3. Tariffa relativa alle occupazioni permanenti:
N OCCUPAZIONI CARATTERISTICHE TARIFFA PER CATEGORIA
1° 2°
3.1. Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture,
cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all’esercizio e
alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi
quelli posti sul suolo e collegati alla reti stesse: la tassa è
determinata con criteri di cui al par. 2, per Km lineare o frazione L.
250.000 125.000
3.2. Occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti od allacci ad
impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla
effettiva consistenza delle occupazioni: tassa dovuta nella misura
complessiva L. 50.000
3.3. Occupazioni con seggiovie e funivie: fino ad un massimo di 5 Km lineari
tassa annua L. 100.000 50.000
Per ogni Km o frazione superiore a 5 Km maggiorazione della tassa annua
L. 20.000 10.000
4. Per la costruzione a cura del Comune di gallerie sotterranee per il
passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti è dovuto
dagli utilizzatori, oltre alla tassa di cui al punto 3, un contributo
una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie che non può
superare complessivamente, nel massimo, il 50% delle spese medesime.
5. Tariffa relativa alle occupazioni a carattere temporaneo:
N. OCCUPAZIONI - CARATFERISTICHE TARIFFA PER
CATEGORIA
1° 2°
5.1. Occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di
durata non superiore a 30 giorni:
- fino a 1 Km lineare - superiore al Km lineare L L. 10.000 15.000 5.000
7.500
5.2. Occupazioni di cui al n. 5.1. di durata superiore a 30 giorni; la
tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
- deI 30% per le occupazioni di durata non superiore a 90 giorni: - fino
ad 1 Km lineare - superiore al Km lineare L. L. 13.000 19.500 6.500 9.750
5.3. - deI 50% per le occupazioni di durata superiore a 90 giorni e fino
a 180: - fino ad 1 Km lineare - superiore al Km lineare L. L. 15.000 22.500
7.500 11.250
5.4. - del 100% per le occupazioni di durata superiore a 180 giorni: -
fino ad 1 Km lineare - superiore al Km lineare L. L. 20.000 30.000 10.000
15.000
PARTE V - DISTRIBUTORI DI CARBURANTI
1. Per l’impianto e l’esercizio di distributori
di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione
del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta la tassa annua secondo
la seguente tariffa:
N. LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI
TARIFFA PER CATEGORIA
1° 2°
A B C D Centro abitato L. Zona limitrofa L. Sobborghi e zone periferiche
L. Frazioni L. 60.000 50.000 30.000 10.000 30.000 25.000 15.000 5.000
2. La tassa di cui al punto 1 è applicata ai distributori di carburante
muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore
a 3.000 litri.
3.. Se il serbatoio è di maggiore capacità,
la tariffa è aumentata di un quinto (1/5) per ogni 1.000 litri
o frazione di 1.000 litri. E ammessa la tolleranza del 5% sulla misura
della capacità.
4. Per i distributori di carburanti muniti
di 2 o più serbatoi sotterranei di differente capacità,
raccordati fra loro, la tassa nella misura di cui al punto i viene applicata
con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di
un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
5. Per i distributori di carburanti muniti
di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente
per ciascuno di essi.
6. La tassa di cui alla presente parte V è
dovuta esclusivamente per l’occupazione del suolo e del sottosuolo comunale
effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti,
dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché
per l’occupazione del suolo che insiste su una superficie non superiore
a 4 mq.
7. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche
eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali
o decorative, comprese le tettoie, i chioschi e simili, per le occupazioni
eccedenti la superficie di 4 mq. comunque utilizzati, sono soggetti alla
tassa di cui alla parte II, n. 1, salvo che per convenzione non siano
dovuti diritti maggiori.
PARTE VI- DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI TABACCHI
Per l’impianto e l’esercizio di apparecchi
automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione
del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annua nei seguenti
limiti minimi e massimi:
N. LOCALITA’ DOVE SONO SITUATI GLI IMPIANTI
TARIFFA PER CATEGORIA
1° 2°
A B C Centro abitato L. Zona limitrofa L. Frazioni, Sobborghi, zone periferiche
L. 20.000 15.000 10.000 10.000 7.500 5.000
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