COMUNE DI MARCIANO DELLA CHIANA
Provincia di AREZZO
REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI E PER LAPPLICAZIONE
DELLIMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
INDICE SISTEMATICO
Titolo I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE AFFISSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Oggetto del regolamento 3
Art. 2 - Ambito territoriale di applicazione 3
Art. 3 - Gestione del servizio 4
Art. 4 - Funzionario responsabile 4
Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria
5
CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
Art. 6 - Disciplina generale 6
Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità.
7
Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le
strade 8
Art 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari 9
Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
10
Art. 11 - Autorizzazioni 11
Art. 12 - Obblighi del titolare dellautorizzazione 13
CAPO III
IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 13 - Criteri generali 14
Art. 14 - La pubblicità esterna 15
Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni 16
Titolo II
DISCIPLINA DELLIMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ,
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I
DISCIPLINA GENERALE
Art. 16 - Applicazione dellimposta e del diritto 23
Art. 17 - Classificazione del Comune 23
Art. 18 - La deliberazione delle tariffe 24
CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA
Art. 19 - Presupposto dellimposta 25
Art. 20 - Soggetto passivo 25
Art. 21 - Modalità di applicazione dellimposta 26
Art. 22 - Dichiarazione 27
Art. 23 - Rettifica ed accertamento dufficio 28
Art. 24 - Pagamento dellimposta e del diritto 29
CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE
Art. 25 - Tariffe 31
Art. 26 - Pubblicità ordinaria 31
Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli 32
Art. 28 - Pubblicità con veicoli dellimpresa 33
Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi 33
Art. 30 - Pubblicità con proiezioni 34
Art. 31 - Pubblicità varia 34
Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - riduzioni 35
Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - esenzioni 36
CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34 - Finalità 38
Art. 35 - Affissioni - prenotazioni - registro cronologico 39
Art. 36- Criteri e modalità per lespletamento del servizio
40
CAPO V
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE
Art. 37 - Tariffe - applicazione e misura 43
Art. 38 - Tariffa - riduzioni 44
Art. 39 - Diritto - esenzioni 44
Titolo III
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
CAPO I
SANZIONI
Art. 40 - Sanzioni tributarie 49
Art. 41 - Interessi 49
Art. 42 - Sanzioni amministrative 50
CAPO II
CONTENZIOSO
Art. 43 - Giurisdizione tributaria 52
Art. 44 - Procedimento 52
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 - Accertamenti e rettifiche dufficio di cui al D.P.R.
n. 639/1972 53
Art. 46 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993 53
Art. 47 - Entrata in vigore - effetti 53
TITOLO I
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
E DELLE AFFISSIONI
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina leffettuazione nel terri-torio
di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche
affissioni.
2. Stabilisce le modalità per lapplicazione dellimposta
comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle
pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto
dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 2
Ambito territoriale di applicazione
1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano leffettuazione
delle forme di pubblicità di cui allart. 1 in tutto il
territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:
a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
b) dallart. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato
dallart. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
c) dagli art. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
d) dellart. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
e) dallart. 22 della legge 10 giugno 1939, n. 1089;
f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dallart. 10 della legge
5 dicembre 1986, n. 856;
g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni
e divieti
per leffettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili,
di forme di pubblicità esterna.
Art. 3
Gestione del servizio
1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa
ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata
dal Comune in economia diretta.
Li scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza
del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente
sotto il profilo economico e fun
zionale, può affidare il servizio ad azienda speciale
comunale o consortile di cui agli arti. 23 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti
nellalbo previsto dallart. 32 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà
essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente
regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 4
Funzionario responsabile
1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione
diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed
i poteri per lesercizio di ogni attività organizzativa
e gestionale dellimposta sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni. 11 predetto funzionario sottoscrive
anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone
i rimborsi.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze
- Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta
giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo
del funzionario responsabile.
Art. 5
Entrata in vigore del regolamento - disciplina transitoria
1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dellart.
3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento
entra in vigore dal 1° gennaio 1995, dopo la sua approvazione
e lesecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino allentrata in vigore del regolamento si osservano le
disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità
esterna e delle pubbliche affissioni:
- dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- dallart. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato
dallart. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- dagli art. da 47 a 59 del D.P.R. 16dicembre 1992, n. 495;
- dalle altre norme di legge e regolamentari tuttora vigenti che disciplinano
leffettuazione della pubblicità esterna e che non risultano
in contrasto con quelle sopra richiamate.
CAPO II
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ
Art. 6
Disciplina generale
1. Nellinstallazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari
e nelleffettuazione delle altre forme di pubblicità e
propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi,
dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni
concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n.
132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità
sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato,
anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile
da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui
veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente
od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono
essere rimossi in conformità a quanto previsto dallart.
42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente
od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma
devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta,
degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dallart.
24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nellart. 42 del presente
regolamento, a seconda della loro natura.
Art. 7
Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità
1. Nellambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti
a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali
non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri
mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui allart.
14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su
statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città,
e sugli altri beni di cui allart. 22 della legge 1° giugno
1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri,
sugli edifici adibiti a sede di chiese, e nelle loro immediate adiacenze,
è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità.
Può essere autorizzata lapposizione sugli edifici suddetti
e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di
materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche
degli stessi e dellambiente nel quale sono inseriti.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso dimmediato
accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata
linstallazione, con idonee modalità dinserimento
ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e dinformazione
di cui agli art. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i
divieti previsti dallart. 23 del codice della strada emanato
con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dallart. 13
del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione
stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo Il, del regolamento emanato
con il 1 D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.
5. Allinterno del centro storico del capoluogo e delle frazioni
che hanno particolare pregio non è autorizzata linstallazione
di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere
della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con
i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone
predette e gli edifici nelle stesse compresi. Per lapplicazione
della presente norma si fa riferimento alle delimitazioni dei centri
storici previste dai piani regolatori generali o dai programmi di
fabbricazione.
6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico
adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici,
ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri,
è vietata ogni forma di pubblicità fonica.
7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate
dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili,
i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3,4 e 5 del precedente
art. 6.
Art. 8
Condizioni e limitazioni per la pubblicità lungo le strade
1. Linstallazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le
strade od in vista di esse fuori dei centri abitati dallart.
23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dallart. 13
del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, è soggetta alle condizioni,
limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità
di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo
11 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
2. Allinterno dei centri abitati del capoluogo e delle frazioni,
delimitati dal piano topografico dellultimo censimento:
a) si osservano le disposizioni di cui al 5° comma dellart.
7 per la superficie degli stessi eventualmente classificata centro
storico;
b) linstallazione di mezzi pubblicitari è disciplinata
dal quarto comma dellart. 14 ed è autorizzata con le
modalità stabilite dallart. 11 del presente regolamento.
Il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime
di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade
locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;
c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq.
DUE; per le insegne poste parallelamente al senso di marcia
dei veicoli la superficie non deve superare mq. UNO
d) le caratteristiche tecniche dei mezzi pubblicitari luminosi devono
essere conformi a quelle stabilite dallart. 50 del D.P.R. 16
dicembre 1992, n. 495.
Art. 9
Tipologia dei mezzi pubblicitari
1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento
sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia.
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne,
cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro
mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine,
stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate
dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dellart. 47 del regolamento emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli
altri mezzi pubblicitari i segni orizzontali reclamistici
ed esclusi gli striscioni, disciplinati dalle norme del
presente regolamento relative alla pubblicità varia.
È compresa nella pubblicità ordinaria la
pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente,
anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture
adibite allesposizione ditali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come
appresso:
a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui
allinterno ed allesterno di veicoli in genere, di
vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso
pubblico o privato, di seguito definita pubblicità ordinaria
con veicoli;
b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà
dellimpresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i
veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita pubblicità
con veicoli dellimpresa.
Per leffettuazione di pubblicità con veicoli si osservano
le disposizioni di cui agli art. 57 e 59 del regolamento emanato
con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata
con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate
dallimpiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante
controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato
in modo da garantire la variabilità del messaggio o la
sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.
La pubblicità predetta può essere effettuata per conto
altrui o per conto proprio dellimpresa, con la differenziazione
tariffaria stabilita nel titolo 11.
5. È compresa fra la pubblicità con proiezioni,
la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico
attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche
effettuate su schermi o pareti riflettenti.
6. La pubblicità varia comprende:
a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine
od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito
definita pubblicità con striscioni;
b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili
mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti
o manifesti, compresa quella eseguita su specchi dacqua o fasce
marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita pubblicità
da aeromobili;
c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita
pubblicità con palloni frenati;
d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con
veicoli, di manifesti o di altro materiale pubblicitario, oppure
mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari,
definita di seguito pubblicità in forma ambulante;
e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori
e simili, definita pubblicità fonica.
Art. 10
Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono
avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità
e cautele prescritte dallart. 49 del D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495 e con losservanza di quanto stabilito dallart.
8 del presente regolamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari
posti fuori dei centri abitati, lungo o in prossimità delle
strade dove ne è consentita linstallazione, devono essere
conformi a quanto prescrive lart. 50 del D.P.R. 16dicembre 1992,
n. 495.
3. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi
aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente
art.9 allinterno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione
del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni
e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione
di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura
prevista dal quinto comma dellart. 7.
4. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici,
in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali
delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che
il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non
minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m.
1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.
Art. 11
Autorizzazioni
1. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione
di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati,
sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili
è soggetto alle disposizioni stabilite dallart. 53 del
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 ed è effettuato dal Comune
al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista
dal successivo terzo comma.
2. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento ed alla installazione
di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri
abitati è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla-osta
tecnico dellente proprietario se la strada è statale,
regionale o provinciale, in conformità al quarto comma dellart.
23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il soggetto interessato al rilascio dellautorizzazione presenta
la domanda presso lufficio comunale, in originale e copia, allegando:
a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968,
n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende
collocare ed i suoi sostegni sono calcolati, realizzati e
posti in opera in modo da garantirne sia la stabilità sia
la conformità alle norme previste a tutela della circolazione
di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con lindicazione
delle dimensioni, del materiale con il quale viene realizzato
ed installato;
c) una planimetria con indicata la posizione nella quale sintende
collocare il mezzo;
d) il nulla-osta tecnico dellente proprietario della strada,
se la stessa non è comunale.
Per linstallazione di più mezzi pubblicitari è
presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se lautorizzazione
viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche,
è allegata una sola copia dello stesso.
Copia della domanda viene restituita con lindicazione:
a) della data e numero di ricevimento al protocollo comunale;
b) del funzionario responsabile del procedimento;
c) della ubicazione del suo ufficio e dei numeri di telefono e di
fax;
d) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà
emesso il provvedimento;
4. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo
direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne
ed entro 30 giorni dalla presentazione concede o nega lautorizzazione.
Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione
della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento linteressato,
salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere allinstallazione
del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della
dichiarazione ai fini dellapplicazione dellimposta sulla
pubblicità.
5. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione
del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nellambito
delle zone soggette alla disciplina di cui allart. 7. Per i
procedimenti agli stessi relativi il termine è stabilito in
sessanta giorni.
6. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dallart. 53,
commi 9 e 10, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 12
Obblighi del titolare dellautorizzazione
1. Il titolare dellautorizzazione ha lobbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli
e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle
condizioni di sicurezza;
c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite
dal Comune, sia al momento del rilascio dellautorizzazione,
sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca
dellautorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza
previste allatto dellinstallazione o di motivata richiesta
del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere
applicata la targhetta prescritta dallart. 55 del D.P.R.
n. 495/1992.
3. Il titolare dellautorizzazione per la posa di segni orizzontali
reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi,
ha lobbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro
le quarantotto ore successive alla conclusione della manifestazione
o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando
il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso
in cui linstallazione o la posa del mezzo pubblicitario sia
avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte
del Comune.
CAPO III
IL PIANO GENERALE
DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 13
Criteri generali
1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate
nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale
degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità
e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal
presente regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due
parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale
nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna,
compresi nelle tipologie di cui allart. 9, commi 2, 4 e
6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione
nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni
di cui al successivo art. 15.
3. Il piano generale degli impianti, pubblicitari è approvato
con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito
dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità
ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia
municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa
parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato
dal concessionario. Il progetto del piano è sottoposto a parere
della Commissione Edilizia che è dalla stessa espresso
entro 20 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro, esaminato il
parere della Commissione o preso atto della scadenza del termine senza
osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che
è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.
5. Dallentrata in vigore del presente regolamento e del piano
generale degli impianti viene dato corso alle istanze per linstallazione
di impianti pubblicitari per i quali i relativi provvedimenti
erano già stati adottati alla data di entrata in vigore del
D.Lgs. n. 507/1993. Dalla stessa data il Comune provvede a dar corso
ai procedimenti relativi alle richieste di installazione di nuovi
impianti.
6. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato
entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dallanno successivo,
per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica
del Comune, dellespansione dei centri abitati, dello sviluppo
della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata
nella motivazione del provvedimento di modifica.
Art. 14
La pubblicità esterna
1. Il piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna
ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione
nel territorio comunale.
2. Sono pertanto escluse dal piano le localizzazioni vietate dallart.
7 del presente regolamento, salvo quanto previsto dal quinto comma
dello stesso per linstallazione di mezzi pubblicitari allinterno
dei centri storici. Per tali mezzi il piano definisce, in linea
generale, le caratteristiche delle zone e degli edifici in cui linstallazione
può essere consentita, con lespletamento della procedura
stabilita dalla norma suddetta.
3. Per linstallazione dei mezzi pubblicitari fuori dei centri
abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato
quanto stabilito dal primo comma dellart. 8, individua le località
e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse,
determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento
è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle
dimensioni dei mezzi.
4. Nellinterno dei centri abitati il piano prevede, per la installazione
di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali,
statali od in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla-osta
tecnico dellente proprietario:
a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o
private, concesse dal soggetto proprietario, può essere
autorizzata linstallazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni
per gli stessi consentite nellambito di quelle massime stabilite
dallart. 8. Per
quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni
pubblicitarie;
b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata
linstallazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le
dimensioni per gli stessi consentite;
c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe
ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati
o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici
sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle
zone ove questi sono situati.
5. Il piano comprende:
a) la definizione degli edifici, impianti, opere pubbliche, strutture
ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità
del Comune, pubblici od aperti al pubblico, nei quali può essere
autorizzata linstallazione di mezzi per la diffusione di messaggi
pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od
acustica percepibili nellinterno e dallesterno;
b) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà
o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie
di cui alla precedente lettera a);
c) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per
la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni,
locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili.
6. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione
di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi
sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere
pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in
uso, a qualsiasi titolo, al Comune, lapplicazione dellimposta
sulla pubblicità non esclude quella della tassa per loccupazione
di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento al Comune stesso
di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi
dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma
dellart. 9 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
Art. 15
Gli impianti per le pubbliche affissioni
1. La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è
costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.
2. In conformità a quanto dispone il terzo comma dellart.
18 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, tenuto conto che la popolazione
del Comune al 31 dicembre 1992, penultimo anno precedente quello
in corso, era costituita da n. 2.413 = abitanti, la superficie
degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita
in complessivi mq. 30, proporzionata al predetto numero di abitanti
e, comunque, non inferiore a mq 12 per ogni mille abitanti
3. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni,
sopra determinata, è ripartita come appresso:
a) = mq 5, pari al 17 % è destinata alle affissioni di natura
istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica,
effettuate dal servizio comunale;
b) = mq 15, pari al 50 % è destinata alle affissioni di natura
commerciale, effettuate dal servizio comunale;
c) = mq 10, pari al 33 % è destinata alle affissioni di natura
commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque
diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato
4. Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti
da
a) vetrine per lesposizione di manifesti;
b) stendardi porta manifesti;
c) posters per 1affissione di manifesti;
d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali,
realizzate in materiali idonei per laffissione di manifesti;
e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri
di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte
per questo servizio;
f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio
prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
g) da altri spazi ritenuti idonei dal Responsabile del servizio, tenuto
conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.
5. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple
di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera
e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi
pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per laffissione.
Ciascun impianto reca, in alto o sul lato destro, una targhetta con
lindicazione Comune di MARCIANO DELLA CHIANA - Servizio
Pubbliche Affissioni ed il numero di individuazione dellimpianto.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali
è vietata linstallazione di mezzi pubblicitari dallart.
7 del presente regolamento.
7. Linstallazione di impianti per le affissioni lungo le strade
è soggetta alle disposizioni di cui allart. 8 del presente
regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
8. Il piano per gli impianti per le pubbliche affissioni indica, per
ciascuno di essi:
a) la destinazione dellimpianto secondo quanto previsto dal
comma 3;
b) lubicazione;
c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che limpianto
contiene;
e) la numerazione dellimpianto ai fini della sua individuazione.
9. Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato
da un quadro di riepilogo comprendente lelenco degli impianti
con il numero distintivo, lubicazione, la destinazione e la
superficie.
10. La ripartizione degli spazi di cui al terzo comma può essere
rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro
il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell
anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate
ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più
categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle
stesse assegnate in relazione alle effettive necessità
accertate.
11. Il Comune ha facoltà di provvedere allo spostamento dellubicazione
di impianti per le pubbliche affissioni in qualsiasi momento
risulti necessario per esigenze di servizio, circolazione stradale,
realizzazione di opere od altri motivi. Nel caso che lo spostamento
riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni
dirette,
convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento
dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare lutilizzazione
dellimpianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa,
ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto
per il periodo per il quale limpianto non viene usufruito.
TITOLO II
DISCIPLINA DELLIMPOSTA
SULLA PUBBLICITÀ,
DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CAPO I
DISCIPLINA GENERALE
Art. 16
Applicazione dellimposta e del diritto
1. In conformità alle disposizioni del Capo I del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507 e del presente regolamento, la pubblicità
esterna è soggetta ad unimposta e le pubbliche affissioni
ad un diritto, dovuti al Comune nel cui territorio sono effettuate.
Art. 17
Classificazione del Comune
1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre dellanno1992,
penultimo precedente a quello 1994, in corso al momento di adozione
del presente regolamento, che dai dati pubblicati dallI.S.T.A.T.
risulta costituita da n. 2.413=abitanti, il Comune è classificato,
in conformità allart. 2 del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507, nella classe: QUINTA
2. Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione
determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma,
che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune,
la Giunta comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro
il 31 ottobre e, contestualmente, dispone ladeguamento
delle tariffe per lanno successivo.
Art. 18
La deliberazione delle tariffe
1. Le tariffe dellimposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta comunale entro
il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio
dellanno successivo; qualora non vengano modificate entro il
termine predetto, sintendono prorogate di anno in anno.
2. Per la prima applicazione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507,
le tariffe per lanno 1994 sono state deliberate entro il 28
febbraio 1994.
3. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui ai precedenti
commi nei termini dagli stessi stabiliti, si applicano le tariffe
di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
4. Copia autentica della deliberazione di approvazione delle tariffe
deve essere trasmessa dal Funzionario responsabile del servizio
al Ministero delle Finanze - Direzione centrale per la fiscalità
locale, entro trenta giorni dalladozione.
CAPO II
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - DISCIPLINA
Art. 19
Presupposto dellimposta
1. È soggetta allimposta comunale sulla pubblicità
la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con
qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa
da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni
- in luoghi pubblici ed aperti al pubblico o che sia percepibile da
tali luoghi.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può
accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dellimposizione:
a) i messaggi diffusi nellesercizio di unattività
economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni
e servizi
di qualsiasi natura;
b) i messaggi finalizzati a migliorare limmagine del soggetto
pubblicizzato;
c) i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata
unattività.
Art. 20
Soggetto passivo
1. Il soggetto passivo tenuto al pagamento dellimposta comunale
sulla pubblicità, in via principale, è colui che dispone,
a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario
è diffuso.
2. È obbligato solidalmente al pagamento dellimposta
colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della
pubblicità.
3. Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al precedente primo
comma è pertanto tenuto allobbligo della dichiarazione
iniziale della pubblicità, delle variazioni della stessa
ed al connesso pagamento dellimposta. Allo stesso è
notificato leventuale avviso di accertamento e di rettifica
e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione
coattiva dellimposta, accessori e spese.
4. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo
pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento
di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, lufficio
comunale notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al
pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente
articolo, esperendo nei suoi confronti le azioni per il recupero del
credito dimposta, accessori e spese.
Art. 21
Modalità di applicazione dellimposta
1. Limposta sulla pubblicità è determinata in
base alla superficie della minima figura piana geometrica nella
quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente
dal numero dei messaggi nello stesso contenuti.
2. Limposta per i mezzi polifacciali è calcolata in base
alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. Le iscrizioni pubblicitarie, espresse anche in forma simbolica,
non collocate su struttura propria, sono assoggettate allimposta
per la superficie corrispondente allideale figura piana minima
in cui sono comprese.
4. Limposta per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche
è calcolata in base alla superficie complessiva determinata
in base allo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può
essere ricompreso il mezzo.
5. Le superfici inferiori ad un metro quadrato sono arrotondate,
per eccesso, al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo,
a mezzo metro quadrato.
6. Limposta non si applica per superfici inferiori a trecento
centimetri quadrati.
7. Agli effetti del calcolo della superficie imponibile i festoni
di bandierine, i mezzi di identico contenuto pubblicitario e quelli
riferibili al medesimo soggetto passivo, purché collocati
in connessione fra loro, senza soluzione di continuità
e funzionalmente finalizzati a diffondere nel loro insieme lo
stesso messaggio o ad accrescerne lefficacia, sono considerati
come unico mezzo pubblicitario.
8. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da
collocare a cura dellutenza allesterno od allinterno
di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata
dallufficio comunale, previo pagamento dellimposta,
mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dellesposizione.
Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente
il committente deve presentare, con la prescritta dichiarazione,
lelenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari
vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale
si prescinde dallobbligo di presentare lelenco dei locali.
9. Limposta sulla pubblicità relativa alle affissioni
dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata
alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolata con larrotondamento
di cui al comma 5, applicato per ogni impianto.
10. Le maggiorazioni dimposta a qualunque titolo sono sempre
applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni dimposta
non sono cumulabili.
11. Limposta per le fattispecie pubblicitarie previste dagli
art. 12, commi 1 e 3, 13, 14 commi 1 e 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993,
n. 507 è dovuta per anno solare di riferimento a cui corrisponde
unautonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie
il periodo dimposta è quello specificato nelle disposizioni
alle stesse relative.
Art. 22
Dichiarazione
1. Ottenuta lautorizzazione prevista dallart. 11, il soggetto
passivo dellimposta, prima di iniziare la pubblicità,
è tenuto a presentare
allufficio comunale su apposito modulo presso lo stesso disponibile,
la dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità
ed ubicazione dei mezzi pubblicitari. La dichiarazione è
esente da bollo (tabella B, art. 5, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, modif.
dal D.P.R. 30.12.1982, n. 955).
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione
della pubblicità che comporti modifica dellimposizione.
Quando dalla stessa risulti dovuta lintegrazione dellimposta
pagata per lo stesso periodo, è allegata lattestazione
del pagamento eseguito. Nel caso che sia dovuto un rimborso da
parte del Comune questo provvede, dopo le necessarie verifiche,
entro 90 giorni, a mezzo assegno di c/c postale, senza spese
per lutente.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche
per gli anni successivi, salvo che si verifichino variazioni nei mezzi
esposti che comportino la modifica dellimposta entro il 31 gennaio
dellanno di riferimento, a meno che non venga presentata denuncia
di cessazione entro il predetto termine.
4. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione,
la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli
luminosi di cui allart. 9, commi 2, 3 e 4 del presente regolamento
(art. 12,13 e 14 commi 1 e 3, D.Lgs. n. 507/1993), si presume effettuata,
in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dellanno in
cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità
di cui al predetto art. 9, commi 5 e 6 (art. 14 comma 3 e art. 15,
D.Lgs. n. 507/1993), si presumono effettuate dal primo giorno
del mese in cui è stato effettuato laccertamento.
Art. 23
Rettifica ed accertamento dufficio
1. Entro due anni dalla data in cui è stata - o avrebbe dovuto
essere - presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica
o ad accertamento dufficio mediante apposito avviso notificato
al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R.
2. Nellavviso devono essere indicati il soggetto passivo, le
caratteristiche e lubicazione del mezzo, lammontare dellimposta
o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei
relativi interessi ed il termine di sessanta giorni per il pagamento.
3. Nellavviso devono essere inoltre precisate:
- lufficio comunale emittente, il suo indirizzo ed orario
di servizio ed il numero telefonico;
- il responsabile del procedimento se diverso dal funzionario di cui
al comma 4;
- il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la
commissione tributaria competente e la forma da osservare, in
conformità agli art. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546;
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario
comunale responsabile della gestione dellimposta, con firma
apposta sotto tale qualifica e lindicazione, a stampa od altra
forma idonea, del suo cognome e nome. Nel! caso di gestione del servizio
in concessione, gli avvisi sono sottoscritti da un rappresentante
del concessionario.
Art. 24
Pagamento dellimposta e del diritto
1. Il pagamento dellimposta sulla pubblicità e del diritto
sulle pubbliche affissioni aventi carattere commerciale deve essere
effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune
o nel caso di affidamento in concessione al concessionario del Comune
limporto dovuto è arrotondato a L. 1.000 per difetto
se la frazione non è superiore a L. 500 e per eccesso se è
superiore. Lattestazione dellavvenuto pagamento dellimposta
sulla pubblicità è allegata alle dichiarazioni di cui
ai commi 1 e 2 dellart. 22. Negli anni successivi a quello
della dichiarazione, lattestazione e la ricevuta sono conservate
dal soggetto dimposta per essere esibite per eventuali
controlli. Per il pagamento è utilizzato modello conforme a
quello autorizzato con decreto ministeriale.
2. Limposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori
allanno solare deve essere corrisposta in unica soluzione prima
delleffettuazione, al momento della dichiarazione.
3. Limposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta
in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora limporto
annuale sia superiore a L. 3 milioni il pagamento può essere
effettuato in rate trimestrali, entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31
luglio e 31 ottobre.
4. Il pagamento del diritto relativo alle pubbliche affissioni non
aventi carattere commerciale può essere effettuato sia a mezzo
di conto corrente postale, sia direttamente allufficio comunale
al momento della richiesta del servizio daffissione. Lattestazione
del pagamento del diritto a mezzo del conto corrente postale è
allegata alla commissione per laffissione dei manifesti.
Per il pagamento diretto lufficio rilascia ricevuta da
apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse
sono versate alla Tesoreria comunale.
5. La riscossione coattiva dellimposta e del diritto si effettua
secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28 gennaio
1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato
e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo
a quello in cui lavviso di accertamento o di rettifica è
stato notificato secondo le istruzioni di cui al decreto del
Ministero delle Finanze 28 dicembre 1989 e successive modificazioni.
Nel caso di sospensione della riscossione il ruolo è formato
e reso esecutivo entro il 31 dicembre dellanno successivo a
quello di scadenza del periodo di sospensione.
6.1 crediti del Comune relativi allimposta sulla pubblicità
ed ai diritti sulle pubbliche affissioni hanno privilegio generale
sui mobili del creditore, subordinatamente a quello dello Stato, ai
sensi dellart. 2752, comma quarto, del Codice Civile.
7. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è
stato effettuato il pagamento dellimposta sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui
è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso,
il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate
e non dovute mediante istanza in carta libera (tabella B, art. 5,
D.P.R. n. 642/1972) indirizzata al Comune, Ufficio Pubblicità
ed Affissioni. Il comune provvede al rimborso nel termine di
90 giorni dalla richiesta.
CAPO III
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - TARIFFE
Art. 25
Tariffe
1. Le tariffe dellimposta sulla pubblicità sono deliberate
dalla Giunta comunale nelle misure stabilite dal D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507 e secondo quanto disposto dal presente regolamento per
lattuazione del predetto decreto:
a) con lart. 9 per la tipologia dei mezzi pubblicitari;
b) con lart. 17 per la classe demografica alla quale appartiene
il Comune;
c) con lart. 18 per le modalità, i termini e la procedura
dellatto deliberativo;
d) dalle norme di cui al presente capo.
Art. 26
Pubblicità ordinaria
1. Limposta perla pubblicità ordinaria, effettuata con
i mezzi
di cui allart. 9, comma 2, del regolamento, si applica, secondo
la tariffa stabilita, per la classe del Comune, con lart. 12
del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie
determinato con le modalità di cui al precedente art.
21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi
si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo
di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore
a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette,
anche per
conto altrui, di manifesti e simili sulle apposite strutture riservate
allesposizione diretta di tali mezzi, si applica limposta
ordinaria in base alla superficie di ciascun impianto determinata
in conformità allart. 21, nella misura stabilita per
anno solare, indipendentemente dalleffettiva durata dellutilizzazione.
4. Per la pubblicità di cui ai commi precedenti che ha superficie:
a) compresa fra mq. 5,5 e mq. 8,5, la tariffa dellimposta è
maggiorata del 50 per cento;
b) superiore a mq. 8,5, la tariffa dellimposta è maggiorata
del 100 percento.
5. Qualora la pubblicità di cui al presente articolo sia effettuata
in forma luminosa od illuminata, la tariffa dellimposta è
maggiorata del 100 per cento.
6. Le maggiorazioni dimposta si applicano con le modalità
previste dal comma 10 dellart. 21.
Art. 27
Pubblicità ordinaria con veicoli
1. Limposta per la pubblicità ordinaria effettuata con
veicoli ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste dallart.
9, comma terzo, lettera a) del regolamento, si applica secondo la
tariffa stabilita, per la classe del Comune, dal 1° comma
dellart. 13 del D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro
quadrato di superficie determinata con le modalità di
cui al precedente art. 21.
2. Per la pubblicità effettuata allesterno dei veicoli
sono dovute le maggiorazioni stabilite dal quarto comma dellart.
26, quando le dimensioni della stessa sono comprese nelle superfici
da tale norma previste.
3. Qualora la pubblicità è effettuata in forma luminosa
od illuminata la relativa tariffa è maggiorata del 100
per cento.
4. Per i veicoli adibiti ad uso pubblico limposta è dovuta
al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio.
5. Per i veicoli adibiti a servizio di linea interurbana limposta
è dovuta per metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio
e fine la corsa.
6. Per i veicoli adibiti ad uso privato limposta è dovuta
al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza
anagrafica o la sede.
Art. 28
Pubblicità con veicoli dellimpresa
1. Limposta per la pubblicità effettuata per proprio
conto con veicoli di proprietà dellimpresa o adibiti
ai trasporti per conto della stessa è dovuta, per anno
solare:
- al Comune ove ha sede limpresa o qualsiasi sua dipendenza;
- ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti mandatari che
alla data del 10 gennaio di ciascun anno, o a quella successiva
di immatricolazione, hanno in dotazione i veicoli suddetti;
- secondo la tariffa deliberata dalla Giunta comunale in conformità
allart. 13, comma terzo, del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per i veicoli di cui al precedente comma circolanti con rimorchio
sul quale viene effettuata la pubblicità, la tariffa dellimposta
è raddoppiata.
3. Non è dovuta limposta per lindicazione sui veicoli
di cui ai precedenti commi del marchio, della ragione sociale e dellindirizzo
dellimpresa, purché tali indicazioni siano apposte per
non più di due volte e ciascuna iscrizione non superi la superficie
di mezzo metro quadrato.
4. Lattestazione dellavvenuto pagamento dellimposta
deve essere conservata in dotazione al veicolo ed esibita a richiesta
degli agenti autorizzati.
Art. 29
Pubblicità con pannelli luminosi
1. Limposta per la pubblicità effettuata per conto altrui
con pannelli luminosi ed altri mezzi compresi nelle tipologie previste
dallart. 9, comma quarto, del regolamento si applica, indipendentemente
dal numero dei messaggi, secondo la tariffa stabilita, per la classe
di appartenenza del Comune, dal primo comma dellart. 14 del
D.Lgs. n. 507/1993, per anno solare e per metro quadrato di superficie
determinata con le modalità di cui allart. 21.
2. Per la pubblicità che ha durata non superiore a tre mesi
si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo
di quella annua. Per la pubblicità che ha durata superiore
a tre mesi si applica la tariffa annua.
3. Limposta per la pubblicità di cui ai precedenti commi,
effettuata per conto proprio dellimpresa, si applica in
misura pari alla metà delle tariffe sopra previste.
Art. 30
Pubblicità con proiezioni
1. Limposta per la pubblicità con proiezioni ed altri
mezzi compresi nelle tipologie previste dallart. 9, quinto comma,
del regolamento, effettuata in luoghi pubblici od aperti al pubblico,
si applica secondo la tariffa stabilita, per la classe del Comune,
dal quarto comma dellart. 14 del D.Lgs. n. 507/1993, per
ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla
superficie adibita alla proiezione.
2. Quando la pubblicità suddetta ha durata superiore a 30 giorni
si applica, dopo tale periodo, una tariffa giornaliera pari alla metà
di quella di cui al precedente comma.
Art. 31
Pubblicità varia
1. La tariffa dellimposta per la pubblicità effettuata:
1.1. con striscioni od altri mezzi simili che attraversano strade
o piazze si applica, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo
di esposizione di 15 giorni o frazione, nella misura stabilita, per
la classe del comune, dal primo comma dellart. 15 del decreto.
La superficie soggetta ad imposta è determinata con le modalità
di cui allart. 21, commi secondo e settimo, del regolamento.
Non si applicano maggiorazioni riferite alla dimensione del mezzo
pubblicitario;
1.2. da aeromobili sul territorio comunale o su specchi dacqua
e fasce marittime limitrofi al territorio predetto si applica per
ogni giorno o frazione, per ciascun aeromobile, indipendentemente
dai soggetti pubblicizzati, nella misura stabilita per la classe del
Comune dallart. 15, secondo comma, del decreto;
1.3. con palloni frenati e simili si applica per ogni giorno o frazione
e per ciascun mezzo, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati,
in misura pari alla metà di quella stabilita per la classe
del Comune dallart. 15, secondo comma, del decreto;
1.4. in forma ambulante, mediante distribuzione, a mezzo di
persone o veicoli, di manifestini od altro materiale pubblicitario
oppure mediante persone circolanti con cartelli ed altri mezzi pubblicitari
è dovuta, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione
od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente
dalla dimensione dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di
materiale distribuito, nella misura stabilita, per la classe
del Comune, dal quarto comma dellart. 15 del decreto;
1.5. a mezzo di amplificatori e simili è dovuta, per ciascun
punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione della misura
stabilita, per la classe del Comune, dal quinto comma dellart.
15 del decreto.
2. Lindicazione decreto, contenuta nei precedenti
commi, sintende riferita al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
e successive modificazioni.
Art. 32
Imposta sulla pubblicità - riduzioni
1. La tariffa dellimposta sulla pubblicità è
ridotta alla metà:
a) per la pubblicità - avente le caratteristiche e finalità
di cui alle lettere b) e c) del terzo comma dellart. 19 del
presente regolamento - effettuata da Comitati, Associazioni,
Fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
b) per la pubblicità, relativa a manifestazioni politiche,
sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose,
da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione di enti
pubblici;
c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici,
religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. Alla pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con
i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui al primo
comma anche lindicazione di persone, ditte e società
che hanno contribuito allorganizzazione delle manifestazioni
stesse, si applica la riduzione prevista dal presente articolo.
Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi aventi
le caratteristiche e le finalità di cui allart.
19, terzo comma, lettera a), si applica la tariffa dellimposta
senza alcuna riduzione.
3. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera a) del primo comma
sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione di cui
allart. 22, con formula predisposta dallufficio e sottoscrizione
dellinteressato autenticata dal Funzionario responsabile.
Quando sussistono motivi per verificare leffettivo possesso
dei requisiti autocertificati, il Funzionario responsabile invita
il soggetto passivo a presentare allUfficio comunale, che
ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli,
fissando un congruo termine per adempiere. Lautocertificazione
e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione
e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di
successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
4. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma
sono, per quanto possibile, verificati direttamente dallufficio
comunale attraverso lesame dei mezzi pubblicitari o dei loro
facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze
in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il
soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le
modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza
delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e
spettacoli a quelle previste dalle norme sopra citate, che danno diritto
alla riduzione dellimposta.
Art. 33
Imposta sulla pubblicità - esenzioni
1. Sono esenti dallimposta sulla pubblicità:
a) la pubblicità realizzata allinterno dei locali adibiti
alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca
allattività esercitata nei locali stessi; i mezzi
pubblicitari - ad eccezione delle insegne - esposti nelle vetrine
e sulle porte dingresso dei locali suddetti purché siano
attinenti allattività in essi esercitata e non superino,
nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato
per ciascuna vetrina od ingresso;
b) gli avvisi al pubblico:
1) esposti nelle vetrine o sulle porte dingresso dei locali
o, ove queste manchino, nelle immediate adiacenze del punto di vendita,
relativi allattività svolta;
2) riguardanti la locazione e la compravendita degli immobili sui
quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di mq;
c) la pubblicità allinterno, sulle facciate esterne o
sulla recinzione dei locali di pubblico spettacolo, quando si riferisce
alle rappresentazioni in programma nei locali predetti;
d) la pubblicità - escluse le insegne - relative ai giornali
ed alle
pubblicazioni periodiche, esposta sulle sole facciate esterne delle
edicole o allinterno, nelle vetrine e sulle porte dingresso
dei negozi ove si effettua la vendita;
e) la pubblicità esposta allinterno delle stazioni dei
servizi di trasporto pubblico di ogni genere, relativa esclusivamente
allattività esercitata dallimpresa di trasporto
titolare del servizio; le tabelle esposte allesterno delle predette
stazioni o lungo litinerario di viaggio, limitatamente
alla parte in cui contengono informazioni relative alle modalità
di effettuazione del servizio;
f) la pubblicità esposta allinterno delle vetture ferroviarie,
degli aerei e delle navi, esclusa quella effettuata sui battelli,
barche e simili soggetta allimposta ai sensi dellart.
13 del D.Lgs. n. 507/1993;
g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo
Stato e dagli enti pubblici territoriali;
h) le insegne, le targhe e simili apposte per lindividuazione
delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni altro ente
che non persegue scopi di lucro;
i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria
per disposizione di legge o di regolamento, di dimensioni non superiori
a mezzo metro quadrato di superficie, salvo che le stesse non siano
espressamente stabilite dalle disposizioni predette.
2. Ai fini dellesenzione dallimposta di cui al precedente
comma lattività esercitata è quella risultante
dalle autorizzazioni comunali, di pubblica sicurezza, di altre autorità
od accertata dal registro delle imprese presso la Camera di Commercio.
3. Lesenzione dallimposta prevista dalla lettera g) del
precedente primo comma compete agli enti pubblici territoriali
per la pubblicità effettuata nellambito della loro circoscrizione.
4. I soggetti di cui alla lettera h) del primo comma devono presentare
in visione allufficio comunale pubblicità idonea documentazione
od autocertificazione relativa al possesso dei requisiti richiesti
per beneficiare dellesenzione. Per i mezzi già esposti
al 1° gennaio 1995 a tale adempimento deve essere provveduto entro
90 giorni da tale data. Per quelli successivamente autorizzati, prima
di effettuarne lesposizione. La mancata presentazione dei documenti
suddetti nei termini stabiliti, comporta lapplicazione dellimposta
sulla pubblicità non essendo stato provato il diritto allesenzione.
CAPO IV
IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI
Art. 34
Finalità
1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura
laffissione negli appositi impianti a ciò destinati,
di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti
comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o
comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista
dallart. 15, di messaggi diffusi nellesercizio di
attività commerciali.
2. I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque
privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune
e, di norma, quelli per i quali laffissione è richiesta
dai soggetti e per le finalità di cui allart. 20 e 21
del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, richiamati nei successivi artt.
38 e 39 del presente regolamento.
3. La collocazione degli impianti destinati alle affissioni di cui
al precedente comma deve essere particolarmente idonea per assicurare
ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative allattività
del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole
allamministrazione dellente e per provvedere tempestivamente
allesercizio dei loro diritti.
4. I manifesti che diffondono messaggi relativi allesercizio
di unattività economica sono quelli che hanno per scopo
di promuovere la domanda di beni o servizi o che risultano finalizzati
a migliorare limmagine del soggetto pubblicizzato.
5. I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta
direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di
cui allart. 15, c. 3, lettera b), nei limiti della capienza
degli stessi.
6. I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi
da attribuire a soggetti privati per leffettuazione di affissioni
dirette nei limiti di cui allart. 15, c. 3, lettera c)
del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità
ordinaria in conformità a quanto dispone il terzo comma
dellart. 12 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con applicazione
della imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura
e con le modalità di cui al comma terzo del precedente art.
26.
7. Verificandosi perduranti eccedenze di manifesti da affiggere
in una classe degli impianti e, contemporaneamente, disponibilità
ricorrente di spazi non utilizzati nelle altre classi la Giunta, su
proposta del Funzionario responsabile, può disporre la temporanea
deroga, per non più di 3 mesi, dai limiti stabiliti per ciascuna
classe dallart. 15. Alla scadenza del periodo di deroga il servizio
viene effettuato con le modalità di cui allart. 15. Qualora
nel prosieguo del tempo siano confermate le eccedenze e disponibilità
che hanno motivato la deroga, il Funzionario responsabile propone
la definitiva modifica della ripartizione degli spazi.
Art. 35
Affissioni - prenotazioni - registro cronologico
1. Laffissione sintende prenotata dal momento in cui
perviene allufficio comunale preposto al servizio la comunicazione,
accompagnata dallattestazione dellavvenuto pagamento
del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nellapposito registro, contenente
tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico
di prenotazione e costantemente aggiornato. Il Funzionario responsabile
del servizio tiene direttamente il registro. Qualora esso sia affidato
ad altro dipendente il Funzionario responsabile deve verificarlo almeno
ogni sei giorni, apponendovi il suo visto, la data e la firma.
3. Il registro cronologico è tenuto presso lufficio affissioni
e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta.
Art. 36
Criteri e modalità per lespletamento del servizio
1. I manifesti devono essere fatti pervenire allufficio comunale,
nellorario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni
prima di quello dal quale laffissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella
quale è indicato loggetto del messaggio pubblicitario
e:
a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed
il formato;
b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei
manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito,
lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi
ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.
3. Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata allufficio
una copia in più, da conservare per documentazione del servizio.
4. Le affissioni devono essere effettuate secondo lordine di
precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal
registro cronologico di cui allart. 35.
5. La durata dellaffissione decorre dal giorno in cui essa è
stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del
committente, lufficio comunale mette a sua disposizione lelenco
delle posizioni utilizzate con lindicazione dei quantitativi
affissi.
6. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dellufficio
comunale, con la data di scadenza prestabilita.
7. Il ritardo nelleffettuazione delle affissioni causato da
avverse condizioni atmosferiche è considerato causa di
forza maggiore. In ogni caso quando il ritardo è superiore
a dieci giorni dalla data che era stata richiesta, lufficio
comunale provvede a darne tempestiva comunicazione, per scritto,
al committente.
8. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente,
per scritto, entro 10 giorni dalla richiesta di affissione, con
lindicazione del periodo nel quale si ritiene che laffissione
possa essere effettuata.
9. Nei casi di cui ai commi 7 e 8 il committente può annullare
la commissione con avviso da inviarsi allufficio comunale entro
10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste.
Lannullamento della commissione non comporta oneri a carico
del committente al quale lufficio comunale provvede a rimborsare
integralmente la somma versata entro novanta giorni dal ricevimento
dellavviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione
del committente presso lufficio per 30 giorni e, per disposizione
di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra
destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole
spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del
diritto.
Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di
provvedere allaffissione di un numero di manifesti inferiore
a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta,
lufficio comunale provvede ad avvertire il committente
per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione
non viene annullata, lufficio comunale provvede allaffissione
nei termini e per le quantità rese note allutente e dispone
entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli
dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dellutente
presso lufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati
al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o linvio
ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo
viene detratto dai diritti eccedenti.
11. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale
o parziale del diritto sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione
in scritto, può autorizzare lufficio comunale ad effettuare
il conguaglio fra limporto dovuto per affissioni successivamente
richieste e quella di cui spetta il rimborso.
12. Il Comune ha lobbligo di sostituire gratuitamente i manifesti
strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri
esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione
al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione
i relativi spazi.
13. I manifesti pervenuti per laffissione senza la relativa
commissione formale e lattestazione dellavvenuto pagamento
del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando
sono pervenuti, saranno inviati al macero senzaltro avviso.
14. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato
consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi,
se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le
ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 nei giorni festivi, è
dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di
L. 50.000 per commissione.
15. Nellufficio comunale devono essere costantemente esposti,
per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:
a) le tariffe del servizio;
b) lelenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni
c) il registro cronologico delle commissioni.
16. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e
dal presente regolamento per limposta sulla pubblicità
si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questo
capo, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
CAPO V
DIRITT SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
TARIFFE
Art. 37
Tariffa - applicazione e misura
Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che
provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio
e da colui nellinteresse del quale esso viene effettuato.
Il diritto è comprensivo dellimposta sulla pubblicità
relativa ai manifesti e dagli altri mezzi affissi e per i quali il
diritto viene corrisposto.
Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun
foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 nella misura stabilita per
la classe del comune dal secondo comma dellart.19 del D.Lgs
n. 507/1993, distintamente per i primi 10 giorni e per ogni periodo
successivo di 5 giorni o frazione.
Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente
comma è maggiorato del 50%.
Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è
maggiorato del 50%; per quelli costituiti per più di 12 fogli
è maggiorato del 100%
Le maggiorazioni del diritto, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili
tra loro e si applicano sulla tariffa base.
Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette
al pagamento del diritto corrispondente alla tariffa per i primi 10
giorni.
Art. 38
Tariffa - riduzioni
1. La tariffa del diritto per il servizio delle pubbliche affissioni
è ridotta alla metà:
a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti
pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali
è prevista lesenzione dallart. 39;
b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e di ogni
altro ente che non abbia scopo di lucro;
c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali
e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose,
da chiunque realizzate, con il patrocinio e la partecipazione
degli enti pubblici territoriali;
d) per i manifesti relativi ai festeggiamenti patriottici, religiosi,
a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
e) per gli annunci mortuari.
2. I requisiti soggettivi previsti dalla lettera b) sono accertati
con le modalità di cui al terzo comma dellart. 32.
3. I requisiti oggettivi previsti dalle lettere c) e d) sono verificati
attraverso lesame di cui al quarto comma dellart. 32.
4. Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura
minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi
durgenza dal comma 14 dellart. 36.
Art. 39
Diritto - esenzioni
1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
a) i manifesti riguardanti le attività e funzioni istituzionali
del Comune, da esso svolte in via esclusiva, esposti nellambito
del proprio territorio;
b) i manifesti delle autorità militari relative alle iscrizioni
nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia
di tributi;
d) i manifesti dellautorità di polizia in materia di
pubblica sicurezza;
e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum,
elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali ed amministrative;
f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti
regolarmente autorizzati.
2. Per i manifesti di cui alla lettera a) si fa riferimento alle attività
e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali,
le norme statutarie, le disposizioni regolamentari e quelle che hanno
per finalità la cura degli interessi e la promozione dello
sviluppo della comunità, ai sensi della legge 8 giugno 1990,
n. 142.
3. Per i manifesti di cui alla lettera f) il soggetto che richiede
laffissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta,
la disposizione di legge per effetto della quale laffissione
sia obbligatoria.
4. Per laffissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera
g) il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei
documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente
autorizzati dallautorità competente.
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
E TRANSITORIE
CAPO I
SANZIONI
Art. 40
Sanzioni tributarie
1. Per lomessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione
di cui allart.22 del presente regolamento si applica, nei confronti
del soggetto obbligato, oltre al pagamento dellimposta
o del diritto dovuti, una soprattassa pari allammontare dellimposta
o del diritto, in conformità a quanto dispone lart. 23
del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Per lomesso o tardivo pagamento dellimposta, delle
singole rate della stessa o del diritto è dovuta, indipendentemente
dallapplicazione di quella di cui al precedente comma, una soprattassa
pari al 20 per cento dellimposta o del diritto il cui pagamento
è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto
se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito
non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati;
sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro
60 giorni dalla notifica dellaccertamento.
Art. 41
Interessi
1. Sulle somme dovute e non corrisposte nei termini ordinari prescritti
per limposta sulla pubblicità e per il diritto sulle
pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano
interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto,
a decorrere dal giorno nel quale dette somme sono divenute esigibili
e fino a quello delleffettuato pagamento.
2. Per le somme dovute a qualsiasi titolo al contribuente sono
dovuti allo stesso, a decorrere dalla data del pagamento dallo stesso
eseguito e del quale il Comune è tenuto al rimborso, gli interessi
di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente
comma.
Art. 42
Sanzioni Amministrative
1. Il Comune è tenuto a vigilare, a mezzo del Corpo di Polizia
Municipale, dellUfficio Tecnico
sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari
riguardanti leffettuazione della pubblicità e delle affissioni
dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente
regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano
sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano
le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre
1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai comuni successivi.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento
in esecuzione del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite
nelle autorizzazioni alle installazioni degli impianti si applica
la sanzione da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il verbale con riportati
gli estremi delle violazioni e lammontare della sanzione è
notificato agli interessati entro 150 giorni dallaccertamento
delle violazioni.
4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi,
dandone avviso allinteressato a mezzo del verbale di cui al
precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino
dellimmobile occupato entro il termine nellavviso stesso
stabilito. Nel caso di inottemperanza allordine di rimozione
e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede
dufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone
agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata
A.R. Se il rimborso non è effettuato mediante versamento
a mezzo c/c postale intestato al Comune entro il termine prestabilito,
si procede al recupero coattivo del credito con le modalità
di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e con ogni spesa di riscossione
a carico dellinteressato.
5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti
e dellapplicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune,
o il concessionario del servizio, può effettuare limmediata
copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia
pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In
ambedue i casi, oltre allapplicazione delle sanzioni di cui
al presente articolo, il Comune provvede allaccertamento
dufficio dellimposta o del diritto dovuto per il periodo
di esposizione abusiva, disponendo il recupero delle stesse e lapplicazione
delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi, di cui ai precedenti
articoli 40 e 41.
6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono essere sequestrati
con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento sia delle spese
di rimozione e di custodia, sia dellimposta, delle soprattasse
ed interessi. Nella predetta ordinanza è stabilito il termine
entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione
del materiale sequestrato versando le somme come sopra dovute od una
cauzione, stabilita nellordinanza stessa, dimporto non
inferiore a quello complessivamente dovuto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate,
sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento
ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni
se gestito direttamente, allimpiantistica facente carico al
Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione,
aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli
impianti di cui allart. 13.
CAPO II
CONTENZIOSO
Art. 43
Giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria per limposta sulla pubblicità
e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla
Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie
regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546.
2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria
provinciale.
Art. 44
Procedimento
1. Per la presentazione del ricorso, lindividuazione degli
atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso,
i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme
stabilite dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546.
2. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere
lindicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere
proposto, della Commissione Tributaria competente nonché
delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi
dellart. 20 del decreto richiamato nel precedente comma.
CAPO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45
Accertamenti e rettifiche dufficio di cui al D.P.R. n. 639/1972
1. Il Comune può procedere a rettifica ed accertamento dufficio
dellimposta e diritto dovuti vigente il D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 639, entro il termine di due anni dalla data in cui la dichiarazione
è stata o doveva essere presentata, notificando apposito avviso
al contribuente con le modalità di cui allart. 23 del
predetto decreto.
Art. 46
Pubblicità annuale iniziata nel 1993
1. La pubblicità annuale iniziata prima dellanno 1993
o nel corso dello stesso, per la quale sia stata pagata limposta
dovuta fino al 31 dicembre di detto anno, è prorogata
per lanno 1994 e per quelli successivi senza la presentazione
di una nuova dichiarazione, con il versamento dellimposta
dovuta annualmente secondo il presente regolamento e la relativa tariffa,
tenuto conto di quanto stabilito dal precedente art. 22.
Art. 47
Entrata in vigore-effetti
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento,
di cui al primo comma dellart. 5, esso sostituisce le norme
in precedenza approvate, nella materia, da questo Comune.