ANNOTAZIONI GENERALI.

1) Nel caso di richiesta di variata intestazione di una concessione o di una autorizzazione restano validi
i termini previsti all'origine, in quanto non si dà luogo ad una nuova concessione ma ad una semplice
innovazione soggettiva del rapporto.

2) In caso di variante sostanziale si procede al rilascio di una nuova concessione.
3) Nel caso che le scadenze degli oneri afferenti alla concessione edilizia ricadano in giorno festivo o
di sabato, il pagamento può essere procrastinato al primo giorno successivo non festivo, senza
incorrere in alcuna sanzione;

4) Qualora il titolare della concessione all'atto del rilascio della stessa, non provveda al pagamento
integrale degli oneri di urbanizzazìone dovuti, gli stessi potranno essere corrisposti ratealmente, con
le seguenti modalità: - 114 all'atto dei rilascio della concessione ad edificare;
a) - la parte rimanente in rate semestrali; il saldo deve comunque essere corrisposto allo scadere
della concessione e prima dell'attestazione di abitabilità o d'uso dell'immobile.
A garanzia di tale pagamento dovrà essere rilasciata a favore del comune di MARCIANO DELLA
CHIANA apposita cauzione, anche fideiussoria, di un importo pari alla rata di saldo maggiorata della
copertura delle sanzioni previste dalle norme vigenti, per il mancato o ritardo versamento degli oneri.

5) Qualora il titolare della concessione all'atto del rilascio della stessa, non provveda al pagamento
integrale, degli oneri relativi al Costo di Costruzione ex art. 3 e 6, Legge 10/1977, gli stessi dovranno
essere corrisposti ratealmente con le seguenti modalità: -1/2 dopo un anno dalla data del rilascio della
concessione da edificare;
1/2 al saldo entro 60 giorni dalla scadenza della concessione e comunque essere corrisposto
allo scadere della concessione e prima dell'attestazione di abitabilità o d'uso dell'immobile.
A garanzia di tale pagamento dovrà essere rilasciata a favore del Comune di Marciano della Chiana
apposita cauzione, anche fideiussoria, comprensiva delle sanzioni previste dalle vigenti norme per il
ritardato o mancato versamento del contributo di concessione.

6) Le ricevute di avvenuto pagamento degli oneri , dovranno essere inviate presso l'Ufficio Urbanistica
di questo Comune;


7) II contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio attività', calcolato dal progettista abilitato, o
la prima rata di esso , e' corrisposto al Comune entro i venti giorni successivi dalla data della denuncia
stessa;

8) Si ricorda che dalla data di rilascio della concessione decorrono il termine per l'inizio lavori, che non
può' essere superiore ad un anno, e il termine di ultimazione lavori , che non può' essere superiore a
tre anni In caso di mancata dichiarazione di inizio lavori , la concessione edilizia ha una validità' di
tre anni dalla data di ritiro della concessione.

9) Per le tipologie di intervento ristrutturazione edilizia , ristrutturazione urbanistica, si fa riferimento
alla L.R.52/99.

10) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia gli oneri sono dovuti se comportano incremento dei
carichi urbanistici cosi' come definiti dall' art. 19, comma 1 , L.R. 52/99.

11) In ipotesi della suddivisione di una unità immobiliare in due o più unità, con opere strettamente
limitate al frazionamento, gli oneri da corrispondere riguardano la superficie delle singole unità
aggiunte.

 

12) Per quanto riguarda il cambio di destinazione d'uso di unità immobiliare si ricorda che lo stesso è
soggetto a D.I.A. o ad Autorizzazione secondo il disposto dell'art.8 della L.R. 39/94 come modificata
dalla L.R.52/99.

13 ) Il computo metrico dovra' essere redatto sulla base dei prezzi dell'ultimo Bollettino degli Ingegneri,
riportando i codici di riferimento delle voci del preziario.

14) Per « edificio unifamiliare>> si intende un edificio singolo la cui dotazione di servizi ( cucina,
bagni, ecc.) rendano possibile l'abitazione di un solo nucleo familiare. Pertanto ai fini
dell'applicazione della norma di cui articolo 9 lett. d.) - Legge 28 gennaio 1977, n. 10, per edificio
unifamiliare deve intendersi non solo la costruzione destinata alle esigenze di una sola famiglia e
completamente isolata dalle altre, ma anche quella che, pur costruita in aderenza di altri fabbricati, o
avendo in comune con essi muri divisori, costituisce una struttura edilizia funzionalmente autonoma
rispetto alle porzioni di immobili adiacenti quali, ad esempio, le abitazioni a schiera. Le suddette
condizioni dovranno essere dichiarate dall'interessato ai sensi dell'art. 3, comma 11,
Legge15.05.1997, n. 127.

15) Per " imprenditore agricolo " a titolo principale, ai fini dell'esonero degli oneri concessori
dell'art.9 - lettera a) - Legge 10/77, si intende, giusto articolo 12 , Legge 09.05.1975, n. 153,
quell'imprenditore titolare di azienda agricola, che dedica i 2/3 del proprio tempo di lavoro
complessivo all'attività agricola e deriva i 2/3 del proprio reddito dalla stessa attività. Resta
ovviamente inteso che l'intervento deve essere finalizzato alla conduzione del fondo di proprietà
della figura di cui trattasi;
Il soggetto deve essere iscritto alla prima sezione degli albi provinciali di cui alla L.R. 12 gennaio
1994, n. 6 come prescritto dall'art. 23, comma 4, L.R. 52/1999 Le suddette condizioni dovranno
essere dichiarate dall'interessato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, Legge 15.05.1997, n. 127.

16) Per " opere pertinenziali " oltre ai parcheggi all'aperto o interrati, si intendono, ad esempio, la
legnaia, la centrale termica, la piscina, il forno e comunque, ai sensi dell'art. 817 del C.C. " le cose
destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa".