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ANNOTAZIONI GENERALI.
1) Nel caso di richiesta di variata intestazione di una
concessione o di una autorizzazione restano validi
i termini previsti all'origine, in quanto non si dà luogo ad una
nuova concessione ma ad una semplice
innovazione soggettiva del rapporto.
2) In caso di variante sostanziale si procede al rilascio
di una nuova concessione.
3) Nel caso che le scadenze degli oneri afferenti alla concessione edilizia
ricadano in giorno festivo o
di sabato, il pagamento può essere procrastinato al primo giorno
successivo non festivo, senza
incorrere in alcuna sanzione;
4) Qualora il titolare della concessione all'atto del
rilascio della stessa, non provveda al pagamento
integrale degli oneri di urbanizzazìone dovuti, gli stessi potranno
essere corrisposti ratealmente, con
le seguenti modalità: - 114 all'atto dei rilascio della concessione
ad edificare;
a) - la parte rimanente in rate semestrali; il saldo deve comunque essere
corrisposto allo scadere
della concessione e prima dell'attestazione di abitabilità o d'uso
dell'immobile.
A garanzia di tale pagamento dovrà essere rilasciata a favore del
comune di MARCIANO DELLA
CHIANA apposita cauzione, anche fideiussoria, di un importo pari alla
rata di saldo maggiorata della
copertura delle sanzioni previste dalle norme vigenti, per il mancato
o ritardo versamento degli oneri.
5) Qualora il titolare della concessione all'atto del
rilascio della stessa, non provveda al pagamento
integrale, degli oneri relativi al Costo di Costruzione ex art. 3 e 6,
Legge 10/1977, gli stessi dovranno
essere corrisposti ratealmente con le seguenti modalità: -1/2 dopo
un anno dalla data del rilascio della
concessione da edificare;
1/2 al saldo entro 60 giorni dalla scadenza della concessione e comunque
essere corrisposto
allo scadere della concessione e prima dell'attestazione di abitabilità
o d'uso dell'immobile.
A garanzia di tale pagamento dovrà essere rilasciata a favore del
Comune di Marciano della Chiana
apposita cauzione, anche fideiussoria, comprensiva delle sanzioni previste
dalle vigenti norme per il
ritardato o mancato versamento del contributo di concessione.
6) Le ricevute di avvenuto pagamento degli oneri , dovranno
essere inviate presso l'Ufficio Urbanistica
di questo Comune;
7) II contributo dovuto in relazione alla denuncia di inizio attività',
calcolato dal progettista abilitato, o
la prima rata di esso , e' corrisposto al Comune entro i venti giorni
successivi dalla data della denuncia
stessa;
8) Si ricorda che dalla data di rilascio della concessione
decorrono il termine per l'inizio lavori, che non
può' essere superiore ad un anno, e il termine di ultimazione lavori
, che non può' essere superiore a
tre anni In caso di mancata dichiarazione di inizio lavori , la concessione
edilizia ha una validità' di
tre anni dalla data di ritiro della concessione.
9) Per le tipologie di intervento ristrutturazione edilizia
, ristrutturazione urbanistica, si fa riferimento
alla L.R.52/99.
10) Per gli interventi di ristrutturazione edilizia gli
oneri sono dovuti se comportano incremento dei
carichi urbanistici cosi' come definiti dall' art. 19, comma 1 , L.R.
52/99.
11) In ipotesi della suddivisione di una unità
immobiliare in due o più unità, con opere strettamente
limitate al frazionamento, gli oneri da corrispondere riguardano la superficie
delle singole unità
aggiunte.
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